10
37000 abitati della zona con conseguente contaminazione di una vasta area
intorno alla fabbrica. In seguito all'incidente di Seveso ed altri dovuti
all'incuria dell'uomo in proposito di sistemi di sicurezza di impianti chimici e
consimili, era nata, all’interno della Comunità Europea una nuova
consapevolezza che fece emergere, in tutta la sua drammatica urgenza, la
necessità di una seria e rigorosa regolamentazione sugli aspetti legati alla
sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Verranno, in
questa parte della trattazione, analizzati quelli che sono stati i principali
riferimenti legislativi nel campo dei rischi rilevanti, dalla nascita della prima
direttiva europea all’ultimo decreto legislativo italiano, cercando di portare
alla luce quelle che sono state le innovazioni più significative. Verrà
dapprima fatta una esposizione non troppo dettagliata delle varie direttive
europee e dei rispettivi recepimenti italiani e, in seguito, si analizzerà più
approfonditamente il solo decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 che,
rappresenta ancora oggi il principale riferimento italiano sulla tematica dei
grandi rischi, tenendo comunque in considerazione le modifiche che vi sono
state apportate con l’ultimo decreto legislativo n. 238 del 21 settembre 2005,
decreto che non va comunque ad alterare i punti salienti del sopracitato
decreto legislativo.
1.2 EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI
RISCHI RILEVANTI
1.2.1 La Direttiva Europea “Seveso I”
La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello
comunitario con la Direttiva 82/501/CE nota come Direttiva Seveso. La
direttiva si riferisce alla prevenzione degli incidenti rilevanti che potrebbero
venir causati da determinate attività industriali, così come alla limitazione
delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente ed è diretta in particolare a
11
ravvicinare le disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri. I
gestori e i proprietari di depositi ed impianti in cui sono presenti determinate
sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo a incidenti rilevanti,
sono tenuti ad adottare idonee precauzioni al fine di prevenire il verificarsi di
incidenti. La prevenzione del rischio industriale viene attuata mediante la
progettazione, il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il
rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla normativa.
Da cosa nasce
VOLUTA E PROMOSSA DAL
PARLAMENTO EUROPEO, IN
SEGUITO AL RILASCIO DI
DIOSSINA IN UN INCIDENTE NELLA
FABBRICA DI SEVESO (MI), NEL
1976. L’INCIDENTE SCOSSE
PROFONDAMENTE LA FIDUCIA
DEL MONDO OCCIDENTALE NELLA
SICUREZZA DELLA TECNOLOGIA
FINALITÀ
La direttiva prende in considerazione le
ipotesi di rischio di incidenti rilevanti che
possono verificarsi nei luoghi di lavoro,
partendo dal presupposto che essi siano
in qualche modo proporzionali al
quantitativo di sostanze chimiche
pericolose presenti, e si prefigge lo scopo
di limitare le conseguenze per l' uomo e
l'ambiente
Tabella 1.1: La normativa sui rischi rilevanti
La direttiva viene recepita in Italia solo sei anni più tardi con il DPR 175/88.
Il citato decreto definisce due categorie di impianti, a seconda dei quantitativi
di sostanze pericolose detenute:
• quelli sottoposti a notifica per i quali l’istruttoria veniva condotta dal
Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco;
• quelli sottoposti a dichiarazione che prevedevano l’istruttoria da parte
della Regione.
12
Nello specifico la legislazione italiana prevede che unitamente alla notifica,
da far pervenire ai Ministri dell'ambiente e della Sanità, debba essere allegato
un rapporto di sicurezza, un elaborato tecnico i cui contenuti siano utili ad
individuare all'interno di uno stabilimento quali siano gli eventuali incidenti
rilevanti possibili, col fine di attuare sistemi di prevenzione e protezione circa
deviazioni di entità rilevante dal normale funzionamento. Qualora il
fabbricante eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare
l'uso di una o più sostanze pericolose riportate negli allegati, è tenuto a far
pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al
prefetto una dichiarazione. Nella dichiarazione, il fabbricante deve precisare
che si è provveduto, indicandone le modalità:
• all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
• all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
• all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della
sicurezza delle persone che lavorano in sito.
1.2.2 La Direttiva Europea “Seveso II”
Un anno più tardi dalla stesura del decreto n. 175 con il DPCM del 31/03/89
vengono emanate le linee guida per la stesura dei rapporti di sicurezza e
quanto altro necessario per la predisposizione della documentazione dovuta.
