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citt di Foggia, al fine di spiegare gli orientamenti progettuali specifici per il progetto della
sicurezza nei cantieri edili.
La complessa articolazione del cantiere edile costringe i lavoratori a misurarsi con
attrezzature e ambienti sempre diversi ed estremamente variabili nel tempo, con compiti
piuttosto impegnativi e faticosi, da cui scaturiscono continue condizioni di pericolo.
Una corretta ed attenta pianificazione del cantiere costituisce un importante momento per la
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, garantendone l efficienza.
Fig. 1a Prefabbricato al termine dei
lavori
Fig. 1 Prefabbricato al termine dei lavori
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1.2 Evoluzione storica della Normativa sulla sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro
Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, dal codice civile del 1865 alla
legislazione degli anni 70, ha subito, negli ultimi due secoli, un radicale e decisivo
cambiamento.
In origine, vale a dire con il codice civile del 1865, si parlava di responsabilit basata sulla
colpa, poi con la L. 80/1898, che introdusse l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro, si Ł fatto strada il concetto della responsabilit oggettiva del datore di lavoro
limitata alla riparazione del danno , la quale comportava il ristoro economico per il
lavoratore che subiva l infortunio.
Con l avvento della Costituzione del 1948, Ł in particolare con gli artt. 32 e 41, si Ł affermato
che la salute Ł tutelata, da un lato, come fondamentale diritto dell individuo e interesse della
collettivit e, dall altro, come limite all esercizio dell iniziativa economica privata.
Durante l evoluzione della normativa assume, invece, decisiva importanza l art. 2087 del
Codice Civile del 1942, che per la prima volta precisa i limiti del dovere di sicurezza del
datore di lavoro: L imprenditore Ł tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure
che, secondo la particolarit del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l integrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro .
La disposizione rappresenta il perno attorno al quale ruota il sistema generale della sicurezza,
considerate le sue caratteristiche di norma aperta, l art. 2087 supplisce alle eventuali lacune
della normativa, trattandosi di norma di chiusura del sistema, imponendo l adozione non solo
delle misure imposte da specifiche norme di legge, ma a quelle in concreto necessarie.
Infatti, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel rilevare che l art. 2087 c.c. pone a
carico dell imprenditore-datore, ma anche di tutti coloro che esercitano l impresa avvalendosi
di prestatori d opera dipendenti, l obbligo di adottare, in tutti i posti, in tutte le fasi del lavoro,
in ogni luogo e in ogni momento, le misure necessarie per tutelare l incolumit e l integrit
fisica del lavoratore.
Nel nostro orientamento, inoltre, non solo vige un generalissimo principio che fa obbligo
all imprenditore di tutelare l integrit fisica dei dipendenti-lavoratori ed adottare le misure
necessarie, ma lo stesso imprenditore Ł responsabile anche della loro attuazione, dovendo e
potendo esigere che il personale interessato usi i mezzi antinfortunistici.
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La genericit dell obbligo di sicurezza disposto dall art. 2087 c.c. ha evidenziato che il quadro
normativo italiano, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dovesse essere arricchito da
nuove disposizioni piø specifiche e tecniche.
Infatti, la Legge del 12 febbraio 1955 n. 51, delegando il Governo ad emanare norme in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ha dato vita ad una serie di
provvedimenti: alcuni di carattere generale ed altri di carattere speciale.
Si ha una prima fase, quella degli anni 1955-56, definita oggettiva in quanto legata
sostanzialmente alla sicurezza delle macchine, degli impianti e delle attrezzature; in
riferimento al D.P.R. 164/56, il quale tratta le norme sui ponteggi dal punto di vista tecnico (la
successione dei lavori di demolizione, con ordine dall alto verso il basso, deve risultare da
apposito programma, il quale deve essere firmato dall imprenditore e dal direttore dei lavori)
e resta in vigore durante la seconda fase, di natura invece soggettiva, che Ł stata introdotta dal
D. Lgs. n.626/1994 e dal D. Lgs. n.494/1996 e che ha coinvolto nel sistema sicurezza sul
lavoro una pluralit di figure professionali e non accusa indubbiamente delle lacune, delle
omissioni ed errori, oltre che un evidente scoordinamento, per cui lo stesso necessita
certamente di correzioni ed integrazioni che lo rendano piø facilmente ed immediatamente
applicabile.
