Analisi d’Impatto della Regolamentazione: il Roaming Internazionale
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Introduzione
Il mercato delle telecomunicazioni è stato investito negli ultimi anni da
notevoli cambiamenti e sviluppi. Dopo essere stato caratterizzato per molti
decenni da monopoli nazionali, agli inizi degli anni Ottanta in alcuni Stati
dell’Unione europea sono state adottate alcune azioni di privatizzazione ed
apertura del mercato alla concorrenza, sino a quando, nel 1987, la
Commissione ha pubblicato il Libro Verde in cui, a livello comunitario, la
liberalizzazione delle telecomunicazioni veniva individuata come una priorità
fondamentale, necessaria allo sviluppo della Società dell’Informazione in
Europa.
Gli sviluppi tecnologici e la convergenza tra telecomunicazioni e media
hanno reso sempre più necessari gli interventi di dimensione comunitaria con
l’obiettivo di liberalizzare, armonizzare e stimolare la concorrenza nel
mercato in questione.
Gli avanzamenti tecnologici hanno avuto come diretta conseguenza la
diminuzione del costo delle telecomunicazioni, facendolo scendere a prezzi
bassissimi. Tuttavia questo cambiamento non ha investito il settore dei
servizi di roaming ma, al contrario, ha aumentato lo scarto tra i prezzi del
roaming ed i prezzi degli altri servizi di telecomunicazione mobile, tanto da
essere percepito, oltre che dalle istituzioni comunitarie, dai consumatori
stessi.
Il presente elaborato, basandosi sulle relazioni esistenti tra principi giuridici e
strumenti economici, valutando il percorso normativo avvenuto in sede
comunitaria per giungere all’elaborazione di un Regolamento teso ad
eliminare i meccanismi viziosi ed anticompetitivi riscontrati nel mercato del
roaming internazionale, costituisce l’analisi d’impatto della
regolamentazione per valutare e prevedere le conseguenze connesse alla sua
adozione nel settore menzionato, un’analisi costi-benefici che pondera la
necessità di adozione di una regolamentazione, secondo la prassi tipica di
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better regulation, con gli obiettivi raggiungibili e gli effetti che da essa
inevitabilmente scaturiscono.
Ai fini espositivi si è preferito suddividere la trattazione in due sezioni: la
prima sezione è relativa all’analisi descrittiva del mercato, la seconda
all’analisi degli strumenti economici e alle prospettive future del mercato del
roaming internazionale.
Seguendo uno schema ad imbuto, nella sezione prima si è delineato l’iter
comunitario che ha segnato il processo di liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni in Europa (Capitolo I), focalizzando l’attenzione
principalmente sul Nuovo Quadro Regolamentare adottato il 24 aprile 2002
dalle Istituzione europee e che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica, composto dalle cinque direttive
(Direttiva quadro 2002/21/CE, Direttiva autorizzazioni 2002/20/CE,
Direttiva accesso 2002/19/CE, Direttiva servizio universale 2002/22/CE e
Direttiva protezione dati 2002/58/CE) , e su altri tre atti che chiariscono il
ruolo delle Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR): la
Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del febbraio
2003, le Linee direttrici della Commissione per l’analisi di mercato e la
valutazione del significativo potere di mercato del luglio 2002 ed infine la
Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini ed alle consultazioni
del luglio 2003.
A seguito della ricostruzione delle tappe che ne hanno delineato il percorso
in ambito comunitario, prendendo atto dei cambiamenti relativi al mercato
delle telecomunicazioni, si è proceduto con la trattazione della
Raccomandazione 2003/311/CE, relativa al riconoscimento di 18 mercati
rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni
elettroniche, le cui caratteristiche sono tali da giustificare l’imposizione degli
obblighi di regolamentazione ex-ante.
Tra i diciotto mercati individuati, il diciassettesimo è quello da cui è partita
l’analisi d’impatto della regolamentazione, core dell’elaborato.
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A scopo intuitivo è stato scelto di illustrare gli step a cui le Autorità
Nazionali di Regolamentazione hanno dovuto attenersi per l’analisi di
mercato.
Dopo aver ricostruito il panorama giuridico e le metodologie d’analisi
utilizzate dalle autorità preposte, l’attenzione è stata focalizzata sul mercato
del roaming internazionale, vero e proprio oggetto dell’analisi (Capitolo II).
