5
Senato, il quale diede incarico ad una Commissione di redigere un progetto di legge. 
Dei suoi lavori e del successivo dibattito nell’aula del Senato che portò 
all’approvazione della legge si occupa il primo paragrafo del capitolo secondo, 
mentre il secondo paragrafo guarda ai lavori che si sono svolti nell’altro ramo del 
Congresso, la Camera dei Rappresentanti: nei mesi in cui al Senato si dibatteva sulla 
struttura del giudiziario federale, alla Camera si stava prendendo in considerazione 
la proposta di emendare la Costituzione, e si può affermare che i due atti, Judiciary 
Act e Bill of Rights (questo il nome dei primi dieci Emendamenti alla Costituzione) 
ebbero un iter formativo parallelo, in quanto spesso per decidere sui contenuti di un 
atto, un ramo del Congresso si informava sulle decisioni prese  nell’altro ramo del 
Congresso sull’altro atto (questo perché, come vedremo, la maggior parte delle 
tutele previste nel Bill of Rights riguardano le modalità di attuazione della giustizia 
federale penale e civile). Il terzo paragrafo raccoglie alcuni commenti espressi sul 
Judiciary Act dopo la sua entrata in vigore e si evidenzia come questa prima legge 
promulgata dal Congresso non abbia trovato consensi se non dopo cinquanta anni 
dalla sua entrata in vigore. 
Infine il terzo capitolo, forse il più interessante, guarda all’applicazione che ha 
avuto questa legge all’interno delle aule di tribunali, o meglio, all’interno della Corte 
Suprema Federale. Sono prese in esame tre sezioni del Judiciary Act, sicuramente le 
più famose, e ad ognuna è dedicato un paragrafo: in primo luogo la sezione 13 e  il 
caso Marbury contro Madison, entrambi, potremmo dire, contro il carisma del Chief 
Justice John Marshall. In secondo luogo la sezione 25, sulla quale sono sorte ben più 
di una controversia giudiziaria, e si è cercato di analizzare le più importanti, 
soprattutto quelle che hanno dato luogo ai due grandi conflitti con lo Stato della 
Virginia. Infine la sezione 34, preceduta nella sua analisi da un breve resoconto sui 
cambiamenti avvenuti dopo la fine della Marshall Court Era e l’inizio della Taney 
Court Era. 
 6
                                      Capitolo I 
 
    Le linee fondamentali del sistema giudiziario federale: 
    l’articolo III  della Costituzione Federale Americana 
 
 
 
 
 
 I.1  La Convenzione di Philadelphia e il compromesso      
        federale  
 
 
Con la guerra di Indipendenza le tredici Colonie dell’America settentrionale  si 
separarono dall’Impero britannico e si trovarono nella condizione di stati 
indipendenti e sovrani non solo nei confronti della Gran Bretagna ma anche gli uni 
verso gli altri. 
Il 15 maggio 1776 il Congresso di Philadelphia invita le tredici Colonie a darsi 
“libere costituzioni”, espressione che ha avuto due interpretazioni differenti dando 
luogo a due costituzioni opposte: radicale (come quella della Pennsylvania) e 
liberal-moderata (è il caso dello stato di New York)
1
. 
 La dinamica interstatale si sviluppò tra il 1776 e il 1787 e il primo passo 
compiuto dalle Colonie fu quello di creare istituzioni politiche comuni, che 
consentissero di continuare la convivenza pacifica assicurata precedentemente dalla 
                                                          