Nello specifico, nell’allegato I al D.P.C.M. è indicato come presentare il
Rapporto di Sicurezza (RdS); nell’allegato II è definito il "metodo
indicizzato" per la definizione e classificazione delle aree critiche di
impianto; nell’allegato III sono invece definite le modalità e i contenuti per la
presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 6 del DPR 175/88. Il
Decreto prevede la successiva emanazione di una serie di decreti attuativi con
non poche difficoltà per la loro definizione ed implementazione. Tale
difficoltà nel dare seguito alle disposizione normative, aggiunte alla velocità
dell’innovazione teologiche di quegli anni, hanno fatto sì che si ragionasse
13
sulla necessità di dare atto ad una nuova direttiva che partendo dalla Direttiva
Europea 501/82, facesse tesoro ed esperienza di più di 10 anni di
applicazione della legge precedente e proponesse degli strumenti più
appropriati ed efficaci nei confronti della prevenzione degli incidenti rilevanti
e degli incidenti industriali più in generale. Furono ancora una volta dei
nuovi incidenti a far sì che la Comunità europea invitasse la Commissione a
inserire nella direttiva 82/501/CEE delle nuove disposizioni che hanno
portato alla luce una nuova Direttiva. In particolare, l’incidente di Bhopal
(India), a seguito del quale vi fu un rilascio accidentale di 40 tonnellate di
isocianato di metile (MIC), ha evidenziato le situazioni di stretto contatto tra
rischio industriale e urbanizzazione incontrollata, l’esigenza di una gestione
sistematica della sicurezza e la necessità di informare le popolazioni
interessate alla vicinanza di questi particolari stabilimenti, dei problemi a cui
si può andare incontro. La nuvola “assassina”, dovuta all’esplosione del MIC,
si diresse verso le bidonville dei quartieri poveri, abbattendosi senza rumore
su centinaia di migliaia di persone. Nelle strade le persone morirono, tra
spasmi, con polmoni e occhi in fiamme. Gli ospedali si riempirono di
migliaia di agonizzanti. Persero la vita all’incirca 8.000 persone solo nella
prima notte, tra 20 e 30.000 morirono nei mesi successivi, si ebbero più di
500.000 intossicati. Un altro incidente fu quello del 1º novembre 1986. Un
incendio scoppiato presso la località di Schweizerhalle, in Svizzera, distrusse
un capannone della ditta Sandoz, nel quale erano immagazzinate oltre 1200
tonnellate di prodotti agrochimici, semilavorati e ausiliari. La città di Basilea
fu coperta da una maleodorante coltre di fumo parzialmente tossica che si
rivelò tuttavia abbastanza innocua. Ben più pericolosa fu invece l'acqua
utilizzata dai pompieri per domare l'incendio, poiché conteneva sostanze
nocive che confluirono in parte nel Reno inquinandolo per centinaia di
chilometri. Le sostanze tossiche contaminarono notevolmente
l'approvvigionamento idrico dal Reno e causarono una moria di pesci. Il
grave incendio di Schweizerhalle provocò forti risposte sia a livello nazionale
14
che internazionale e mise in luce gli effetti transfrontalieri degli incidenti.