Si è chiarito, a fini espositivi, quali sono i prodotti ed i servizi che rientrano
nella definizione di questo mercato, il quale si suddivide, a seconda dei
destinatari cui i prodotti/servizi sono venduti, in mercato all’ingrosso
(compravendita di prodotti/servizi tra gli operatori di telefonia mobile) e in
mercato al dettaglio (che riguarda la negoziazione che avviene tra l’operatore
di rete ed il cliente finale).
Poiché, sin dal principio, il progetto di adottare una regolamentazione in
questo mercato si è focalizzato sulle chiamate vocali effettuate in roaming
internazionale, si è scelto di chiarire le varie tipologie di chiamate,
distinguendo quindi tra chiamate originate e chiamate ricevute in roaming,
rispettivamente outbound ed inbound.
Dopo aver spiegato dal punto di vista pratico quali sono i prodotti/servizi
inclusi nel mercato del roaming internazionale sui quali è premuto
intraprendere, per raggiungere l’obiettivo di una riduzione tariffaria, un
intervento regolatorio di carattere comunitario, ci si è concentrati
sull’inquadramento del mercato del roaming internazionale all’interno del
Nuovo Quadro Regolamentare, facendo riferimento in particolare a quanto
disposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Quanto all’analisi di mercato, che le ANR effettuano all’interno del territorio
nazionale per definire le caratteristiche del mercato e gli operatori in esso
attivi, si è scelto di far riferimento all’analisi di mercato effettuata in Italia,
che fa ovviamente capo all’AGCOM, ed all’analisi del mercato del roaming
internazionale in Francia, ad opera dell’ARCEP.
Mentre la scelta di soffermarci sull’analisi di mercato del roaming
internazionale italiano trova facile giustificazione, essendone chiaramente
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direttamente interessati, quella di prendere in considerazione l’analisi del
mercato del roaming internazionale francese è dovuta alla particolarità del
mercato in questione, caratterizzato da una molteplicità di operatori e con
connotazioni specifiche territoriali che lo qualificano diversamente dal punto
di vista geografico rispetto agli altri mercati europei.
Dopo la trattazione delle analisi di mercato, italiana e francese, si è illustrata
la proposta della Commissione che, a seguito dell’impact assessment che
mira a definire i prevedibili impatti dell’intervento regolatorio nel settore, ha
delineato la propria ipotesi di Regolamento.
La seconda sezione dell’elaborato prende avvio dall’analisi critica della
proposta della Commissione (Capitolo III) da parte di organismi addetti alla
regolamentazione, studi effettuati in seno al Parlamento europeo ed operatori
di telefonia mobile direttamente coinvolti nel processo di regolamentazione
previsto, a seguito delle due consultazioni pubbliche della Commissione.
In particolare, ci si è soffermati sull’analisi avvenuta in sede ERG, Europen
Regulators Group, che ha effettuato un’analisi congiunta del mercato del
mercato dei servizi di roaming all’ingrosso e che è giunto ad elaborare una
propria proposta alternativa alla Commissione.
Gli studi del Parlamento europeo, hanno rappresentato una fonte
imprescindibile per la stesura dell’elaborato poiché hanno chiarito alcuni
aspetti fondamentali relativi al funzionamento del mercato del roaming
internazionale, oltre a mettere in luce tematiche relative ai benefici per i
consumatori finali e per l’innovazione di settore, derivanti dall’attuazione di
una regolamentazione del roaming internazionale. La proposta della
Commissione è stata valutata, in tale contesto, anche sulla base di criteri da
cui una buona prassi regolatoria non può prescindere, quali l’efficienza e
l’applicabilità.
La parte fortemente critica dell’elaborato concerne la controanalisi effettuata
dagli operatori di telefonia mobile (in particolare Vodafone e Mobilkom)
tramite la commissione degli studi ad imprese di consulenza di fama
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internazionale che hanno valutato la proposta di Regolamento della
Commissione avanzando critiche e proposte.
Gli argomenti sollevati dagli operatori del settore e su cui si è preferito
soffermare l’attenzione fanno riferimento al rischio di arbitraggio
internazionale, in particolare come diretta conseguenza dell’adozione
dell’Home Pricing Principle (HPP) come suggerito dalla Commissione,
evidenziando anche le tattiche che gli operatori di rete mobile avrebbero
potuto mettere in pratica per arginare gli effetti ad esso correlati; il tentativo
di alleviare le conseguenze negative per gli operatori, a seguito della
regolamentazione, utilizzando meccanismi per riequilibrare le tariffe della
telefonia mobile nel suo insieme; l’ingiustificato richiamo all’Articolo 95
TCE menzionato dalla Commissione per motivare l’intervento regolatorio in
materia di roaming internazionale, a cui si aggiunge anche la valutazione
della proposta alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, alla
base di qualsiasi intervento da parte delle Istituzioni europee che abbia un
impatto sugli Stati membri; infine, il rischio che una regolamentazione del
roaming internazionale, uguale per tutti gli Stati membri, possa avere un
impatto discriminatorio sui diversi Stati, alla luce delle diversità, economiche
e geografiche, che inevitabilmente sussistono a livello nazionale.
