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Introduzione
Il Project Work è un‟analisi del sistema di prevenzione e protezione
aziendale, con l‟approfondimento delle tematiche inerenti alla
sicurezza delle professioni sanitarie che operano nella struttura
ospedaliera dell‟ASUR zona territoriale n.5 Jesi, al fine di proporre
possibili azioni migliorative all‟attuale sistema.
Le proposte di miglioramento sono individuate sulla base dell‟analisi
della normativa vigente e dello studio dei sistemi di sicurezza sul
lavoro più innovativi ed efficienti, per ridurre al minimo il rischio di
infortunio e di contrarre una malattia professionale nelle strutture
sanitarie della zona territoriale n.5 di Jesi.
L‟elaborazione dei capitoli è frutto, sia del materiale aziendale che mi
è stato messo a disposizione dal Servizio Prevenzione e Protezione,
sia dalla positiva esperienza di tirocinio nel Servizio Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro (organo di vigilanza sull‟applicazione
della normativa in materia di sicurezza sul lavoro).
Dopo una descrizione del contesto di riferimento, con la
presentazione dell‟azienda e delle professioni sanitarie che vi
svolgono l‟attività, sono analizzati gli aspetti fondamentali della
sicurezza sul lavoro, attraverso la ricerca della normativa in materia,
la lettura delle cause di infortunio accaduti in azienda negli ultimi
anni, ricercando ed evidenziando le possibili soluzioni alle criticità
individuate, per migliorare il sistema di prevenzione e protezione.
In alcuni capitoli sono descritti nuovi sistemi eventualmente
applicabili, reperiti da pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico.
Infine si è valutata la possibilità di applicare i sistemi di sicurezza
delle aziende private più avanzate, attraverso un‟analisi dei metodi e
dei sistemi utilizzati per affrontare lo stesso problema da una visione
diversa dalla pubblica amministrazione.
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Descrizione dell‟Azienda
L‟Azienda Sanitaria Unica Regionale
L‟Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) è stata istituita con la
Legge regionale 20 giugno 2003 n.13 “Riorganizzazione del Servizio
Sanitario regionale” della Regione Marche, in sostituzione delle tredici
Aziende Sanitarie Locali.
L‟ASUR ha caratteristiche innovative, senza analogie nel panorama
nazionale, poiché è un‟unica azienda sanitaria in tutto il territorio
regionale che svolge le funzioni a livello centralizzato per i servizi
amministrativi, tecnici, logistici e in ambito di area vasta e zonale per
i servizi sanitari e socio sanitari, secondo le modalità previste dalla
Regione Marche.
L‟ASUR è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia
imprenditoriale ed ha al vertice il Direttore Generale coadiuvato dal
Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo.
La struttura e l‟organizzazione dell‟ASUR sono definite nell'Atto
Aziendale.
È articolata in 13 Zone Territoriali che hanno compiti e funzioni di
programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari,
nonché autonomia gestionale ed operativa e sono a loro volta
articolate in Distretti Sanitari e Presidi Ospedalieri.
Sono presenti circa 50 strutture tra Ospedali e RSA dove lavorano
circa 15.000 dipendenti.
In ogni Zona Territoriale, è nominato dalla Giunta Regionale un
Direttore di Zona, che è responsabile della programmazione,
coordinamento e gestione complessiva del relativo ambito territoriale.
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La Zona Territoriale n.5 di Jesi dell‟A.S.U.R.
La Zona Territoriale n. 5 di Jesi, oggetto del presente lavoro, è una
delle tredici Zone in cui è suddivisa l‟Azienda Sanitaria Unica
Regionale.
Le strutture sanitarie della zona territoriale sono: l‟Ospedale di Jesi,
l‟Ospedale di Cingoli, un distretto sanitario unico suddiviso in tre unità
di cure primarie (A-B-C), il Dipartimento di Prevenzione, il
Dipartimento di Salute Mentale, il Dipartimento delle Dipendenze
patologiche.
Il Distretto Sanitario Unico garantisce l‟attività di assistenza sanitaria
di base.
Gli ospedali sono organizzati in Dipartimenti, comprendenti più unità
operative omogenee, affini o complementari, che perseguono finalità
comuni e sono tra loro indipendenti, con autonomia funzionale sulle
patologie di competenza professionale.