Non ultimo, fu l’incidente avvenuto nel 1984 nella raffineria BP Amoco a
Ixhuatepec vicino a Città del Messico dove, a seguito della esplosione di
alcuni serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL), morirono 550 persone,
7.000 rimasero ferite, 300.000 furono evacuate. L’esplosione di Città del
Messico ha riportato l’attenzione sugli effetti “domino”. In seguito a questi e
molti altri incidenti nasce quindi una nuova Direttiva: la Seveso II. La novità
fondamentale di questa nuova Direttiva è l’introduzione del sistema di
gestione della sicurezza (SGS). Non è solo importante essere sicuri di aver
predisposto tutto affinché l’impianto sia a norma, e quindi sicuro, ma è come
si sia arrivati a tal fine, ed è proprio qui che entrano in gioco i sistemi di
gestione, che vanno a descrivere la politica dello stabilimento in materia di
sicurezza. Un altro aspetto fondamentale che viene preso in considerazione in
questa Direttiva è l’effetto domino, ovvero la problematica che sorge per la
presenza di aree ad alta concentrazione di stabilimenti, in cui aumenta il
rischio di incidente a causa della forte interconnessione tra le attività
industriali. Un aspetto sicuramente nuovo è quello dell’attenzione rivolta al
controllo dell’urbanizzazione. Anche in Italia, modifiche della legislazione
furono apportate in seguito a incidenti mortali, stiamo parlando dell’
incidente di Milazzo del 1993. Il giorno 3 giugno del 1993 il serbatoio V16
esplode, fermando l'orologio della Raffineria Mediterranea di Milazzo. Fu
una detonazione incontrollabile e violentissima dall'esito tragico, le fiamme si
propagarono all'intera area Topping 4. Furono sette i morti e diciassette i
feriti, ma il bilancio sarebbe potuto essere ancora più agghiacciante: in quel
momento, infatti, la gran parte dei dipendenti della raffineria e dei lavoratori
dell'indotto stavano consumando il pasto nella sala mensa. In seguito a questo
incidente come abbiamo detto furono apportate tutta una serie di modifiche
alla precedente legislazione nel campo dei rischi rilevanti che si assestò
definitivamente con l’emanazione della Direttiva CEE/CEEA/CE n° 82 del
09/12/1996 e il successivo recepimento in Italia: il D.Lgs. n.334 del 1999. Il
15
Decreto di cui sopra, rimane ancora oggi il riferimento fondamentale per quel
che riguarda i rischi rilevanti, tenendo comunque conto delle modifiche che
vi sono state apportate con il decreto D.Lgs. n.238 del 21 settembre 2005,
proprio per questo motivo se ne parlerà in seguito più specificatamente. Si
vede, anche nella legislazione italiana il principale elemento innovativo che
si era visto nella direttiva europea: il sistema di gestione della sicurezza. Il
gestore degli stabilimenti deve quindi redigere un documento che definisce la
propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso,
il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Il gestore e' tenuto a redigere anche un rapporto di sicurezza, un piano di
emergenza interno ed esterno. Come previsto dalla Direttiva europea, si tiene
conto, in questo decreto dell’effetto domino. Si vanno ad individuare quindi
gli stabilimenti, per i quali la probabilità, la possibilità o le conseguenze di un
incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della
vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose
presenti in essi. Si va ad affrontare il problema del controllo
dell’urbanizzazione. Vengono stabiliti, nelle zone interessate da stabilimenti
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla
destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di
mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali. Il 9
agosto 2000 il Ministero dell’Ambiente di concerto con i ministri dell'interno,
della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanava il
seguente decreto ministeriale: “Linee guida per l'attuazione del sistema di
gestione della sicurezza”. Queste vanno così a definire i requisiti generali, la
struttura, i contenuti e il grado di approfondimento che deve avere il sistema
di gestione della sicurezza.
16
1.2.3 La Direttiva Europea “Seveso III”
Con un provvedimento del dicembre 2003 (Direttiva 2003/105/CE) la
Commissione UE ha effettuato un restyling della direttiva 96/82/CE. La
nuova direttiva, denominata “Seveso III” in analogia alla precedente, è stata
emanata in seguito agli episodi incidentali più significativi degli ultimi anni
e, in particolare all’esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti di Tolosa.
Venerdì 21 settembre 2001, alle ore 10:20 del mattino, il capannone 221 di
AZF, situato nella parte nord degli stabilimenti, contenente tonnellate di
nitrati di ammonio, esplode con effetti equivalenti a quelli di 40 tonnellate di
TNT (tritolo). Al posto del capannone si trova una voragine del diametro di
40 metri. Fortunatamente non si genera un effetto domino che avrebbe potuto
provocare effetti ancora peggiori: le canalizzazioni di gas naturale, cloro e
fosgene, che collegano AZF ad alcune fabbriche vicine, resistono. L’onda
d’urto dell’esplosione si propaga istantaneamente anche al di fuori dei
cancelli della fabbrica. Nella città vengono percepite due esplosioni. La
prima è quella generata dall’onda sismica, che si propaga con la velocità
maggiore, la seconda è quella dell’onda sonora che è arrivata ad essere udita
fino a 50 Km di distanza da Tolosa. Gli effetti peggiori si sono però verificati
quando è arrivato il “soffio” (la terza onda, quella generata dalla differenza di
pressione causata dall’esplosione), che ha investito tutto quello che trovava
nel suo cammino. Il bilancio finale fu di 30 morti (21 dipendenti dell’AZF) e
circa 2400 feriti subito ospedalizzati ( mutilazioni, ferite da taglio, scoppio di
timpani, ferite oculari, contusioni di organi interni, fratture ecc.), e oltre mille
tra medicati e traumatizzati psicologicamente. Nel complesso i feriti furono
circa 9000 e coloro che subirono danni materiali circa 70000. La nuova
Direttiva modifica il campo di applicazione con estensione ad alcuni settori
non previsti dalla Seveso bis. Le modifiche alla direttiva 96/82/CE, vennero
recepite sul piano nazionale il 2005, e prevedevano inoltre un rafforzamento
delle procedure di sicurezza degli stabilimenti e l'abbassamento dei
17
quantitativi di sostanze pericolose detenibili in sito. L’emanazione del D.Lgs.
