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INTRODUZIONE
Nel presente lavoro di tesi verrà analizzata la procedura d’asilo in tutto
il suo percorso; a partire dall’intera legislatura italiana ed europea in merito
all’argomento, passando per le più importanti strutture di accoglienza presenti
sul territorio, SPRAR e CARA, fino ad un’analisi della situazione italiana
attuale in termini di immigrazione.
Verrà, inoltre, approfondita l’idea di viaggio, prendendo in
considerazione testimonianze dirette di alcuni rifugiati e/o richiedenti asilo
provenienti da Paesi in forti condizioni di conflitto.
È bene chiarire, innanzitutto, alcuni concetti basilari e fornire nel
dettaglio una serie di definizioni. Richiedente asilo è colui che, trovandosi
fuori dal Paese in cui ha residenza abituale, non può o non voglia tornarvi per
il timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni
politiche; ragion per cui potrà richiedere asilo nel nostro Paese presentando
una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato". Il richiedente asilo
differisce pertanto dal semplice migrante non soltanto per il tipo di iter
burocratico che dovrà seguire una volta varcato il confine, ma in particolar
modo in relazione alla spinta motivazionale alla base del suo percorso
migratorio. I rifugiati, in effetti, sono i cosiddetti migranti forzati, in quanto
non scelgono volontariamente di emigrare, o meglio, sono costretti ad
abbandonare il proprio Paese per sfuggire alla repressione, alle violenze, alle
persecuzioni.
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Ulteriori chiarimenti relativi alla terminologia in uso in materia d’asilo
viene fornita nell’articolo 1 della Convenzione di Dublino, uno dei
fondamenti giuridici a livello europeo riguardanti il tema:
art.1
1. Ai fini della presente convenzione si intende per:
a. straniero chi non è cittadino di uno Stato membro;
b. domanda di asilo; domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato
membro la protezione della convenzione di Ginevra invocando la
qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della summenzionata
convenzione, modificata dal protocollo di New York;
c. richiedente l'asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo
in merito alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva;
d. esame di una domanda di asilo: l'insieme dei provvedimenti relativi
all'esame di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad
essa afferenti, adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle
procedure di determinazione dello Stato competente per l'esame della
domanda di asilo in virtù delle disposizioni della presente convenzione;
e. titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità
di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo
territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno
rilasciate durante l'istruzione di una domanda per ottenere un titolo di
soggiorno o di una domanda di asilo;
f. visto d'entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per
consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio,
sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso;
g. visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per
consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella
zona di transito di un porto o di un aeroporto, sempreché siano
soddisfatte le altre condizioni di transito.
1
1
Convenzione di Dublino, in www.camera.it
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CAPITOLO 1
IL DIRITTO D’ASILO:
CENNI STORICI, PROCEDURE ED ESITI
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della
propria persona, […] di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle
persecuzioni.”
2
Il diritto d’asilo è costituito da una complessa serie di norme, leggi e
convenzioni che definiscono i beneficiari di tale diritto e garantiscono la
tutela di questi ultimi. Il diritto d’asilo ha un suo fondamento legislativo nel
diritto internazionale, il quale trova poi applicazione all’interno dell’Unione
Europea e dei singoli Stati che ne fanno parte. La UE ha istituito una serie di
norme specifiche in materia nel rispetto dell’adesione ai trattati internazionali.
Inoltre ogni Stato dell’Unione Europea aderente a tali norme, compreso
quello Italiano, ha l’onere di applicarle, inserendole nel proprio ordinamento
legislativo.
1.1 Diritto Internazionale
Il diritto internazionale, detto anche ius gentium, ovvero diritto delle
genti, si occupa di tutto ciò riguarda la comunità internazionale e si pone al
di sopra degli Stati e della loro legislazione interna. In relazione alla
2
Dichiarazione Universale dei diritti umani, art.3, art.14
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protezione dei diritti umani e dei rifugiati, è ad esso che gli Stati devono fare
riferimento uniformando la propria legislazione in linea con i principi e gli
ordinamenti che il diritto internazionale sancisce. Di fatto, la ratifica di un
trattato internazionale, comporta l’adesione degli Stati ratificanti ai valori
dichiarati dalla comunità internazionale e vincola alla responsabilità
dell’applicazione delle normative.
1.1.1 Convenzione di Ginevra e Protocollo di New York
La legislazione in materia d’asilo trae i suoi presupposti nella
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, approvata il 10 dicembre 1948
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la quale si stabilirono
universalmente i diritti di ogni essere umano. Nel dicembre del 1949 fu
istituito l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR),
il cui statuto venne approvato alla fine del 1950, al fine di assicurare e fornire
protezione internazionale ai rifugiati e di individuare soluzioni permanenti
alle loro problematiche. A seguito di una conferenza delle Nazione Unite che
si tenne a Ginevra il 28 luglio 1951, venne approvata la Convenzione sullo
status dei rifugiati, meglio conosciuta come Convenzione di Ginevra, con
l’obiettivo di realizzare una carta dei diritti che stabilisse i requisiti per il
conferimento dello status di rifugiato, le forme di protezione legale, di
assistenza e i diritti sociali di cui il rifugiato avrebbe dovuto godere negli Stati
firmatari, ed infine gli obblighi del rifugiato nei confronti dello stato ospitante
e le categorie di persone che non possono accedere a tale status.