1
 Non essendo qui possibile fare un’analisi delle costituzioni che si sono date le tredici Colonie, per un 
approfondimento consultare Gordon S.Wood, The Creation of the American Republic, 1776 -1787 (New 
York: W. W. Norton, 1969). 
 7
madrepatria, e di affrontare insieme i problemi comuni, in primo luogo la guerra di 
Indipendenza che si protrarrà fino al 1781
2
. 
Nel 1774 a Philadelphia fu costituito un organo di coordinamento tra le tredici 
Colonie, il Congresso Continentale che nel 1776 votò l’“Unanime dichiarazione dei 
tredici Stati Uniti d’America”
3
 e che fu riconosciuto giuridicamente solo dagli 
Articoli di Confederazione, approvati nel 1781 e ratificati nel 1782. Gli Articles 
riconoscono la piena sovranità degli Stati membri dell’Unione, sottraendo loro solo 
quei poteri politici che sono espressamente attribuiti al Congresso degli Stati Uniti, 
composto da un rappresentante per ciascuno Stato.  
L’Unione nasce tuttavia debole, principalmente perché al Congresso non sono 
dati poteri adeguati e strumenti efficaci per costringere i singoli stati al rispetto dei 
doveri confederali: si può dire che i suoi poteri erano semplicemente teorici in 
quanto aveva il potere di deliberare ma non quello di applicare e far rispettare le 
proprie risoluzioni. Ciascuno stato manteneva “la propria sovranità, libertà e 
indipendenza” (articolo II) e l’organizzazione era “una stabile lega di amicizia” che 
aveva come fine quello di “provvedere alla difesa comune” (articolo III). 
I governi statali volevano tenere sotto il loro controllo il Congresso, e questo è 
particolarmente evidente leggendo l’articolo V, in base al quale i delegati degli stati 
restavano in carica un anno e il loro mandato poteva essere revocato in qualsiasi 
momento. Senza l’ausilio di organi esecutivi e giudiziari (mancava completamente 
un’organizzazione giudiziaria a livello nazionale e l’intera amministrazione della 
giustizia era di competenza statale, fatta eccezione soltanto per i casi di prede di 
guerra, assolutamente marginali), il Congresso era in pratica una semplice 
conferenza diplomatica e la Confederazione una semplice alleanza:gli erano stati 
attribuiti estesi poteri , per esempio la competenza della difesa e della politica estera, 
                                                          
2
 Il trattato di pace sarà però firmato solo nel 1783. 
3
 Così fu modificato il titolo della Dichiarazione d’Indipendenza che nella formulazione originale aveva 
questo titolo: “Dichiarazione dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America”. 
 8
della politica fiscale, monetaria e di bilancio, ma non possedeva i mezzi, che 
rimanevano nelle mani degli stati per far fronte a questi compiti. 
La sovranità e l’indipendenza degli stati, dunque, andavano oltre quanto 
consentito dall’articolo II, il quale si estendeva a tutte le ipotesi in cui gli Articoli di 
Confederazione avrebbero dovuto imporsi come legge suprema del paese (supreme 
law of the land) in base alla delega dei poteri: questo perché il Congresso non poteva 
agire direttamente sui singoli cittadini ma solo sugli stati, e a questo fa riferimento 
Hamilton, quando scrive: “il difetto grande e sostanziale dell’attuale struttura 
confederativa è rappresentato dal principio di un potere legislativo da esercitarsi 
nei confronti di stati e di governi in quanto tali, e non riferendosi agli individui che 
li compongono”
4
. 
I difetti della Confederazione emersero in piena luce alla fine della guerra: 
nell’Ottobre 1786 fu sottoposta al Congresso una protesta da parte degli inglesi per 
il fatto che gli stati non avevano rispettato le condizioni del trattato di pace. Il 
Congresso affermò che il trattato era “part of the law of the Land” e che gli stati non 
potevano eludere le sue disposizioni, ma la sua presa di posizione fu tutt’altro che 
energica e non aveva nessun potere di costrizione
5
. Rivalità commerciali, dispute 
territoriali, disordini e instabilità politiche rivelarono l’incapacità del sistema di 
progredire, di mantenere l’ordine e di garantire il rispetto dei diritti individuali. 
Negli Stati Uniti fu molto importante la nascita di due opposte fazioni (che 
diventeranno due partiti nazionali), quella federalista di Alexander Hamilton e 
quella repubblicana di Thomas Jefferson : quest’ultimo, legato all’immagine di 
un’America di liberi agricoltori, frugale e pacifica, aliena dai mali 
dell’industrialismo, era un convinto assertore dell’autonomia degli stati rispetto ad 
                                                          
4
 The Federalist n° 15 (l’edizione consultata è quella a cura di Mario D’Addio e Guglielmo Negri, edizioni Il 
Mulino, 1980). 
5
 Questo chiaro esempio del malfunzionamento della struttura della Confederazione è riportato da Julius 
Goebel , History of the Supreme Court of the United States, volume I, Antecedents and beginning to 1801, 
New York, Macmillian Publishing co., inc. 1974. 
 9
un potere centrale; Hamilton, invece, era persuaso che l’America non avrebbe avuto 
un futuro senza una borghesia capitalistica e un saldo governo federale. 
Furono i Federalisti coloro che denunciarono a voce più alta il difetto 
fondamentale della Confederazione, vale a dire la mancanza di un reale potere al di 
sopra degli stati e di conseguenza essi impostarono una battaglia politica per la 
riforma istituzionale della Confederazione; il loro strumento di propaganda 
principale sarà una serie di 85 articoli noti a tutti con il nome di “Federalist”
6
. 
Nel settembre 1786 si svolse ad Annapolis una Conferenza sul commercio per 
verificare quanto sarebbe stato vantaggioso, nel comune interesse, un sistema 
uniforme per l’attività commerciale. Hamilton e Madison attribuirono ai difetti del 
governo federale la colpa della situazione difficile che il commercio stava 
attraversando in quel periodo , e proposero un incontro tra i delegati di tutti gli stati 
a Philadelphia il secondo lunedì del maggio successivo. L’Annapolis Report 
7
 
