PREMESSA
“La parola “amministrazione” va intesa come svolgimento normale
dell’attività sociale, dal quale resta escluso il compimento di quegli
atti che implicano una sostanziale trasformazione della struttura
industriale e finanziaria dell’azienda. Per quanto ampi siano i poteri
che la legge riconosce all’organo amministrativo, essi rimangono pur
sempre contenuti nel campo della gestione: di conseguenza gli atti che
modificano la struttura organizzativo-finanziaria dell’impresa
(vendite di stabilimento industriale allo scopo di sostituirlo, un
contratto che impegni tutta la produzione a prezzi stabiliti,
l’alienazione di un ramo d’azienda sociale o di un pacchetto
azionario o di una partecipazione maggioritaria in altre società)
esulano dalla competenza degli amministratori e richiedono una
preventiva deliberazione dell’assembla”. Con questa frase, illustre
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dottrina, in epoca ante riforma, delineava la ripartizione delle
competenze tra assemblea e organo gestorio. La spiegazione risulta
essere tanto lineare, quanto dibattuta è stata, successivamente, la
ripartizione delle competenze all’interno della società a responsabilità
limitata. Dopo la riforma societaria realizzata con il d.lg. del 17
gennaio 2003, la disciplina delle s.r.l. è stata fortemente innovata e i
rinvii alla disciplina delle s.p.a. che prima erano la norma, adesso sono
l’eccezione. Scopo di questo lavoro è quello di esaminare la disciplina
delle s.r.l. , capire quali cambiamenti ha subito e cosa ciò ha
comportato nell’ambito delle dinamiche societarie. Attraverso l’esame
delle norme e con l’aiuto di illustri ed autorevoli dottrine si è cercato
di capire quanto elastiche siano le maglie delle competenza del potere
gestorio conteso tra l’assemblea dei soci e gli amministratori della
società.
Un dato però, al di là del dibattito dottrinale, sembra essere chiaro:
riformando la disciplina delle s.r.l. il legislatore del 2003 ha voluto
creare un modello societario che si pone a metà tra un società per
azioni e una società di persone. Si tratta di una innovazione normativa
ispirata da un’unica ratio e cioè quella di voler rendere appetibile la
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De Gregorio, Corso di Diritto Commerciale. Imprenditori-Società, Ed. Dante Alighieri, 1971,
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nuova s.r.l. per investimenti nazionali ed esteri. La società a
responsabilità limitata, nella nuova veste fortemente concorrenziale, si
connota, infatti, per avere un modello organizzativo elastico che
consente la piena adattabilità alle diverse dinamiche manageriali. La
nuova s.r.l grazie al complesso di norme autonomo, da un lato si
distingue per essere un modello flessibile sia in termini di struttura
organizzativa, sia in termini di gestione, mentre dall’altro lato
conserva la limitata responsabilità tipica delle società per azioni. Ad
essere avvantaggiati da questo nuovo schema normativo, sono stati
soprattutto i soci che ne hanno guadagnato in termini di autonomia
privata. La nuova disciplina permette ai soci, o al singolo socio, della
s.r.l. di scegliere il modello organizzativo piø congeniale al proprio
tipo di investimento; tale novità, di contro, è stata introdotta di pari
passo ad un generale incremento dei poteri di controllo attribuiti, dal
legislatore del 2003, ai singoli soci; ciò a discapito dei creditori, i cui
poteri sono stati fortemente limitati. Ai soci, inoltre, è stata attribuita
una maggiore libertà nella gestione della società e ciò ha consentito la
statuizione di regole finora confinate nella penombra dei patti
parasociali. Il nuovo assetto delle s.r.l. , dunque, è stato concepito per
essere utilizzato per qualunque attività di impresa, sia essa individuale
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o collettiva, senza che si faccia ricorso diretto al pubblico risparmio
per la raccolta del capitale di rischio.
L’indagine che avrò modo di sviluppare si esplica in un esame
complesso di una struttura societaria in cui la parola d’ordine è
flessibilità.
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Capitolo primo
LA NUOVA S.R.L. , INTRODUZIONE
1.1 I PERCH¨ DEL CAMBIAMENTO
Il punto di partenza di questo lavoro è dato dall’ormai noto d.lg. 17
gennaio 2003 che ha riformato il diritto societario. Tra le principali
innovazioni introdotte, vi sono quelle riguardanti le società a
responsabilità limitata che sono state riformate in modo da poter
incentivare gli investimenti imprenditoriali, Italiani ed esteri.
La novità dello schema normativo consiste nel collocare le s.r.l. al
confine tra le società personali e le società per azioni. La nuova s.r.l. ,
infatti, da un lato si distingue per essere un modello flessibile sia in
termini di struttura organizzativa, sia in termini di gestione, mentre
dall’altro lato conserva la limitata responsabilità tipica delle società
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per azioni. La disciplina, inoltre è stata fortemente innovata, non
soltanto sotto il profilo contenutistico, ma anche da un punto di vista
tecnico: oggi rispetto al passato siamo di fronte ad un complesso di
norme autonomo in cui, il rinvio alla disciplina delle società per azioni
è solo un’eccezione.
Ad essere avvantaggiati da questo nuovo schema normativo, sono stati
soprattutto i soci che ne hanno guadagnato in termini di autonomia
privata. La nuova disciplina permette ai soci, o al singolo socio, della
s.r.l. di scegliere il modello organizzativo piø congeniale al proprio
tipo di investimento; tale novità, di contro, è stata introdotta di pari
passo ad un generale incremento dei poteri di controllo attribuiti, dal
legislatore del 2003, ai singoli soci; ciò a discapito dei creditori, i cui
poteri sono stati fortemente limitati. Ai soci è stata attribuita una
maggiore flessibilità nella gestione della società e ciò ha consentito la
statuizione di regole finora confinate nella penombra dei patti
parasociali.