Secondo la definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra, il rifugiato
è colui che:
[…] per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel
giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua
religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un
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determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche
3
, si trova
fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per
tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;
oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo
Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il
timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
4
Ulteriore aspetto importante fu l’istituzione del principio di non
refoulement, o non respingimento, che vietava agli Stati ratificanti di espellere
o respingere un rifugiato o un richiedente asilo verso i confini di territori in
cui la sua vita o la sua libertà sarebbero state minacciate. Infine venne prevista
la possibilità per gli Stati contraenti di depositare una dichiarazione specifica
di limitazione geografica e di prediligere una protezione rivolta
esclusivamente a rifugiati di provenienza europea.
5
Tuttavia il 31 gennaio
1967, a New York, venne approvato il Protocollo sullo status di rifugiato, al
fine di eliminare le limitazioni geografiche ed il limite temporale del 1º
gennaio 1951 contenuti nella Convenzione ed assicurare in tal modo il
riconoscimento dello status di rifugiato ad ulteriori categorie di persone.
6
La
Convenzione di Ginevra e il Protocollo di New York costituirono pertanto i
fondamenti legislativi per l’azione dell’alto Commissariato delle Nazioni
3
A questi si aggiungono motivi che riguardano l’identità di genere e l’orientamento sessuale
della persona, che inizialmente non erano elencati nella Convenzione di Ginevra, di fatto nel
2002 l’UNHCR ha pubblicato delle linee guida per la definizione di rifugiato, includendo fra
i motivi di persecuzione la violenza sessuale, la tratta, la violenza domestica, la pianificazione
familiare forzata, la mutilazione genitale femminile, i delitti d’onore, i matrimoni forzati, le
punizioni inflitte a chi infrange le consuetudini sociali e le discriminazioni verso chi ha
partner dello stesso sesso.
4
Balbo, P, “Rifugiati e asilo. Il diritto reale soffocato: excursus tra direttive europee e leggi
nazionali”, Halley Editrice, 2007, p. 59
5
Lavolpe, E, “Richiedenti asilo e rifugiati: accoglienza e situazione abitativa a Torino”, in
www.nonsoloasilo.org, 2013, p. 9
6
Ulteriore ampliamento fu la Dichiarazione di Cartagena del 1984, che incluse nella
definizione di rifugiato coloro che fuggono dal proprio Paese «perché la loro vita, la loro
sicurezza e la loro libertà è minacciata da violenze generalizzate, aggressione straniera,
conflitto interno, massicce violazioni dei diritti umani o altre gravi turbative dell’ordine
pubblico.» (Dichiarazione di Cartagena sui Rifugiati, 1984, p. 3)
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Unite per i rifugiati e 146 Stati, fra cui l’Italia, aderirono ad uno o ad entrambi
gli strumenti normativi dell’ONU.
1.2 Normativa europea
1.2.1 L’accordo di Schengen
Nel giugno 1985 entrò in vigore l’accordo di Schengen relativo alla
libera circolazione delle persone all’interno della Comunità Europea. Lo
scopo fu quello di creare uno spazio comune fra gli Stati aderenti all’accordo,
eliminando progressivamente i controlli alle frontiere.
7
L’accordo è parte
integrante del cosiddetto “acquis di Schengen” che costituisce un quadro
giuridico al quale ciascun Stato membro deve conformarsi in modo tale da
consentire la messa in atto di norme comuni in materia di frontiere esterne,
visti e cooperazione giudiziaria. L'elemento tecnico centrale della
cooperazione transfrontaliera è costituito dal sistema informatico di ricerca
comune, il cosiddetto Sistema d'Informazione di Schengen (SIS). Esso nasce
come uno degli strumenti principali per l'agevolazione dei controlli di
frontiera, della cooperazione doganale, giudiziaria e di polizia e per lo
scambio di una serie di informazioni comuni al fine di tutelare la libera
circolazione delle persone, e nel contempo condividere informazioni su
persone a cui, per esempio, non è stato concesso l'ingresso o il soggiorno nello
spazio Schengen o che sono ricercate per l'arresto o a fini di consegna.
1.2.2 La Convenzione di Dublino
Il 15 giugno 1990 venne ratificata la Convenzione di Dublino
riguardante «la determinazione dello Stato competente per l’esame di una
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Gli Stati che aderirono all’accordo furono Belgio, Francia, Lussemburgo, Germania, Paesi
Bassi, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia,
Islanda e Svizzera. (Il Trattato di Schengen, in www.camera.it)