preparato da Hamilton fu consegnato ai rappresentanti degli stati presenti (Delaware, 
New Jersey, New York, Pennsylvania e Virginia) e inviato agli esecutivi degli altri 
stati e al Congresso, sebbene l’intervento di quest’ultimo fu tardo in quanto adottò 
solo il 21 febbraio 1787 una risoluzione
8
 nel cui preambolo si afferma che 
“l’esperienza ha rivelato difetti nel sistema esistente” e che “tramite le istruzioni 
date ai loro delegati alcuni stati hanno proposto una Convenzione per rimediare a 
questi difetti del governo federale”, e prosegue dicendo che “si terrà una 
Convenzione di delegati nominati ognuno dallo stato di appartenenza  con il solo e 
preciso scopo di rivedere il contenuto degli Articoli di Confederazione” 
9
. 
Ma le cose non sono rimaste sul piano della riforma costituzionale…. 
                                                          
6
 Cfr pag  26 -28. 
7
 Vedi Goebel,op.cit.pagg 200 - 201. 
8
 Fu una delle poche ad essere eseguita da tutti gli stati e il motivo sta sicuramente nel fatto che l’iniziativa era 
nata negli stati stessi. 
9
 Vedi Goebel, op. cit. , pagg 202 - 203. 
 10
Quando i delegati si incontrarono a Philadelphia avevano già idea del tipo di 
governo cui volevano dar vita e di quello che invece non volevano, e il motivo per 
cui si sentì la necessità di fare quella Convenzione era proprio il fatto che il sistema 
creatosi con la Confederazione era inadeguato, in quanto non solo non dava 
sufficienti poteri al governo centrale ma anche non garantiva un corretto esercizio di 
quelli che aveva. 
Il 25 Maggio fu il giorno ufficiale dell’inizio dei lavori in quanto fu raggiunto 
il quorum minimo di sette stati e George Washington fu nominato presidente 
dell’assemblea. Il dibattito tra i delegati sul sistema giudiziario è molto interessante 
in quanto loro non avevano una struttura già impostata cui poter guardare e di cui 
correggere gli errori: gli Articoli di Confederazione non prevedevano un sistema 
nazionale delle corti, quindi i delegati non avevano conoscenza di un sistema 
giudiziario federale. Ciascuno stato, in ogni modo, aveva il proprio sistema 
giudiziario, e anche se le strutture delle corti non erano certo le stesse a New York, 
in Pennsylvania, in Virginia, o in Carolina del Sud, avevano comunque in comune 
alcuni elementi della tradizione giuridica inglese
10
 ed è indubbio quindi che i 
delegati si basarono sulle loro esperienze nei rispettivi stati. 
Randolph, delegato della Virginia, e Pinckney, delegato della Carolina del Sud, 
presentarono alla Commitee of the Whole due piani di organizzazione nazionale con 
caratteristiche antitetiche: il primo, il così detto Virginia Plan, consisteva di quindici 
risoluzioni che colpivano al cuore la Confederazione sia perché creavano un 
collegamento diretto tra cittadini e stato nazionale (prima inesistente), sia perché 
irrobustivano e amplificavano la struttura governativa. Il piano di Pinckney invece 
non intaccava la struttura governativa esistente, ma si limitava ad apportare semplici 
modifiche agli Articoli di Confederazione: con riferimento al potere giudiziario, 
infatti, prevedeva solo che  per volontà del Congresso potevano essere istituite delle 
                                                          
10
 Cfr Walker, Epstein: “The Supreme Court of the United States, An introduction”, St. Martin Press, New 
York, 1993, cit pagg 2 - 3. 
 11
corti federali che avrebbero però avuto competenza solo nelle cause marittime e in 
quelle che coinvolgevano pubblici ufficiali.  
Fu al Virginia Plan di Randolph cui si guardò con interesse senza prendere in 
considerazione quello di Pinckney perché tra i delegati era vivo il ricordo delle 
difficoltà che si incontravano sia per riuscire ad ottenere la revisione della sentenze 
in materia di bottini di guerra da parte delle corti federali, sia per ottenere una 
sentenze favorevole in uno stato di cui non si era cittadini
11
. La nona risoluzione del 
Virginia Plan, dedicata al giudiziario, affermava: 
 