Il Capitolo relativo all’analisi critica dell’impact assessment e della proposta
di Regolamento della Commissione, si conclude con la descrizione del
Regolamento No 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato
il 27 giugno 2007 ed entrato in vigore il 30 giugno 2007, relativo al roaming
sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che, alla
luce delle valutazioni effettuate, regolamenta le tariffe all’ingrosso ed al
dettaglio di roaming internazionale, definendo in quest’ultimo caso
un’”eurotariffa” conforme al principio di trasparenza.
La seconda sezione dell’elaborato è relativa all’analisi empirica degli
strumenti economici fondamentali che rientrano in una regolamentazione dei
prezzi, come nel caso in esame e, nel capitolo finale, alle prospettive future
del settore del roaming internazionale, tuttora oggetto di discussione in sede
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comunitaria per garantire una migliore e maggiore fruizione del servizio agli
utenti finali.
Quanto all’analisi empirica (Capitolo IV), è stata effettuata una descrizione
di tipo teorico che esponesse i cardini fondamentali della regolazione e del
sistema di pricing nel suo complesso, facendo in particolare riferimento ai
prezzi di Ramsey, alla regolamentazione dinamica dei prezzi ed al criterio di
regolazione con price cap.
Ulteriori aspetti economici, su cui si è scelto di soffermare l’attenzione, sono
stati la qualifica del mercato della telefonia mobile come two-sided market e
il waterbed effect: alla luce della prima caratteristica è probabile che, nel
mercato della telefonia mobile, considerato nel suo insieme, in seguito
all’adozione di una regolamentazione che incide sui prezzi di uno solo dei
servizi che caratterizzano l’offerta complessiva, si riscontri un “effetto vasi
comunicanti”, che causerebbe un aumento dei prezzi per quei servizi, inclusi
nell’offerta della telefonia mobile, ma non soggetti a regolamentazione.
Nell’ultimo capitolo dell’elaborato (Capitolo V), dopo aver fatto un
resoconto dell’attuale situazione, valutando gli obiettivi raggiunti dopo quasi
due anni dall’adozione del Regolamento No 717/2007, l’attenzione è stata
rimessa sulle prospettive future per eventuali interventi, regolatori e non, in
materia di roaming internazionale e dei servizi ad esso connessi (per esempio
servizi dati, SMS).
Nella parte finale della tesi, verranno illustrate, alla luce delle valutazioni sin
qui svolte, le conclusioni che l’analisi d’impatto della regolamentazione del
caso del roaming internazionale ha permesso di trarre, da un lato tenendo in
stretta considerazione la necessità di apportare un effettivo decremento dei
prezzi per questi servizi di telefonia mobile offerti, avvantaggiando il
consumatore finale, dall’altro sottolineando, in modo del tutto discrezionale,
che l’intervento regolatorio, sin dagli albori, avrebbe dovuto considerare gli
impatti potenziali, in particolare sugli altri servizi che invece non sono stati
oggetto della regolamentazione, il che probabilmente avrebbe condotto ad
uno scenario attuale totalmente differente, in cui non sarebbe venuta alla
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ribalta la necessità di considerare plausibili ulteriori interventi regolatori,
negli altri comparti del settore del roaming internazionale.
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Sezione Prima
Analisi descrittiva del mercato
CAPITOLO I
Il processo di liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni in Europa
SOMMARIO: 1.1 Il settore delle telecomunicazioni in Europa: verso la
liberalizzazione; 1.2 Il nuovo quadro regolamentare delle e-communications
in Europa ed i compiti delle Autorità Nazionali di Regolamentazione; 1.3 La
Raccomandazione 2003/311/CE: i 18 mercati rilevanti nel settore delle
comunicazioni elettroniche; 1.4. Norme e procedure per l’analisi di mercato.
