Il 20 ottobre 1998, con D.L. n. 368, il Dicastero era ampliato nelle competenze e
aggiornato alle nuove esigenze nell’ambito del riordino della pubblica amministrazio-
ne divenendo, con l’accorpamento del Dipartimento dello Spettacolo e l’Ufficio per i
rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Vedi in Appendice il paragrafo
“Comunicato Stampa. La riforma del Ministero per i Beni e le Attivvità Culturali (19/09/2003)” pag. 18
1.3 Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 250 del 26 ottobre 1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
• VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
• VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
• VISTO il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203;
• VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
• VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimen-
to di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica ammi-
nistrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l’articolo 11,
comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per razionalizzare l’ordinamen-
to della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il rior-
dino, la soppressione e la fusione dei Ministeri;
• RITENUTO di dover procedere al riordino dell’organizzazione amministrativa sta-
tale nei settori dei beni culturali e delle attività culturali, al fine di conseguire l’accor-
pamento delle funzioni in atto esercitate dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, nonché dal Dipartimento dello Spettacolo e dall’Ufficio per i rapporti con
gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio-
ne del 31 luglio 1998;
• ACQUISITO il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, isti-
tuita ai sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
• VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
ottobre 1998;
• SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
Beni e le Attività Culturali, delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i
Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione
Pubblica e gli Affari Regionali;
10
A
R
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
3
AR
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali
1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo
128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e dalle disposizioni del
presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero pri-
vilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli
enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di
volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più
ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato svi-
luppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 2
Attribuzioni del Ministero
1. Al Ministero sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di
competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti
locali ai sensi della legislazione vigente;
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettan-
ti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29
marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203,
e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti
materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento
particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme
di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e
figurative, al design industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore cultu-
rale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa
con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse
architettonico destinate ad attività culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza anche
114
mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;
f ) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del
Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la
ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle
amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3.
Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).
Articolo 3
Il Ministro
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato:"Ministro", è l'or-
gano di direzione politico amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli
obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il
Ministro è componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del
Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo
di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presi-
denti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli
interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il pro-
gramma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro ripon-
de altresì il servizio di controllo interno.
Articolo 4
Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnicoscientifici
1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", è
presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnicoscientifici di cui
al comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui
quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti del personale
12
A
R
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
5
AR
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un
vice presidente e adotta un regolamento interno.
2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confer-
mati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195
del codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di
società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rappor-
ti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del
Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.
3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di
loro competenza, comitati tecnicoscientifici con funzioni consultive, composti ciascu-
no da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e
la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 1.
4. Al Consiglio e ai comitati tecnicoscientifici sono attribuite le competenze spettanti,
rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati
di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805.
5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnicoscientifici continuano ad
operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di
cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e
dei comitati tecnicoscientifici, anche in relazione a forme di interazione con il
Comitato per i problemi dello spettacolo.
Articolo 5
Il segretario generale
1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mante-
nimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazio-
ne degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività
del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al
Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3,
comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attra-
verso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Articolo 6
Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e
136
gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e
semplificazione delle procedure.
2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competen-
ze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, stori-
ci e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari,
editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spet-
tacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g),
affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti
con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si
articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui
all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , in archivi di Stato. Sono altresì organi del
Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonché i musei dotati di autonomia ai sensi
dell'articolo 8.
3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca
nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di defi-
nizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e
studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto
sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesi-
mi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e
possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricer-
ca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnicoscientifica alle amministra-
zioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il set-
tore di appartenenza.
Articolo 7
Il soprintendente regionale
1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai
dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella A, quadro I,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito,
previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico
aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella
regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:
a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, indivi-
duando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le
conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3;
b) alla verifica dell’attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese
programmate riferendo agli organi centrali;
14
A
R
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
7
AR
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribu-
zione ottimale delle risorse umane.