Questo corpus normativo ha il merito di aver, da un lato, esteso il campo di applicazione delle
norme antinfortunistiche, a tutte le attivit alle quali siano addetti lavoratori subordinati e,
dall altro, individuato specifici obblighi in capo al datore di lavoro, dirigente, preposto,
costruttori e lavoratori; tale normativa Ł trattata approfonditamente in seguito.
Il quadro normativo in materia di sicurezza si completa successivamente negli anni 70, con
l art.9 dello Statuto dei lavoratori, il quale attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori, senza
necessit di alcun mandato da parte di quest ultimi, la tutela della salute e dell integrit fisica
dei lavoratori, sia attraverso il controllo e la promozione delle necessarie iniziative
contrattuali, sia attraverso la partecipazione al processo penale, avente come oggetto la
responsabilit penale dei titolari dell impresa per inosservanza delle norme sulla sicurezza del
lavoro.
Alla fine degli anni 80 l evidenza dei costi umani, assicurativi e sanitari, generati dai
problemi di salute insorti per attivit lavorative, nonchØ le aumentate potenzialit di
intervento positivo fornite dalla ricerca scientifica e dal livello tecnologico del nuovo livello
produttivo determinano un attenzione degli organismi internazionali, del mondo della ricerca
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e della legislazione, focalizzata alla necessit di individuare interventi preventivi per la tutela
della salute dei lavoratori.
E in quegli anni che l Unione europea promuove studi sulle cause degli incidenti sul lavoro,
dando vita alla prima direttiva quadro ( la 89/391) affrontando la materia prevenzionale, e
definendo un sistema di gestione e organizzazione delle attivit di prevenzione ed protezione
dai rischi sui luoghi di lavoro che coinvolse tutti i soggetti che ruotano intorno al mondo del
lavoro.
La Nuova Sicurezza si ebbe, dopo un lungo periodo di silenzio, durante gli anni 90, il
legislatore italiano eman il decreto legge n.277 nel 1991, il quale tutelava la salute dei
lavoratori dall esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante le ore lavorative.
Tale decreto stabilisce, in generale, che il datore di lavoro deve ridurre al minimo, in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti, ad esempio,
dall’esposizione al rumore e vibrazioni, mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte e sancisce gli
obblighi del datore di lavoro.
I metodi e le strumentazioni utilizzate devono permettere di determinare le grandezze definite
precedentemente, al fine di stabilire le situazioni nelle quali vengono superati i valori fissati
nella presente direttiva, la quale risulta essere rimasta in vigore durante i decreti legislativi
626/94 e 494/96.
Con il D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, il quale ha recepito la direttiva comunitaria n. 391
del 1989 ed altre sette direttive, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono
introdotti aspetti specifici e profili innovativi: la programmazione e la procedimentalizzazione
dell obbligo di sicurezza; la formazione, l informazione e la consultazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti; l introduzione di nuove norme concernenti la movimentazione manuale
dei carichi, l uso dei videoterminali, la protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici;
l aumento dei soggetti obbligati sia a tutelare la salute dei lavoratori e sia a garantire la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
E una norma che ha l obiettivo di organizzare le attivit del cantiere per ridurre i rischi di
infortuni sul lavoro, considerando che la sicurezza si possa progettare a monte prevedendo i
rischi presenti e le relative misure di prevenzione da applicarsi in quel determinato cantiere.
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Diverse sono le figure professionali che intervengono in cantiere e diversi sono i ruoli che
assumono all interno dell ambito analizzato:
• Committente Responsabile dei lavori: soggetto per conto del quale l intera opera
viene realizzata, il responsabile dei lavori Ł incaricato dal committente per la
progettazione, per l esecuzione o per il controllo dell esecuzione dell opera, redatto il
progetto di massima, il committente dove valutare se redigere o meno il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC).