È stabilito che sia creato un potere giudiziario nazionale che 
consista di uno o più tribunali supremi, e di tribunali inferiori scelti 
dal legislativo nazionale;che i giudici rimangano in carica fino a 
quando tengono una buona condotta;che essi ricavano periodicamente 
un compenso per il servizi da essi resi,senza che venga stabilito 
nessun aumento o diminuzione per influenzare lo svolgimento della 
loro attività giudiziaria; che la giurisdizione dei tribunali inferiori sia 
quella di giudicare in prima istanza ,e quella delle corti superiori di 
giudicare in appello sulle cause di pirateria, su gravi crimini commessi 
in alto mare , sulle cause in cui vi sia stata la cattura da parte del 
nemico, nei casi in cui stranieri o cittadini di stati diversi ne facciano 
richiesta , nei casi di accusa nei confronti di un ufficio nazionale e su 
questioni che possono coinvolgere la pace nazionale e l’armonia
12
. 
 
Questa nona risoluzione di Randolph sul giudiziario fu prima discussa nella 
Commitee of the Whole il 4 e il 5 Giugno, subito dopo l’iniziale discussione nel 
Consiglio di Revisione
13
. La prima clausola della nona risoluzione, dove si proclama 
                                                          
11
 Cfr . J. Goebel, op. cit., pag  206. 
12
 La versione inglese del testo sopra tradotto è quella riportata da J. Goebel, in op. cit., e da lui tratta da C. C. 
Tansill , ed, Documents Illustrative of the Formation of the Union of the American States , House Document 
No. 398. 
13
 Tra il 4 e il 12 giugno si svolse il primo dibattito sul giudiziario,il secondo dibattito si svolse tra il 18 e il 24 
luglio. 
 12
l’istituzione di un giudiziario federale, fu approvata all’unanimità, senza dissensi 
anche da parte degli antifederalisti. Ci fu disaccordo invece sulla seconda clausola 
concernente la struttura del giudiziario nazionale nella parte relativa ai tribunali 
inferiori: crearne di nuovi, oppure potevano essere utilizzati a questo scopo quelli 
statali quali giudici di primo grado?  
La questione fu oggetto di dibattito. 
John Rutledge, delegato della Carolina del Sud e successivamente membro 
della Corte Suprema avanzò una proposta per eliminare dalla seconda clausola le 
parole “tribunali inferiori” sostenendo che le corti statali erano assolutamente 
adeguate anche a questo scopo. Egli trovava nel diritto d’appello alla Corte Suprema 
una sicurezza sufficiente per la tutela degli interessi nazionali e per l’uniformità del 
giudizio
14
ed inoltre temeva che la creazione di tribunali nazionali inferiori avrebbe 
usurpato i poteri a quelli statali. 
Era concorde con lui anche il delegato Roger Sherman del Connecticut, il 
quale sosteneva la disutilità di creare un nuovo sistema delle corti dovendo 
affrontarne anche gli elevati costi, quando invece le corti statali potevano rispondere 
allo stesso scopo. La mozione di Rutledge fu messa ai voti e fu approvata con 5 stati 
favorevoli, 4 contrari e 2 stati divisi. 
James Wilson della Pennsylvania e James Madison della Virginia proposero di 
aggiungere alla nona risoluzione la formula “che il legislativo nazionale abbia il 
potere di nominare tribunali inferiori”, sottolineando il fatto che c’era differenza tra 
stabilire queste corti in modo autonomo e dare al legislativo il potere discrezionale 
di farlo o meno.  
Pierce Burtler della Carolina del Sud riteneva che gli stati si sarebbero ribellati 
contro questi abusi  di potere ma Rufus King, che aveva ben presente l’onerosità  dei 
procedimenti d’ appello del Massachussetts, fece rilevare che “stabilire corti 
                                                          