3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze
competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai
fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'articolo 154
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'am-
bito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprin-
tendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decre-
to legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale posso-
no essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo
determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Articolo 8
Soprintendenze e gestioni autonome
1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'ar-
ticolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di auto-
nomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su
complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o archi-
tettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate
di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a
musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.
Articolo 9
Scuole di formazione e studio
1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto cen-
trale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione
anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e pos-
sono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezio-
ne del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
158
economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle
scuole già istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordi-
no delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30
settembre 1963, n. 1409.
Articolo 10
Accordi e forme associative
1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può
partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbo-
no prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse con-
feriti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adotta-
te ai sensi del comma 11.
Articolo 11
Disposizioni transitorie e finali
1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero
sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con
riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione
dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi compe-
tenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento eco-
nomico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto,
per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le
modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è trasferito nei
ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Articolo 12
Abrogazioni
16
A
R
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
9
AR
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in
provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero
e Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. I testi non hanno carattere di ufficialità e corrispondo-
no alla versione della G.U.
1.4 Organismi di tutela
I beni compresi negli artt. 1, 2, e 3 del T.U., vengono tutelati dai seguenti organismi.
Regioni: tramite le commissioni regionali per i beni e le attività culturali, d’intesa con
le soprintendenze regionali, attuano programmi di valorizzazione, riqualificazione e
recupero delle aree sottoposte alla tutela paesaggistico-ambientale, collaborano alla ste-
sura del catalogo regionale dei beni culturali e ambientali. Hanno le funzioni ammi-
nistrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche
degli enti locali.
Regioni a statuto speciale: regione Sicilia e Trentino Alto Adige, hanno funzioni ammi-
nistrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, la tutela e conservazione del
patrimonio storico artistico e popolare. Non hanno competenza per quanto concerne
l’esportazione ed importazione dei beni culturali, ma esercitano il diritto di prelazione.
Dispongono di proprie soprintendenze.
Soprintendenze regionali: hanno sede nei capoluoghi di regione, coordinano l’attività
delle soprintendenze di settore, degli archivi di Stato e delle biblioteche presenti nel
territorio regionale, propongono, alla direzione generale competente, il diritto di pre-
lazione avanzato dalle regione o dagli enti locali. Adottano previa istruzione dei soprin-
tendenti di settore i provvedimenti di vincolo.
Soprintendenze di settore: sono per i beni architettonici ed il paesaggio, per il patrimo-
nio storico-artistico e per i beni archeologici-archivistici. Sono organi periferici del-
l’amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale. In particolare
vigilano sull’osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti
pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di beni; vigilano sui beni di pro-
prietà statale, da chiunque detenuti in uso o in consegna. Provvedono alla tutela, con-
servazione valorizzazione dei beni d’interesse artistico-storico di proprietà statale.
Soprintendenze a gestione autonoma: soprintendenza archeologica di Pompei, altre sono
in via di costituzione. Hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e conta-
bile sul complesso dei beni loro affidati.
170
Le Forze dell’Ordine: a queste è affidato il compito di prevenire e reprimere tutti i reati
concernenti i beni culturali, nonché il recupero delle opere inerenti gli stessi. Nel loro
ambito, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è riconosciuto unico
organo competente nella materia specifica a livello nazione ed internazionale in base al
D.L. del 5 marzo 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, servizio generale n. 64 del
17 marzo successivo.
18
A
R
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
11
AR
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
Capitolo Secondo
Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
2.1 Presentazione
N
egli anni Sessanta, l’Italia affidava la tutela dei Beni Culturali alla Direzione
Generale delle Antichità e delle Belle Arti del Ministero della Pubblica
Istruzione. Quel periodo, contrassegnato da una ripresa economica, veniva
però caratterizzato dall’intensificarsi delle esportazioni clandestine di testimonianze
culturali, rubate o scavate illecitamente, per arricchire i musei e le collezioni private di
tutto il mondo. Il Dicastero, preso atto del preoccupante fenomeno e del conseguente
depauperamento del patrimonio culturale, chiedeva ed otteneva dal Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri la costituzione di un gruppo di militari che si inte-
ressasse prevalentemente della tutela del patrimonio paleontologico, archeologico, arti-
stico e storico nazionale. E così il 3 maggio 1969 iniziava la sua attività il “Comando
Carabinieri Ministero Pubblica Istruzione - Nucleo Tutela Patrimonio Artistico -”.
