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It is generally agreed that, other things being equal, a considerable
reduction in the inequality of incomes found in most modern commu-
nities would be desirable. But it is not generally agreed how this
inequality should be measured. The problem of the measurement of
the inequality of incomes has not been much considered by English
economists. It has attracted rather more attention in America, but it
is in Italy that it has hitherto been most fully discussed. The impor-
tance of the problem has been obscured by the inadequacy of the
available statistics of the distribution of income in all modern com-
munities. To such statistics as we have, no very fine measures can be
applied. The improvement of these statistics is the business of statis-
ticians, but the problem of measuring and comparing the inequalities,
which improved statistics would more precisely reveal, should be ca-
pable of theoretical solution now. No complete solution is presented
in this paper, but only a discussion of certain points of principle and
method.
“Measurement of the inequality of incomes”
The Economic Journal – september 1920
Hugh Dalton
6
INTRODUZIONE
Il Progetto AMeRIcA (Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi)
del Comune di Milano costituisce una vera e propria innovazione nel panorama delle
analisi statistiche.
Esso, infatti, rappresenta uno dei primi e pochi esempi di statistiche locali che
si affidano alla lettura ed alla comprensione dei dati relativi all’intero universo dei
cittadini, in un’ottica di superamento delle tradizionali indagini campionarie e dalle
sicure ricadute in termini di qualità e quantità delle informazioni fornite; il tutto
integrando fonti informative provenienti dall’anagrafe del Comune di Milano e
dall’A-genzia delle Entrate.
Ciascuna di queste fonti contribuisce a descrivere in modo particolareggiato,
con informazioni qualitative e/o quantitative, la condizione reddituale dei cittadini
milanesi; risulta – altresì – essenziale per tracciare i profili dei singoli individui e
delle loro famiglie, rendendoli oggetto di uno studio finalizzato a comprenderne
adeguatamente la situazione e predisporre adeguate politiche di intervento locali.
La mia analisi nasce proprio all’interno di tale progetto.
Presa come campione di riferimento la popolazione di AMeRIcA, ho voluto
effettuare non la consueta esamina economico-demografica ma un ampliamento della
stessa a carattere internazionale.
Simulando l’applicazione delle Leggi Finanziarie relative a sei nazioni
europee, quali esempio per le loro peculiarità, ho analizzato similitudini e differenze
tra i Paesi stessi.
Italia, Francia, Germania, Irlanda, Spagna, Svezia: come incidono queste sei
diverse fiscalità su uno stesso individuo di riferimento?
I sistemi italiano, tedesco, irlandese e spagnolo seguono una medesima linea
fiscale basata sulla progressività dell’imposta sui redditi percepiti dai singoli
7
individui
1
; la Svezia si distingue per il mix tra imposte dirette
2
e progressive, mentre
la Francia si differenzia per il suo sistema basato sì sulla progressività dell’imposta
ma anche sulla dichiarazione familiare dei redditi.
Ho introdotto, infine, i principali strumenti statistici atti al confronto ed alla
valutazione di tali caratteristiche.
La simulazione è stata effettuata utilizzando il programma statistico SAS e
considerando i dati relativi all’anno 2004: quelli anagrafici si riferiscono sia ai
cittadini residenti che ai cittadini iscritti alla lista AIRE (Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero) al 31 dicembre, in modo tale da costituire una fotografia dello
stock dei cittadini residenti a tale data tralasciando tutti i movimenti demografici
avvenuti nel corso dell’anno; quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate, invece, fanno
capo alle sole persone fisiche, così che i modelli dichiarativi presenti sono il Modello
Unico, il Modello 730 ed i quadri SA, per la maggior parte estrapolati dal Modello
770.
1
All’aumentare del reddito imponibile, l’imposta cresce più che proporzionalmente.
2
L’ammontare dell’imposta è prefissato da norme tributarie e non dipende, quindi, dall’imponibile.
8
Capitolo 1
REGIMI FISCALI
1.1 Italia
Il sistema si basa sulla tassazione individuale dei redditi.
A seguito dell’introduzione delle nuove aliquote, per assicurare la
progressività dell’imposta e per creare una cosiddetta no tax area (cioè un imponibile
minimo escluso dall’Irpef), è stato introdotto un meccanismo che – in realtà –
complica la possibilità di effettuare conteggi rapidi dell’imposta stessa.