del 21 settembre 2005 n. 238 costituisce il recepimento anche per l’Italia dei
dettami europei della direttiva Seveso III e non rappresenta altro che
l’integrazione del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334. Le principali novità
introdotte dal decreto 238/05 riguardano:
• Notifica: l’aggiornamento della notifica diviene obbligatorio anche nel
caso di modifica dei processi che riguardano le sostanze pericolose
presenti, o di modifica di impianti che potrebbe costituire un aggravio del
preesistente livello di rischio.
• Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i
lavoratori: la scheda contestualmente alla notifica va presentata anche al
Comitato Tecnico Regionale e al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.
• Ministero dell’Ambiente: il Ministero dell’Ambiente rafforza il
collegamento con la Commissione europea. Alla quale dovrà comunicare
dati anagrafici ed informazioni essenziali sulla attività degli stabilimenti
soggetti.
• Effetti domino: i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro quattro mesi
dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni
necessarie per gli adempimenti del piano di emergenza esterno.
• I limiti di soglia delle sostanze pericolose: per quanto riguarda i limiti
occorre osservare che: vengono aumentati i limiti per le sostanze
cancerogene; vengono ridotti i limiti per benzine, nafte e cheroseni; si
comprendono in questo gruppo anche i jet-fuels e tutti i tipi di gasoli;
vengono ridotti i limiti delle sostanze pericolose per l'ambiente; la somma
pesata delle sostanze pericolose per l'ambiente non viene più fatta con le
sostanze tossiche, ma separatamente.
• Piano di emergenza interno: il piano di emergenza interno dovrà essere
redatto oltre che consultando i lavoratori dipendenti dello stabilimento,
18
anche coinvolgendo il personale delle imprese subappaltatrici che operano
a lungo termine all’interno dell’attività.
• Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale: il D.Lgs. n.238/2005
prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
vengano emanati uno o più D.P.C.M. per la formazione di strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica. Tali linee guida dovranno tenere
conto della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze di
stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal
pubblico , le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di
particolare interesse naturale o paesaggistico.
• Piano di emergenza esterno: la predisposizione di un piano di emergenza
esterno sarà obbligatoria per tutte le aziende sottoposte all’obbligo di
notifica, oltre che come lo era in precedenza, per le aziende in regime di
rapporto di sicurezza.
1.3 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 334 DEL 17 AGOSTO 1999
Il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 innova profondamente il
precedente quadro normativo sul controllo dei rischi di incidente rilevante,
quadro costituito da varie disposizioni che si sono succedute negli ultimi
dieci anni, attraverso la continua emanazione di decreti legislativi di
modifica, fino alla Legge 137/97 riguardante la scheda di informazione alla
popolazione e al Decreto ministeriale del 16 marzo 1988 riguardante le
“modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di
incidente rilevante devono procedere all’informazione, all’addestramento e
all’equipaggiamento di coloro che lavorano in sito”. La “Seveso II” introduce
tutta una serie di innovazioni, tra cui un nuovo criterio di flessibilità
nell’adozione da parte delle aziende del sistema di gestione della sicurezza
degli impianti (SGS), consentendo al gestore di scegliere, sotto la sua
responsabilità, pur nel quadro di standard internazionali, la norma più
19
conforme alle caratteristiche della propria attività produttiva per ridurre al
massimo i pericoli di incidente rilevante nell’ambiente interno ed esterno allo
stabilimento. Nel contempo, fra le novità introdotte dal decreto vi sono quelle
relative al controllo dell’urbanizzazione e alla partecipazione della
popolazione al processo decisionale.
Figura 1.1: Quadro normativo