1.1 Il settore delle telecomunicazioni in Europa: verso la
liberalizzazione
Il mercato europeo delle telecomunicazioni ha subìto, a partire dagli anni
Ottanta, profonde trasformazioni: si è assistito infatti ad un radicale
mutamento della tecnologia delle reti con conseguente convergenza tra
informatica e telecomunicazioni, innovazione nei sistemi di trasmissione ed
un crescente utilizzo di cavi in fibra ottica. Tutti questi fattori hanno
consentito di espandere la gamma dei servizi che le reti- fisse e mobili- erano
in grado di offrire, con una conseguente riduzione dei costi di trasmissione a
lunga distanza.
Il quadro giuridico comunitario per la regolamentazione dei servizi di
telecomunicazione è stato sviluppato con l’obiettivo di migliorare il
funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di
telecomunicazione.
Nell’attuale Società dell’Informazione, labili sono i confini tra telefono ed
internet, trasmissione di segnale televisivo e servizi di telefonia mobile,
Analisi d’Impatto della Regolamentazione: il Roaming Internazionale
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tant’è che, alla luce di questi fatti, i confini territoriali tra gli Stati membri
appaiono quanto mai ridotti.
L’approccio normativo che è stato adottato dalla Comunità Europea mira alla
convergenza normativa tra gli Stati membri, ossia all’armonizzazione delle
rispettive legislazioni, abolendo gli elementi di contrasto alla formazione del
mercato unico europeo dei servizi.
Fino agli anni Ottanta, il settore europeo delle telecomunicazioni è stato
caratterizzato da una struttura monopolistica: ad un operatore, solitamente
pubblico, venivano concessi da ciascuno Stato i diritti esclusivi per la
gestione del servizio. L’attribuzione del diritto ad un soggetto pubblico
avveniva anche sulla base degli interessi strategici che si riteneva che le
telecomunicazioni rivestissero per la sicurezza nazionale
1
. L’estensione del
monopolio era tale da coprire non solo la fornitura del servizio, ma anche le
apparecchiature di rete ed i terminali.
Da un lato l’obiettivo di garantire l’universalità del servizio
2
, nel tentativo di
massimizzare le esternalità di rete (ossia aumentare il valore della rete di
telecomunicazione al crescere delle persone ad essa connesse), dall’altro lato
la qualifica delle telecomunicazioni come merit service, ossia di servizio in
grado di soddisfare la desiderabilità di ciascun cittadino di chiamare ed
essere chiamato.
Tra il 1975 ed il 1995, l’evoluzione tecnologica, sia dei sistemi di
trasmissione, che dei sistemi di commutazione
3
, ha permesso una riduzione
dei costi così drastica (10 volte inferiore per i servizi di commutazione e
10.000 volte inferiore per i servizi di trasmissione) che ha comportato effetti
1
Cfr. Prosperetti, L., Merini, M., (2004) Dal vecchio al nuovo quadro regolatorio: una prospettiva
economica.
2
Il legislatore comunitario definisce il servizio universale come “un insieme minimo definito di servizi, di
una data qualità, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e
offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile”. Direttiva 2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, detta Direttiva “servizio universale”.
3
Nelle reti telefoniche, i sistemi di trasmissione sono costituiti da dispositivi ed apparecchiature per il
trasferimento del segnale e possono essere sia analogici che numerici. I sistemi di commutazione sono
quei dispositivi che attuano fisicamente le connessioni, mentre i sistemi di segnalazione controllano il
funzionamento della rete attraverso il trasferimento delle informazioni di segnale. Bonazzi, R., Catena,
R., Collina, S., Formica, L., Munna, A., Tesini, D., (2004), Telecomunicazioni per l’ingegneria gestionale.
Codifica di sorgente. Mezzi di trasmissione. Collegamenti, Pitagora Editrice, Bologna.
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significativi nel mondo delle telecomunicazioni: il costo di trasmissione su
una rete in fibra era invariante rispetto alla distanza (contrariamente a quanto
avveniva con la vecchia rete in rame); le reti digitali avevano una capacità di
trasmissione estremamente elevata e le nuove centrali di commutazione
garantivano la gestione di volumi di traffico di gran lunga superiori rispetto
al passato.
Tali cambiamenti nel settore delle telecomunicazioni hanno influito
inevitabilmente sulle scelte di politica economica non potendosi più
considerare il settore dominato da una condizione di monopolio naturale, alla
luce dei differenti livello e struttura dei costi.