I dipartimenti e le unità operative afferenti sono:
Dipartimento di Direzione Medica di Presidio
o Direzione medica Ospedaliera
o Direzione Amministrativa Ospedaliera
o Farmacia
Dipartimento di Emergenza Urgenza
o Pronto Soccorso e medicina d‟Urgenza
o Rianimazione
Dipartimento Discipline Chirurgiche
o Chirurgia generale
o Dermatologia
o Oculistica
o Odontostomatologia
o Ortopedia
o Otorinolaringoiatria
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o Urologia
Dipartimento Discipline Mediche
o Cardiologia
o Medicina Generale
o Neurologia
o Oncologia
Dipartimento dell‟Apparato Locomotore
o Medicina – Lungodegenza
o Medicina riabilitativa
o Neurologia
o Ortopedia
o Reumatologia
Dipartimento Area Diagnostica e del Servizi
o Medicina Trasfusionale
o Patologia Clinica
o Radiologia
Dipartimento Materno Infantile
o Ostetricia e ginecologia
o Pediatria
Dipartimento Salute Mentale
Laboratorio di analisi
Nel presidio ospedaliero di Jesi (oggetto del presente lavoro) prestano
l‟attività lavorativa numerose professioni sanitarie, mediche e non,
suddivise per ruoli (sanitario, tecnico, amministrativo e
professionale):
Ruolo sanitario dirigente: Medico chirurgo (nelle varie
specializzazioni), Farmacista, Biologo, Chimico, Psicologo;
Ruolo Sanitario non dirigente: Assistente Sanitaria, Dietista,
Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Ortottista – Assistente
di oftalmologia, Ostetrica, Tecnico Audiometrista, Tecnico di
Neuro Fisiopatologia, Tecnico della Prevenzione nell‟ambiente e
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nei luoghi di lavoro, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico,
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica;
Ruolo Tecnico non dirigente: Ausiliario Specializzato, Operatore
Tecnico addetto all‟Assistenza (O.T.A.), Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.), Operatore Tecnico-Operatore Tecnico
Specializzato, Assistente Tecnico, Programmatore,
Collaboratore Tecnico Professionale;
Ruolo Amministrativo non dirigente: Commesso, Coadiutore
Amministrativo, Assistente Amministrativo, Collaboratore
Amministrativo Professionale;
Ruolo Amministrativo dirigente;
Ruolo Professionale: Dirigente (procuratori legali, avvocati,
ingegneri).
Il ruolo, le competenze e le responsabilità di ogni professione
sanitaria sono definite, in maniera non equivocabile, dalle leggi
istitutive dei vari profili, aggiornamenti legislativi e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Ognuna partecipa all‟erogazione di numerose e diverse prestazioni
sanitarie, esponendosi potenzialmente a rischi per la salute.
Per questo motivo, l‟indagine delle figure professionali che operano
nella struttura ospedaliera è propedeutica allo studio dell‟attuale
sistema di sicurezza aziendale.
La Normativa
Le tappe fondamentali
Poiché l‟obiettivo del presente lavoro è di formulare proposte per
controllare i rischi e i pericoli sul lavoro al fine di prevenire infortuni e
malattie professionali, è opportuno fare una valutazione generale
delle principali novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza, per
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verificare se il sistema di prevenzione e protezione aziendale si è
adeguato alla nuova normativa.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (Testo Unico), nasce dall‟esigenza di
ridefinire in maniera organica la materia sul tema della sicurezza sul
lavoro, contenuta in una legislazione troppo frammentata e
complessa in quanto, nell‟ultimo ventennio, sono state recepite
numerose direttive comunitarie, che si sono affiancate alla
legislazione nazionale vigente, a volte sovrapponendosi sulle stesse
materie.
La precedente normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro può
essere riassunta nelle seguenti tappe:
Negli anni 1955-56 furono promulgati importanti decreti
sulla prevenzione degli infortuni (DPR 547/55), di igiene del
lavoro (DPR 303/56), e di lavori in costruzioni (DPR
164/56);
Dal 1988 al 1993 furono recepite numerose Direttive
dell‟Unione Europea in tema di rumore, piombo, rischi ecc.;
Nel 1994, alcune di queste direttive in tema di
movimentazione dei carichi, Dispositivi di protezione
individuali, utilizzo videoterminali, agenti pericolosi, luoghi
di lavoro, furono recepite con il Decreto legislativo n.626 del
19/09/1994, contenente i principi generali, gli obblighi, la
valutazione dei rischi, le figure preposte alla prevenzione, gli
obblighi di formazione e informazione, la vigilanza e le
sanzioni.
Dopo il 1994 sono state recepite ulteriori direttive CE in
tema di cantieri, atmosfere esplosive, agenti chimici;
Nel 2007 è stata approvata la legge n.123 del 03/08/2007
che ha apportato modifiche consistenti alla normativa in
tema di Rappresentante dei lavoratori della sicurezza, costi
della sicurezza, appalti, trasparenza delle informazioni ed ha
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introdotto la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs.