2.2 Origini e funzioni del Comando T.P.C.
L’Italia era così la prima nazione al mondo che disponesse di un reparto di polizia
espressamente deputato al contrasto dello specifico crimine, anticipando di un anno la
raccomandazione della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), riunitasi a Parigi dal 12 ottobre
al 14 novembre 1970, che nella sua sedicesima sessione invitava gli Stati membri ad
adottare le opportune misure per impedire l’acquisizione di beni illecitamente espor-
tati e favorire il recupero di quelli trafugati. Il 13 settembre 1971, il Comando veniva
elevato a comando di corpo con alle dipendenze il Nucleo Carabinieri Tutela
Patrimonio Artistico e il 5 marzo 1973 veniva inglobato nell’Ispettorato Scuole ed
Unità Speciali. Il 10 febbraio 1975, a seguito dell’istituzione del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali che ne definiva la speciale ed unica collocazione con D.M. del
5.03.1992, la struttura transitava alle dipendenze funzionali del nuovo Dicastero con
sede in Roma, nello storico palazzetto, opera tardo barocca di Filippo Raguzzini (1680
- 1771). Il Reparto si proponeva subito all’attenzione dell’opinione pubblica grazie ad
una serie di importanti recuperi, anche a livello internazionale. Il 23 marzo 1976 infat-
ti, in un albergo di Locarno (CH) venivano recuperati, mentre stavano per essere ven-
duti, tre dipinti di inestimabile valore e noti a livello mondiale: “La Flagellazione” e
“La Madonna di Senigallia” di Piero della Francesca, “La Muta” di Raffaello, trafugati
il 6 febbraio 1975 dal Palazzo Ducale di Urbino (PS).
Nel 1980 il Comando qualificava ulteriormente l’attività investigativa predisponendo,
per primo a livello internazionale, uno strumento informatico che si sarebbe rivelato,
nel tempo, supporto investigativo indispensabile e di eccezionale efficacia per la lotta
192
2
al particolare crimine: “La Banca Dati delle Opere d’Arte da Ricercare”. Unica per archi-
tettura del programma e quantità di dati inseriti, si basa su una soluzione standard e
modulare; standard perché adotta prodotti ampiamente diffusi sul mercato; modula-
re perché è costituita dall’assemblaggio di diversi moduli per cui è relativamente facile
sostituirne uno con l’altro che svolga funzioni analoghe ma più avanzate; oppure rag-
giungendo un nuovo applicativo che doti il sistema di ulteriori funzionalità.
Il nucleo centrale è il data base Oracle. Il suo disegno, frutto dell’esperienza maturata
in diversi anni di lavoro, rende possibile un’agevole “navigazione” all’interno della
banca dati. Il data base è strutturato in tre aree fondamentali:
• Eventi, contenente la totalità degli eventi censiti nella banca dati (furti, rapine, dan-
neggiamenti, ecc...).
• Beni artistici, contenente le informazioni descrittive (incluso il riferimento alle even-
tuali fotografie), dei beni artistici correlati agli eventi.
• Persone, contenente le informazioni anagrafiche delle persone coinvolte negli eventi.
Queste tre aree, pur potendo costituire delle strutture a sé stanti, sono state fra di loro
strettamente correlate per gli indubbi vantaggi che questo comporta.