• Direttore dei lavori: controlla che venga rispettato quanto previsto dal capitolato
tecnico, a tutela degli interessi del committente, ha l obbligo di prevedere, dal punto di
vista tecnico e amministrativo, un attivit di controllo nel rispetto dei documenti
contrattuali e la redazione degli atti contabili.
• Coordinatore per la progettazione: (Ł una delle figure del D.L.vo 494/96) nominato dal
committente, deve redigere sotto la sua responsabilit il PSC, il piano generale di
sicurezza (ove necessario per entit dei lavori superiori a 30.000 uomini/giorno), e il
fascicolo tecnico concernente informazioni utili alla sicurezza dei lavoratori per
successive opere di manutenzione; tale soggetto partecipa sin dall inizio del processo
progettuale con il progettista degli elaborati esecutivi fino ad arrivare alla gestione
manutentiva dell opera.
• Coordinatore per l esecuzione dei lavori: (Ł una delle figure del D.L.vo 494/96)
nominato dal committente, i suoi obblighi sono: fare da tramite per il committente nel
chiedere l indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
assicurare l applicazione delle disposizioni contenute nel PSC; adeguare i piani di
sicurezza e il fascicolo tecnico all evoluzione dei lavori, organizzare tra i datori di
lavoro la loro reciproca informazione; proporre al committente, in caso di gravi
inosservanze, la sospensione dei lavori.
• Datore di lavoro della ditta appaltatrice: cura la rimozione di materiali pericolosi, lo
stoccaggio e l evacuazione dei detriti.
• Lavoratore autonomo: usa attrezzature e dispositivi individuali di protezione (DPI)
conformi a quanto previsto dalla 626/94 e li esercita direttamente nella propria attivit ,
la quale concorre alla realizzazione dell opera.
Il D. Lgs. 626/1994, quindi, abbandona il modello, basato sull imposizione che il datore di
lavoro Ł l unico soggetto, titolare di una serie di obblighi e doveri, per accogliere quello
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incentrato sul concetto di sicurezza partecipata , in cui viene riconosciuto ai lavoratori, oltre
il diritto/dovere ad essere informati sui mezzi per fronteggiare i rischi sul lavoro, anche quello
di ricevere una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza; oltre alle responsabilit
introdotte a carico del committente che le esplica attraverso le figure del responsabile dei
lavori, del coordinatore per la progettazione della sicurezza e del coordinatore per
l esecuzione.
Il nuovo modello si fonda sulla partecipazione dei lavoratori, considerati come protagonisti
attivi e responsabili, chiamati a cooperare con il management aziendale per la realizzazione
degli obiettivi della prevenzione . In questo modo, viene attribuito al lavoratore un nuovo
ruolo e ci traspare, anche, dall art. 5 del D. Lgs. 626/1994, il quale stabilisce che ciascun
lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
In particolare, i lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzano
correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchØ i dispositivi di
sicurezza; utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonchØ le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle loro
competenze e possibilit , per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; essi, quindi, non rimuovono o modificano senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiono di
propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; si sottopongono ai controlli sanitari
previsti nei loro confronti; contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all adempimento di tutti gli obblighi imposti dall autorit competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il D.Lgs 626/94 Ł un provvedimento di lettura estremamente complessa , non tanto per i
successivi interventi correttivi ed integrativi, quanto piuttosto per il rapporto con le altre
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disposizioni in tema di sicurezza che lo hanno preceduto, con esso Ł stata data attuazione a
tutta una serie di Direttive adottate dal Consiglio della Comunit Europea.
Infatti, fatte salve le poche ipotesi di abrogazione espressa, rimangono in vigore nel nostro
ordinamento tutte le norme in tema di sicurezza vigenti; il risultato Ł quello di una
sovrabbondanza di regole accompagnate da inutili ripetizioni.
Entra a pieno titolo nel nostro ordinamento una nuova concezione europea della sicurezza,
concezione che pone a suo fondamento informazione, formazione, valutazione dei rischi,
consultazione e partecipazione dei lavoratori, dando vita ad un sistema di prevenzione
soggettiva : c Ł la consapevolezza che non Ł piø sufficiente, per consentire una rilevante
diminuzione degli infortuni, che ambiente e macchinari possiedano tutti i requisiti oggettivi di
igiene e sicurezza.