231 del 08/06/2001 “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
Le principali novità del Testo Unico sulla Sicurezza
Rispetto al D.Lgs. 626/94 occorre citare alcune importanti novità
introdotte dal D.Lgs. 81/08, quali, le definizioni, gli obblighi, le
responsabilità, il campo di applicazione, ed i modelli di
organizzazione, ed approfondire gli aspetti applicabili al settore
sanitario.
Il Decreto Legislativo 81/08, conosciuto come Testo Unico, è
composto di n.306 articoli e n. 51 allegati, assorbe molte norme degli
anni precedenti ed allinea la normativa agli orientamenti
giurisprudenziali che si erano nel tempo andati a formare.
Numerose sono le nuove definizioni formulate: azienda, dirigente,
preposto, salute, sorveglianza sanitaria, responsabilità del servizio
prevenzione protezione, addetto al servizio prevenzione protezione,
valutazione dei rischi, pericolo, rischio, norma tecnica, buone prassi,
linee guida, formazione, informazione, addestramento, organismi
paritetici, responsabilità delle imprese.
Il lavoratore, diversamente dall‟art.2 del D.Lgs. 626/94, è un
soggetto svincolato dalla tipologia di contratto e dalla retribuzione,
ma legato all‟organizzazione di un datore di lavoro; rientrano ora
molte categorie escluse dalla precedente normativa (es. il volontario,
il soggetto beneficiario di tirocinio formativo, il lavoratore socialmente
utile ecc.).
La definizione di datore di lavoro è simile alla sua precedente, ma non
è più legato alla direzione di impresa ma alla responsabilità
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dell‟organizzazione di lavoro e all‟esercizio in concreto dei poteri di
gestione e direttivi.
Viene data attuazione al principio di effettività, per il quale
l‟investitura delle figure dei dirigenti e dei preposti va operata con
riferimento al ruolo e alla mansione realmente svolta ed ai poteri
realmente conferiti, al di là della investitura formale.
Infatti, i poteri di spesa e decisionali devono essere effettivamente
posseduti e devono essere verificati.
Nel settore pubblico è stabilito che in caso di mancata individuazione
o di individuazione non conforme, la figura di datore di lavoro
coincide con l‟organo di vertice.
E‟ stata sancita la non delegabilità dell‟attività di valutazione dei rischi
e nuove indicazioni per i lavoratori in appalto.
Il medico competente è il soggetto che collabora con il datore di
lavoro e con il servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi ed è coinvolto nell‟attività di formazione.
Effettua la sorveglianza sanitaria e annualmente invia al servizio
sanitario nazionale le elaborazioni relative ai dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori.
Sono state dettagliate le tipologie di visite effettuate dal medico, il
giudizio di idoneità, inidoneità alla mansione e i provvedimenti in caso
di inidoneità.
La sorveglianza prevede una visita medica (preventiva, su richiesta,
periodica, per cambio mansione) che termina sempre con un giudizio
di idoneità o meno alla mansione specifica.
Sono significativamente aumentate le competenze del rappresentante
lavoratori sicurezza, che è chiamato in causa su qualsiasi tema
inerente alla sicurezza sul lavoro
In materia di ditte in appalto interno, molto in uso anche nelle
aziende sanitarie, è stato confermato l‟obbligo della stesura del
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
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In aggiunta ora deve essere implementato un sistema di
qualificazione delle imprese affidatarie dei lavori e, nei contratti di
appalto, devono sempre essere indicati i costi riguardanti la
sicurezza.
Per la valutazione dei rischi si ribadisce l‟assoluta centralità di tale
adempimento al fine di garantire le tutele dei lavoratori ed il ruolo
partecipativo di tutti i soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale, attraverso una valutazione sistemica di tutte le
tipologie di rischio professionale, con scelte rilevanti in tema di
prevenzioni quali di attrezzature di lavoro, sostanze o preparati
chimici pericolosi, sistemazione dei luoghi di lavoro comprendendo
ora anche i rischi da stress da lavoro.
Deve essere adottato ed attuato, nel sistema aziendale, un modello di
organizzazione e di gestione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, ed in prima applicazione possono essere presi a riferimento le
Linee guida UNI-INAIL (SGSL) del 28 settembre 2001 e BS (British
Standard)-OHSAS 18001:2007 come modelli validi di organizzazione
aziendale.
Infine i Titoli Tecnici e gli allegati di riferimento, che sono, in linea
generale, la trasposizione di norme già presenti nelle precedenti
normative, fatta eccezione per alcune novità quali l‟esposizione a
campi elettromagnetici e per le radiazione ottiche artificiali.
Il resto si tratta di disposizioni di salute e sicurezza fondamentali e
quindi già presenti nell‟ordinamento giuridico, quali i luoghi di lavoro,
le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale,
cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro, movimentazione manuale dei carichi, attrezzature munite di
videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici,
atmosfere esplosive.