Il sistema, denominato “Leonardo”, nel tempo è stato più volte oggetto di articoli di
stampa e di riprese da parte di reti televisive sia nazionali che internazionali, oltre che
oggetto di studio da parte di polizie estere. Costituisce memoria storica del patrimo-
nio culturale nazionale trafugato, e di quello di altri paesi, in base alle notizie che pro-
vengono tramite Interpol. Nel tempo ha favorito rilevanti recuperi anche di preziose
opere d’arte trafugate in altre nazioni, quali: il polittico di Schwaiger Lorenz Melchior,
(sec. XVII), raffigurante “Scene di vita della Madonna”, trafugati il 10/04/’86 dalla
chiesa di Bad St. Leonhardt (A), i bassorilievi in legno policromo, (sec. XIV), raffigu-
ranti “Scene dalla passione e resurrezione di Cristo”, trafugati il 18/01/1992 dalla chie-
sa S. Antao di Batalha, (P). I polittici policromi (sec. XV-XVI), con scene della vita e
del martirio di S. Lorenzo, la cui tavola centrale, una Madonna col Bambino, è attri-
buita alla scuola del Dürer, trafugati dalla cattedrale di Coira (CH) e molte altre.
L’esperienza maturata nel corso degli anni, la conoscenza sempre più approfondita
delle organizzazioni e dei traffici, anche transnazionali, hanno portato i militari a con-
frontarsi frequentemente all’estero con le locali forze di polizia. Ciò ha contribuito in
maniera significativa a far conoscere il Comando in ambito internazionale e ad arric-
chire gli operatori di nuove esperienze investigative. A tal riguardo è opportuno ricor-
dare una delle inchieste più complesse: “L’Operazione Budapest”, dove gli investigato-
ri italiani, unitamente ai colleghi ungheresi e quelli greci recuperavano, in un conven-
to abbandonato nel golfo della cittadina di Eghjon (GR), sette famosissimi dipinti tra-
fugati nella notte del 5 novembre del 1983 dal museo statale delle belle arti di
Budapest (H): “La Madonna di Esterhazy” e “Ritratto di giovane” di Raffaello,
“Autoritratto” del Giorgione, “Ritratto di gentiluomo” e “Ritratto di gentildonna” del
Tintoretto, “Madonna e Santi” e “Riposo nella fuga in Egitto” del Tiepolo.
20
A
R
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
13
AR
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
L’evolversi della malavita nel particolare settore che, dal semplice furto passava alle
estorsioni, alle rapine, al danneggiamento, alla distruzione di insigni capolavori, come
mezzo d’intimidazione nei confronti dello Stato, alle esportazioni illecite, al riciclaggio
di denaro proveniente da azioni illegali, all’impiego delle opere d’arte quale tangente
al posto del denaro, hanno consigliato:
• un potenziamento ordinativo del Comando, istituendo un Ufficio Comando con alle
dipendenze una Sezione Operazioni e una Sezione Elaborazione Dati (S.E.D.) per l’a-
nalisi del fenomeno criminale e la pianificazione delle strategie di contrasto, oltre che
per un migliore coordinamento dell’attività operativa dei reparti dipendenti;
• un’attenta selezione del personale da parte del Centro Nazionale Selezione e
Reclutamento ed una migliore qualificazione dello stesso mediante l’organizzazione di
corsi di specializzazione, tenuti da funzionari del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, docenti universitari, magistrati e critici d’arte. In una circostanza vi hanno
preso parte anche funzionari della Polizia Ungherese, mentre per alcuni funzionari
palestinesi è stato tenuto uno specifico corso;
• l’integrazione del Reparto Operativo Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico (ora
denominato Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale), con undici Nuclei nelle aree a
maggior rischio nelle città di: Bari, Bologna, Cosenza, Firenze, Genova, Milano in
Monza, Napoli, Palermo, Sassari, Torino e Venezia, grazie ad una specifica Legge pro-
vocata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha permesso un proficuo
ampliamento;
• una stretta collaborazione con il Centro Nazionale Ricerche (C.N.R.) e l’Università
degli Studi di Lecce, per la conoscenza dei siti archeologici, attraverso la ricerca sul
campo e l’acquisizione dei dati con relativa cartografia informatizzata, oltremodo utile
per il controllo del territorio.