Dal reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
3
, si deduce un
importo di 3.000 Euro; tale deduzione è aumentata a:
7.500 Euro per redditi da lavoro dipendente
7.000 Euro per redditi da pensione
4.500 Euro per redditi da impresa
Queste deduzioni (dai 3.000 Euro minimi per tutti, ai 7.500 Euro per i
lavoratori dipendenti) non sono cumulabili e diminuiscono in funzione del crescere
del red-dito, fino ad azzerarsi completamente.
Esse vanno a costituire un rapporto – ratio – in base al quale vengono poi
applicate le deduzioni stesse. Tale rapporto è calcolato come segue:
3
Per oneri deducibili si intendono: contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, contributi per fondi
pensioni integrative, contributi ed erogazioni ad istituzioni religiose, contributi a Paesi in via di sviluppo,
contributi per collaboratori domestici e per assistenza personale e familiare; spese mediche e per assistenza
specifica a portatori di handicap; assegni periodici al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni periodici ed alimentari;
canoni, livelli e censi; indennità perdita avviamento; somme restituite; spese per pratica adozioni, abitazione
principale, spese per micro-asili e nidi nei luoghi di lavoro.
Tali oneri sono direttamente deducibili dal reddito complessivo, pertanto diminuiscono il reddito imponibile sul
quale viene poi conteggiata l’imposta lorda; essi non possono superare il reddito complessivo.
9
Euro
plessivoredditocomibilionerideducdeduzioniEuro
000.26
000.26 −++
Si utilizza il rapporto di deduzione, considerando le prime 4 cifre decimali
con troncamento anziché con arrotondamento, come indicato:
se ratio ≥ 1 la deduzione viene applicata per intero
se 0 < ratio < 1 la deduzione è applicata in proporzione
se ratio ≤ 0 la deduzione non viene applicata
Al reddito imponibile così ottenuto sono applicate le aliquote fiscali vigenti,
come previsto dai seguenti scaglioni:
reddito imponibile (in Euro) aliquota (%)
i ≤ 15.000 23
15.000 < i ≤ 29.000 29
29.000 < i ≤ 32.600 31
32.600 < i ≤ 70.000 39
i > 70.000 45
L’imposta non è dovuta se il reddito complessivo è formato esclusivamente
da uno od entrambi i seguenti redditi: redditi da pensione fino a 7.500 Euro, redditi
da terreni fino a 185,92 Euro. Se il reddito complessivo è formato da uno od
entrambi i suddetti redditi e quello da pensione è superiore a 7.500 Euro ma non a
7.800 Euro, allora non è dovuta la parte di imposta netta che eccede eventualmente la
differenza tra il reddito complessivo e 7.500 Euro.
All’imposta così calcolata si applicano le detrazioni riguardanti i familiari a
carico; sono considerati tali il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed i
figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati od affidati) senza limiti
di età anche se non conviventi con il dichiarante o residenti all’estero:
n reddito complessivo (in Euro) detrazione applicata (in Euro)
coniuge
r ≤ 15.494 546,18
15.494 < r ≤ 30.987 496,60
30.987 < r ≤ 51.646 459,42
r > 51.646 422,23
10
n reddito complessivo (in Euro) detrazione applicata (in Euro)
figli
1
r ≤ 36.152 516,46
36.152 < r ≤ 51.646 303,68
r > 51.646 285,08
2
r ≤ 41.317 516,46 * 2
41.317 < r ≤ 51.646 303,68 + 336,73
r > 51.646 285,08 * 2
3
r ≤ 46.481 516,46 * 3
46.481 < r ≤ 51.646 303,68 + 336,73 * 2
r > 51.646 285,08 * 3
> 3 r ≤ 36.152 516,46 * n
Come tutte le detrazioni, anche queste non possono superare l’imposta lorda dovuta.
1.2 Francia
Il sistema fiscale utilizza come soggetto impositivo la famiglia, non il singolo
individuo.
Il foyer fiscal (letteralmente “famiglia ai fini fiscali”) può essere costituito da
una persona non coniugata, da una coppia sposata o da due compagni (anche dello
stesso sesso) nel caso di unione civile dopo tre anni dalla costituzione del vincolo.
Tutti i redditi conseguiti da ogni soggetto componente il foyer fiscal si
sommano per determinare la base imponibile la quale, poi, è divisa per il cosiddetto
“nu-mero delle parti” – il quoziente familiare – che permette di collocare la famiglia
in uno scaglione di tassazione crescente per livelli di quoziente crescenti.