Possiamo affermare che la nuova s.r.l., viene concepita dal legislatore
come un contratto tra i soci, nel quale essi stessi si trovano
spontaneamente a regolare i propri interessi.
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Il nuovo assetto delle s.r.l. , dunque, è stato concepito per essere
utilizzato per qualunque attività di impresa, sia essa individuale o
collettiva, senza che si faccia ricorso diretto al pubblico risparmio per
la raccolta del capitale di rischio. Il legislatore italiano ha voluto
effettuare questo cambiamento nell’ottica di voler favorire
investimenti esteri nel nostro paese, e nello stesso tempo, trattenere gli
investimenti italiani all’interno dei confini nazionali. I due elementi
che caratterizzano una s.r.l. sono la limitata responsabilità (art. 2462),
secondo cui “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio”, e la norma (art. 2468 comma I) secondo cui le
quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da
azioni nØ costituire oggetti di sollecitazione di investimento. La prima
caratteristica citata sta a significare, quindi, che i creditori possono
soddisfarsi esclusivamente sul patrimonio della società, senza
attingere al patrimonio individuale dei soci; la seconda, invece, come
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sottolineato da un’illustre dottrina, ci fa capire che “tale struttura
societaria è adatta per imprese con una base sociale ristretta e
tendenzialmente stabile, e, almeno in linea generale, di dimensioni
economica modeste” (non a caso il capitale minimo è di 10.000 euro).
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Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società, a cura di G.Olivieri, G.Presti, F. Valla.
Bologna, Il Mulino, 2004.
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Tale modello è utilizzabile anche per le società unipersonali; è
proprio l’articolo 2462, che inaugura la disposizioni sulle s.r.l., che nel
secondo comma puntualizza che “in caso di insolvenza della società,
per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera
partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati
secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata
effettuata la pubblicità prevista dal nuovo articolo 2470” che impone
di depositare, per l’iscrizione nel registro delle imprese, una
dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e del nome o
della denominazione, della data e luogo di nascita o costituzione, del
domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.
La disciplina per le società pluriperonali è identica a quella delle
unipersonali salvo che per alcuni aspetti che evidenziano l’attenzione
del legislatore verso una società in cui manca il contraddittorio dato
dalla pluralità dei soci.
Ecco quali sono:
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Tale facoltà era stata già introdotta dal d.lgs. n. 88/1993 con il quale era stata attuata la
dodicesima direttiva Ce, n. 89/667, in materia societaria.
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1. è necessario che il conferimento, anche se in denaro, sia
effettuato integralmente al momento della sottoscrizione della quota di
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partecipazione;
2. è necessario dare specifica notizia al pubblico, della
sopravvenuta unipersonalità, tramite l’iscrizione di una dichiarazione
nel registro delle imprese;
3. i contratti della società con l’unico socio e le operazioni in suo
favore sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano dal libro
delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento
4. il socio unico, risponde personalmente e illimitatatemnete per i
debiti sociali nei casi sopra ricordati qualora la società sia insolvente;
5. il socio unico risponde personalmente e illimitatamente per le
operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione.
1.2 COME SI COSTITUISCE UNA S.R.L.?
L’articolo di riferimento è il 2463 che stabilisce che l’atto deve essere
redatto nella forma dell’atto pubblico che avrà natura di contratto ove
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Articolo 2464, comma 4: “Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque percento dei conferimenti in denaro…nel caso di costituzione con
atto unilatrerale, il loro intero ammontare”. Articolo 2464, comma 7: “Se viene meno la pluralità
dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei 90 giorni successivi”.
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ci sia una pluralità di soci e di atto unilaterale nel caso di società
unipersonale. L’atto costitutivo dovrà indicare necessariamente alcuni
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elementi che presentano alcune novità di rilievo rispetto alla
disciplina dell’articolo 2475 delle s.p.a. In obbedienza al principio di
trasparenza è stata, infatti, prevista l’indicazione dei dati relativi anche
alle persone giuridiche socie. Rispetto alla previdente disciplina,
inoltre, non andrà piø indicato l’indirizzo delle sede sociale, così che,
un semplice mutamento di sede, non necessiterà dell’approvazione
assembleare, ma basterà una semplice dichiarazione degli
amministratori. Altra novità riguarda il venir meno della generica
indicazione dell’ “oggetto sociale” che lascia spazio all’espressione
“attività dell’oggetto sociale” che sembra imporre una indicazione
analitica delle specifiche attività che saranno intraprese.
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PoichØ l’atto costitutivo può prevedere che le partecipazioni dei soci
non siano proporzionali ai conferimenti, l’atto costitutivo deve
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Articolo 2463, secondo comma: L’atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data
e il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio persona fisica, ovvero la
denominazione, la data e il luogo di costituzione, la sede di ciascun socio persona giuridica; 2) la
denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e i comuni nei quali
sono situate la sua sede e le eventuali sedi secondarie; 3) l’attività che costituisce l’oggetto
sociale; 4)l’ammontare del capitale, non inferiore a 10000 euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6)la
quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società,
indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza; 8) le persone a cui è affidata
l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; 9) l’importo globale,
almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
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Articolo 2468, comma 2: “...Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei
soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”
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