Il lavoratore formato ed informato diventa fulcro dell universo sicurezza , non piø quindi, un
soggetto che sta a guardare , bens una figura coinvolta a pieno titolo nell attuazione del
progetto sicurezza .
A ci si aggiunga che, almeno teoricamente, il datore di lavoro si trova onerato da numerosi
obblighi e doveri mirati a garantire sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, realizzando cos un
coinvolgimento pieno di tutte le figure presenti nel processo produttivo.
Accanto al principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, si trova quello della
massima sicurezza tecnologicamente praticabile, Ł vero, cioŁ, che l obiettivo Ł l eliminazione
del rischio, ma quando ci non sia concretamente possibile, si ritiene sufficiente la riduzione
del rischio stesso al minimo: si richiede una valutazione preventiva dei rischi per la salute e la
sicurezza; si auspica una programmazione della prevenzione integrata alle condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell azienda e all influenza dei fattori dell ambiente di lavoro; si
prevede l informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro,
nonchØ istruzioni adeguate ai lavoratori stessi.
La tutela della sicurezza Ł, dunque, arte del possibile , senza che ci si traduca in un
generico permissivismo, ma consenta di adeguare il lavoro all uomo mantenendo livelli di
sicurezza nØ eccessivamente elevati (e come tali impossibili o eccessivamente onerosi da
mantenere) nØ eccessivamente licenziosi.
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Gli stessi aggettivi utilizzati dal legislatore confermano che il primato dei valori dell uomo
sull organizzazione del lavoro Ł solo tendenziale: Ł un progetto d azione, mentre Ł naturale
convivere con il rischio quando lo stesso non sia eliminabile.
Per quanto riguarda il tema specifico della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, il
D.Lgs. 626/94 ha modificato l organizzazione, la programmazione e il modo di fare sicurezza.
Oltre al diverso modo di porsi nei confronti delle problematiche legate alla sicurezza da parte
dei lavoratori, si ha una diversa distribuzione delle responsabilit , determinata sia dal ruolo
attribuito al committente, sia dal coinvolgimento di soggetti non legati da un rapporto di
subordinazione e che fino all entrata in vigore del decreto risultavano non essere coinvolti
nella sicurezza, ossia, i lavoratori autonomi, i dipendenti dell impresa appaltatrice, i
progettisti, fabbricanti e produttori.
Inoltre, viene introdotta la cosiddetta programmazione della sicurezza fino ad ora prevista
solo da alcune norme relative a settori particolari (art 18 L.55/1990 per i cantieri pubblici o il
DPR 164/56 per le demolizioni) ed una procedimentalizzazione degli obblighi facenti capo al
datore di lavoro: la sicurezza non Ł piø una questione che va affrontata solo dopo l evento
infortunistico con puri intenti risarcitori, ma diviene una realt a monte dell organizzazione
aziendale.
Infatti, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi: verifica l’idoneit tecnico-professionale in relazione ai
lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit .
I datori di lavoro cooperano e coordinano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro cui sono esposti i lavoratori.
L entrata in vigore del D.Lgs 626/94, coinvolgendo l intero comparto produttivo nazionale,
ha avuto notevoli riflessi anche nel mondo dell edilizia; ma ci si potrebbe, allora, chiedere
perchØ il Consiglio Europeo prima, e il legislatore poi, hanno sentito cos forte la necessit di
adottare una disciplina specifica per i cantieri.
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I motivi sono diversi: innanzitutto Ł palese come il comparto edile ha sempre presentato da un
lato, rischi infortunistici specifici rispetto ad altri, dall altro un elevato numero di infortuni in
relazione al numero di addetti, osservazioni confermate dai dati INAIL:
In secondo luogo le lavorazioni edili si caratterizzano per la transitoriet del luogo di lavoro:
la durata di un cantiere Ł solitamente di qualche mese, se non addirittura di qualche settimana
o giorno (fatte salve le nuove costruzioni o ristrutturazioni e talune opere stradali) e ci
comporta il configurarsi di una realt diversa rispetto a quella cui fa riferimento il D.Lgs.