Si giunse così a maturare, a livello comunitario, la necessità di promuovere
un’azione tesa alla liberalizzazione dei mercati nazionali: le
telecomunicazioni non rivestivano più importanza solo all’interno di uno
Stato membro, ma appariva chiaro come esse fossero importanti all’interno
di tutta la Comunità, a maggior ragione se si considera che la liberalizzazione
dei servizi di telecomunicazione si inseriva all’interno del processo di
completamento del Mercato Unico Europeo che si sarebbe attuato a partire
dal 1992.
Il primo documento della Commissione in materia è stato il Libro Verde del
1987 il cui obiettivo generale era quello di liberalizzare i servizi di
telecomunicazione, in rete fissa, via cavo e via satellite, la fornitura di
apparati e di servizi a valore aggiunto, favorendo la creazione di reti
transeuropee e l’integrazione di quelle già esistenti.
Dal 1998, la Commissione europea ha emanato una serie di direttive volte a
liberalizzare i settori della fornitura degli apparati e dei terminali (1988), dei
servizi a valore aggiunto e di quelli rivolti a gruppi chiusi di utenti (1990),
dei servizi pubblici di trasmissione dati (1993), delle reti specializzate che
coesistevano con la rete telefonica tradizionale, reti via satellite, reti via cavo
e reti mobili.
Con la direttiva Full Competition del 1996 si può dire che sia iniziata la
seconda fase di apertura alla concorrenza, investendo anche il segmento dei
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servizi di telefonia vocale che venivano del tutto liberalizzati dal primo
gennaio 1998.
La decisione assunta ha riguardato l’imposizione, agli operatori storici del
settore, dell’apertura delle proprie reti a favore dei nuovi entranti creando le
condizioni di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision), secondo
un principio di service-based competition, ossia senza la creazione di
infrastrutture alternative, ma con l’utilizzo di quelle già esistenti.
Nella Communications Review del 1999
4
è stato effettuato un riesame circa i
risultati raggiunti dall’applicazione del nuovo quadro regolatorio,
evidenziando i progressi ottenuti e gli obiettivi ancora da raggiungere: tra i
risultati positivi è stata evidenziata la crescita del numero degli operatori nel
settore e il calo delle tariffe a vantaggio degli utenti finali; tra gli ostacoli
all’offerta di tutti i benefici possibili per i consumatori, invece, spiccavano la
diversa modalità di trasposizione delle direttive negli Stati membri, la
difficoltà ad adottare un approccio omogeneo nella definizione di condizioni
economiche per l’interconnessione e la constatazione di uno sviluppo della
concorrenza che aveva investito solo il segmento a lunga distanza ma non il
segmento locale.
La Commissione sottolineava inoltre come il quadro regolatorio tracciato non
fosse tecnologicamente neutrale poiché all’utilizzo di reti diverse
corrispondevano regole diverse, il che mal si conciliava con la crescente
convergenza tecnologica dei settori delle telecomunicazioni che ora rendeva
possibile veicolare uno stesso servizio su reti diverse (fisse, mobili, reti tv via
cavo, reti via satellite, internet).
L’obiettivo che ci si proponeva era quello di giungere entro il 2003 alla
definizione di un nuovo quadro normativo che “definisse l’asse portante
4
Nel 1999 all’interno della Comminications Review la Commissione Europea si era interrogata anche sui
limiti della regolamentazione ex-ante attuata tramite modelli di costo prevedendo un avvicinamento
della regolamentazione delle telecomunicazioni alla disciplina antitrust, il cui intervento si verificasse ex-
post in caso di accertamento dell’esistenza di pratiche anticoncorrenziali. Inoltre la Comunicazione della
Commissione del 26 aprile 2000 intitolata “The result of the public consultation on the 1999
Communications Review and Orientations for the new Regulatory Framework”, COM (2000) 239 final. In
tale documento la Commissione auspicò il passaggio ad una light hand regulation basata su un modello
antitrust e la rimozione degli obblighi ex-ante, indicati come “no longer necessary”.
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della politica dell’Unione Europea in materia di Società
dell’Informazione”
5
, per far sì che l’economia europea non si trovasse in una
posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti mondiali.
Il nuovo quadro di regolazione doveva quindi assumere alla base il principio
di neutralità tecnologica, ossia “non imporre né favorire l’uso di un
particolare tipo di tecnologia, ma garantire che uno stesso servizio sia
soggetto a norme equivalenti a prescindere dal modo in cui esso è prestato”
6
.
Nella pratica era dunque prevista la creazione di un unico quadro normativo
per tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni elettroniche e a tutti i
servizi ad esse correlati.