Tale imponente sforzo organizzativo consentiva di conseguire significativi risultati, in
virtù di una continua azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e del clero per
un’inventariazione dei beni di proprietà. In collaborazione con l’Istituto del Catalogo
è stata realizzata una Scheda preventiva, denominata: “Documento dell’opera d’arte”,
che ciascuno può utilizzare per costituirsi un archivio fotografico privato, molto utile
e determinante in caso di furto. Un opera rubata, infatti, se fotografata, nell’80% dei
casi, può essere recuperata.
Viene altresì pubblicato il bollettino “Arte in Ostaggio”, dove vengono riportate le
riproduzioni fotografiche di tutte le tipologie dei beni più importanti sotto il profilo
storico-artistico trafugate, corredate dei dati necessari per l’individuazione.
Il periodico viene distribuito gratuitamente.
Per velocizzare la conoscenza delle più significative opere trafugate, per contrastarne la
commercializzazione ed impedire il ricorso al principio della buona fede, sono stati
attivati due siti internet: www.carabinieri.it e www.beniculturali.it. Al fine di confe-
rire alla struttura una professionalità a livello internazionale e favorire la conoscenza tra
operatori che trattano la stessa materia, propedeutica per una fattiva collaborazione, i
militari hanno partecipato a molti convegni e seminari organizzati dall’Interpol e da
Polizie estere, quali quello di Phnom Pemh in Cambogia; Bogotà in Colombia, San
2114
Salvador in Salvador e Città del Guatemala in Guatemala, oltre che a tavole rotonde
di prestigiose università straniere tra cui il McDonald Institute for Archaeological
Research di Cambridge (GB). Altri incontri sono stati tenuti in Italia, con la parteci-
pazione di funzionari di Polizia di ogni Paese, membri della magistratura, del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Santa Sede, della Federazione degli
antiquari e dei mercanti d’arte, delle Dimore Storiche e di altre associazioni interessa-
te alla materia.
Grazie all’esperienza maturata in trentatre anni di attività, alla sinergia con le soprin-
tendenze preposte alla tutela del patrimonio culturale, con le forze di Polizia naziona-
li ed internazionali, ed al coordinamento della magistratura, fino ad ora (il dato è
aggiornato al 31/12/2002) è stato possibile procedere al recupero di:
• 202.924 opere d’arte;
• 7.708 all’estero;
• 1.152 in Italia, appartenenti ad altre nazioni;
• 222.570 opere falsificate;
• 500.151 reperti archeologici provenienti da scavi clandestini;
ed alla denuncia di:
• 14.222 persone in stato di libertà;
• 3.853 persone in stato d’arresto.
Il 5 marzo 1992, per i particolari meriti acquisiti ed il grado di specializzazione rag-
giunto, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con decreto pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo successivo, riconosceva giuridicamente il Comando
quale unità operante presso il Dicastero ed unico organo di Polizia competente nella
specifica materia a livello nazionale ed internazionale secondo le convenzioni in vigo-
re. Il Comando ha avuto inoltre una parte di rilievo nella salvaguardia dei beni d’arte,
anche nei delicati momenti delle calamità naturali accadute negli ultimi anni, quali
l’alluvione di Firenze ed il terremoto che ha colpito l’Umbria e le Marche. Nella cir-
costanza, si contribuiva in maniera determinante, con le altre Forze dell’Ordine e le
autorità locali, per il recupero di preziose opere dalle macerie di edifici crollati o da altri
pericolanti. Il 6 luglio 2001, con D.P.R. nr. 307, il Comando assume una nuova deno-
minazione “Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale”. Negli ultimi anni, a
seguito della continua evoluzione delle esportazioni illecite di beni culturali, naturale
conseguenza dell’abbattimento delle frontiere in ambito comunitario, che ha generato
un notevole flusso di opere verso paesi stranieri, sono stati aperti nuovi e più efficaci
fronti per il contrasto del particolare illecito.
Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è sempre presente, a protezione
dei Beni Culturali, sia sul piano nazionale che internazionale, ed opera nell’interesse
dei singoli, del paese e dell’umanità intera.
22
A
R
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
15
AR
T
E
I
N
O
S
T
A
G
G
I
O
I
L
C
C
T.
P.
C.
2316