626/94, una realt dove appare sicuramente piø complesso dettare norme per garantire la
sicurezza.
Per un cantiere della durata di pochi giorni Ł sicuramente arduo ipotizzare l adempimento di
tutti gli obblighi formali e strumentali imposti dal D.Lgs. 626/94, (pensiamo ad esempio alla
nomina del rappresentante per la sicurezza o all organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione) si finirebbe con lo scoraggiare le imprese ad intraprendere simili lavori, bisogna,
invece, prevedere misure che tutelino la salute e la sicurezza senza incidere eccessivamente
sia da un punto di vista burocratico che da un punto di vista economico.
Alla limitata durata temporale si accompagna poi la variabilit delle condizioni di lavoro: un
cantiere si presenta come una realt nuova mano a mano che procedono le fasi lavorative, non
si pu , infatti, equiparare i rischi esistenti nella fase di scavo, con quelli esistenti nella fase di
realizzazione degli impianti, nØ, a maggior ragione con quelli esistenti all interno di una
fabbrica o di un ufficio.
In terzo luogo, spesso causa determinante per il verificarsi degli infortuni Ł la contemporanea
presenza di piø imprese (es.:muratori, elettricisti, idraulici, ecc) che la maggior parte delle
volte svolgono la propria prestazione senza un minimo di coordinazione tra loro, anzi, spesso
Fig.2 Infortuni in complesso denunciati in Italia dal 2001 al 2008
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intralciandosi a vicenda e quindi determinando situazioni di potenziale pericolo; ecco nascere
la necessit di sollecitare i rapporti tra i vari soggetti e di evitare inutili sovrapposizioni.
In quarto luogo Ł stato evidenziato come la maggior parte degli infortuni nel comparto delle
costruzioni sia determinato da scelte effettuate prima dell inizio lavori, vale a dire da scelte
architettoniche e/o organizzative non adeguate e da una carente pianificazione all atto della
progettazione e solo una maggior responsabilizzazione del committente nelle problematiche
della sicurezza sin dalla fase della redazione dell elaborato progettuale e la previsione
dell obbligo della redazione di appositi piani, pu determinare un inversione di tendenza nella
frequenza degli infortuni.
Quest insieme di fattori ha spinto, dunque, il legislatore Europeo ad inserire, tra le direttive
particolari, una direttiva dedicata alla sicurezza nei cantieri, al fine di fornire agli operatori del
settore uno strumento specifico e complementare rispetto alla normativa generale, strumento
che Ł stato recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.494/96.
Se infatti diamo uno sguardo alla Direttiva Cantieri non Ł difficile rendersi conto come
manchino regole di carattere generale per le quali si fa uno specifico rinvio all art. 3 del
D.Lgs.626/94.
Il D.Lgs. 626/94 ha dunque, in conclusione, modificato il quadro giuridico della materia della
sicurezza e dell igiene nel lavoro, non solo per l introduzione di nuove misure di sicurezza,
ma soprattutto perchØ ha previsto una serie di diritti e obblighi generali che, nel complesso,
costringono gli operatori ad affrontare le relative problematiche in modo completamente
diverso da come avveniva in passato.
Il D.P.R. 547/95 Ł una norma che tutela la salute e sicurezza dei lavoratori mediante
l attribuzione di obblighi ai datori di lavoro, dirigenti e preposti.
I datori di lavoro devono attuare le misure di sicurezza, rendere consapevoli i lavoratori dei
rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di
prevenzione, disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino tali norme.
Con la pubblicazione del DPR n. 459, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 21/9/1996 anche in
Italia Ł stata recepita come Direttiva Macchine .
L importanza di tale decreto Ł notevole per la vastit del campo di applicazione della direttiva
e perchØ gli obblighi derivanti riguardano sia i costruttori, sia i rivenditori sia gli utilizzatori
delle macchine.