Con lo sviluppo graduale della concorrenza, si sarebbe dovuta ridurre la
regolazione ex ante lasciando spazio ai meccanismi concorrenziali ed alle
norme generali a tutela della concorrenza, stabilendo principi comuni a tutte
le infrastrutture delle comunicazioni elettroniche.
Prioritaria continuava ad essere la necessità di continuare a garantire
l’universalità dei servizi, attraverso la garanzia dell’accessibilità economica a
tutti.
In base alle indicazioni fatte salve dalla Communications Review del 1999 ed
alle successive consultazioni, la Commissione diede l’avvio ad un lungo
processo di codecisione che terminò con l’emanazione della direttiva quadro
2002/21/CE del Parlamento e del Consiglio del 7 marzo 2002 che ha istituito
un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica.
La direttiva sopracitata è stata adottata alla luce dell’articolo 95
7
che
istituisce la Comunità Europea, della proposta presentata dalla Commissione
5
Cfr. Commissione Europea, Verso un nuovo quadro europeo per l’infrastruttura delle comunicazioni
elettroniche e i servizi correlati. Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni, cit. iii.
6
Cfr. Commissione Europea, Verso un nuovo quadro europeo per l’infrastruttura delle comunicazioni
elettroniche e i servizi correlati. Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni, cit. vi.
7
Trattato istitutivo della Comunità Europea, Articolo 95: “ In deroga all’articolo 94 e salvo che il presente
trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli
obiettivi dell’articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto
l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno”.
Analisi d’Impatto della Regolamentazione: il Roaming Internazionale
17
il 4 luglio 2001 ed in applicazione dell’articolo 250
8
paragrafo 2 del Trattato
CE.
1.2 Il nuovo quadro regolamentare delle e-communications in Europa
ed i compiti delle Autorità Nazionali di Regolamentazione
L’attuale quadro normativo e regolamentare comunitario, in materia di reti e
servizi di comunicazione elettronica, nasce con l’intento di attuare una piena
convergenza nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione assoggettando tutte le reti di trasmissione ed i servizi
correlati ad un unico quadro normativo.
Tale quadro si compone di 5 direttive la prima delle quali è la direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, c.d.
“direttiva quadro”.
Essa è affiancata da altre quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica, c.d. “direttiva autorizzazioni”; la
direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’accesso alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse correlate, e
all’interconnessione delle medesime, c.d. “direttiva accesso”; la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22/CE relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti di servizi di
comunicazione elettronica, c.d. “direttiva servizio universale”; infine la
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
2002 relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche, c.d. “direttiva protezione dati”.
8
Trattato istitutivo della Comunità Europea, Articolo 250, par. 2: “Fintantoché il Consiglio non ha
deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano
all’adozione di un atto comunitario”.
Analisi d’Impatto della Regolamentazione: il Roaming Internazionale
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Tale quadro normativo prevede una separazione della disciplina dei mezzi di
trasmissione dalla disciplina dei contenuti, per cui esclude l’applicazione
delle norme in esso presenti ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di
comunicazione elettronica, quali i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i
servizi finanziari e taluni servizi della società dell’informazione
9
.
All’interno dell’attuale contesto normativo, vi sono altri atti che assumono
particolare rilievo. Essi sono: la Raccomandazione, adottata l’11 febbraio
2003, sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito del quadro
normativo regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente
all’applicazione di misure ex-ante secondo quanto disposto dalla direttiva
2002/21/CE, che ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei
servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che abbiano delle
caratteristiche tali da essere oggetto di imposizione di regolamentazione ex-
ante; le Linee Direttrici della Commissione, adottate il 9 luglio 2002, per
l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, ai
sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, che illustrano i principali criteri cui le Autorità
nazionali di regolamentazione devono far riferimento per l’analisi dei
mercati, ponendo particolare attenzione al grado di sviluppo della
concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione e valutando se le
imprese ivi presenti dispongano di un significativo potere di mercato,
singolarmente o congiuntamente; infine la Raccomandazione, adottata il 23
luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini ed alle consultazioni di cui
all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE, che dispone i compiti delle Autorità
nazionali per il consolidamento del mercato interno per le comunicazioni
elettroniche.
Il quadro normativo delineato è stato recepito in Italia con il d.lgs. 259/03 del
1°agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”,
prendendo in particolare considerazione la direttiva quadro, la direttiva
autorizzazioni e la direttiva servizio universale.
9
Cfr. Direttiva 2002/21/CE del Parlamento e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro
normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva Quadro).