L’applicazione del quoziente familiare ha lo scopo di ristabilire una equità
orizzontale attraverso il riconoscimento e la non imponibilità delle spese sostenute
dalla famiglia per il mantenimento del coniuge e dei figli.
Tale quoziente prevede, dunque, l’assegnazione di un valore pari ad 1 per
ogni persona non a carico e di un valore pari a 0,5 per ogni persona a carico per
11
nuclei familiari con non più di due figli; a partire dal terzo figlio ogni successivo
elemento della famiglia comporta nuovamente l’incremento di un’unità del
quoziente:
stato civile
nessuna persona
a carico
numero di persone a carico
1 2 3 4 5
sposato 2 2,5 3 4 5 6
celibe, nubile,
divorziato o vedovo
1 1,5 2 3 4 5
L’effetto fiscale non è solo quello di favorire le famiglie numerose, ma anche
quello di attenuare la disparità che normalmente esiste – data la progressività delle
aliquote – tra i nuclei monoreddito e quelli percettori di due o più redditi; in
quest’ulti-mo caso, infatti, è frequente che il guadagno complessivo sia più elevato,
ma minore risulti la pressione fiscale in quanto a ciascun singolo stipendio
corrisponde una minore aliquota.
Il sistema degli scaglioni di tassazione è – dunque – progressivo come quello
italiano, ma applica aliquote del tutto differenti, ripartite su sette livelli, il primo dei
quali risulta essere una vera e propria no tax area:
reddito imponibile (in Euro) aliquota (%)
i ≤ 4.334 0
4.334 < i ≤ 8.524 6,83
8.524 < i ≤ 15.004 19,14
15.004 < i ≤ 24.294 28,26
24.294 < i ≤ 39.529 37,38
39.529 < i ≤ 48.747 42,62
i > 48.747 48,09
La tassazione viene applicata al quoziente familiare e l’imposta così calcolata
è rimoltiplicata poi per il numero di parti della famiglia.
Il sistema francese affianca, quindi, forme fiscali che contribuiscono ad
incentivare proprio la costituzione della famiglia.
È, inoltre, riconosciuta una deduzione forfetaria per i redditi da lavoro
dipendente pari al 10% del loro ammontare lordo, a titolo di spese vive sostenute per
12
lo svolgimento del lavoro stesso; in più, è applicata un’ulteriore deduzione del 20%
per i redditi totali dichiarati spontaneamente:
(reddito da lavoro dipendente – 10%) – 20%
Infine, è prevista l’abolizione dell’imposta netta se essa assume valori minori
o uguali a 61 Euro.
1.3 Germania
Il sistema fiscale si basa sulla tassazione individuale dei dichiaranti.
Il reddito imponibile è costituito dal solo stipendio lordo, perciò l’aliquota di
imposta dipende dal semplice ammontare di quest’ultimo; questo determina la
progressività delle imposte stesse.
Il reddito è classificato secondo lo stato di famiglia in un sistema ripartito in
sei categorie (Steuerklassen – da I a VI), il quale considera il ruolo del soggetto al-
l’interno della famiglia e l’esistenza o meno di figli a carico. Nel caso in cui
entrambi i coniugi dispongano di un reddito imponibile, la combinazione di diverse
categorie può comportare vantaggi fiscali.
Ogni anno l’amministrazione locale provvede ad inviare un documento
fiscale (Steuerkarte) indicante la categoria ed il numero di figli. Esso deve essere
riconsegnato al datore di lavoro, il quale inserisce l’importo dello stipendio ed altri
dati. Le imposte sono, così, detratte automaticamente dallo stipendio lordo mensile.
Insieme alla dichiarazione dei redditi annuale (Einkommenssteuerklärung) va
consegnato all’Ufficio delle Imposte (Finanzamt) anche il documento succitato.
Con la dichiarazione dei redditi il fisco provvede, così, alla compensazione
tra reddito totale di cui si è goduto l’anno precedente (comprensivo, quindi, anche di
interessi o redditi d’affitto) e le imposte versate nel corso dell’anno. In tale sede si
possono far valere i cosiddetti importi non imponibili e le spese soggette al diritto di
detrazione dall’imponibile medesimo.
Non resta, dunque, che definire le deduzioni e le detrazioni principali.