14
 La proposta di Rutledge era simile alle disposizioni degli Articoli di Confederazione, la differenza 
principale stava nel fatto che tribunale d’appello era una corte nazionale e non statale. 
 13
inferiori avrebbe comportato costi assai inferiori rispetto a quelli cui si deve far 
fronte per instaurare procedimenti d’ appello” 
15
.  
Con sette stati favorevoli, tre contrari e uno diviso la mozione fu approvata: 
successo questo ottenuto da parte dei federalisti i quali hanno volutamente sfruttato 
l’ambiguità del termine “appoint”, nominare. L’ articolo IX degli Articoli di 
Confederazione prevedeva che il Congresso aveva il potere di “appointing courts”, 
cioè di nominare corti nei processi di pirateria in alto mare, potere quindi che in 
definitiva si risolveva nella nomina di giudici statali delegati dagli stati stessi; il 
potere di stabilire tribunali sarebbe stato quindi esercitato dal Congresso in 
occasione dell’istituzione della Corte d’ appello in casi di cattura. 
Sebbene la previsione contenuta nella nona risoluzione di Randolph 
riguardante la durata del mandato e il salario fisso fu messa ai voti quello stesso 
giorno, apparentemente senza dibattito, la discussione sul giudiziario fu 
inspiegabilmente posposta, a parere di J. Goebel secondo il “tipico modus operandi 
della Commitee”. 
L’ analisi sul giudiziario riprese il 12 Giugno, e riguardo alla questione della 
giurisdizione dei tribunali furono eliminate alcune parole dalla nona risoluzione di 
Randolph, nello specifico: 
- “sulle cause di pirateria, su gravi crimini commessi in alto mare”,  
- “sulle cause in cui vi sia stata la cattura da parte del nemico”, 
e all’espressione “cittadini di stati diversi” si sostituì quella “di altri stati 
dell’unione”.  
 
  
                                                          
15
 Cfr , J. Goebel, op. cit. ,pag 212. 
 14
riguardanti le tasse nazionali, le cause relative all’incriminazione di ufficiali 
nazionali e alle questioni che riguardano la pace e l’armonia nazionali”
16
.  
La presente risoluzione aveva il solo scopo di assicurare l’armonia degli stati e 
quella dei cittadini, poi una sotto-commissione avrebbe dovuto preparare un 
progetto dettagliato. La risoluzione fu approvata all’unanimità. 
Degno di rilievo è il fatto che la clausola “questioni che riguardano la pace e 
l’armonia nazionali” fu votata favorevolmente anche dagli antifederalisti, sebbene 
fosse chiaro come un’espressione del genere avrebbe potuto portare ad un notevole 
allargamento della giurisdizione nazionale, ciò in contrasto con gli obiettivi di 
coloro che difendono gli interessi degli stati. 
Lo stesso giorno fu approvata la risoluzione che attribuiva al Senato il potere di 
nominare i giudici della Corte Suprema, soluzione questa che fu però oggetto di 
revisione a seguito del delicato dibattito sulla struttura del legislativo, in particolare 
il secondo ramo, il Senato. 
 Federalisti e antifederalisti, infatti, erano d'accordo su una rappresentanza 
proporzionale nella Camera dei Rappresentanti e si scontrarono apertamente invece 
sulla composizione del Senato: i primi proposero una rappresentanza proporzionale 
come nel primo ramo mentre i secondi sostenevano la necessità che almeno il 
secondo ramo fosse eletto dai parlamenti statali. Il risultato cui si arrivò il 16 Luglio 
fu l’approvazione di una proposta formulata da una speciale commissione composta 
da un rappresentante per ciascuno stato che stabiliva che la Camera dei 
Rappresentanti dovesse essere composta da un rappresentante ogni 40.000 abitanti, 
mentre nel Senato ogni stato esprimeva un voto di uguale peso.
17
 
La soluzione che si ha è un compromesso che riflette le notevoli tensioni tra i 
federalisti (sostenitori di uno stato unitario forte e dotato di ampi poteri ) e gli 
antifederalisti (che temono che un’unione troppo solida sacrifichi i diritti e la 
                                                          
16
 Vedi J. Goebel, op. cit., pag 212 , il quale spesso cita come fonte l’opera di Max Farrand, The Records of 
The Federal Convention of 1787, New Haven, Yale University  Press, 1966. 
17
 Cfr J.Goebel , op. cit. , pag  221 e ss. 
 15
sovranità dei singoli stati), laddove infatti a fianco di una camera ove sono 
rappresentati gli stati in considerazione della loro grandezza  è prevista una camera 
ove invece sono rappresentati in modo paritario. 
Il dibattito sulla struttura del legislativo ha coinvolto anche il giudiziario in 
quanto con la nomina dei giudici della Corte Suprema da parte del Senato 
comportava un forte controllo degli stati sul giudiziario: Gorham, rappresentante del 
Massachusetts propose il sistema presente nel suo stato, cioè nomina da parte 
dell’esecutivo con il parere conforme del Senato; Madison propose la nomina da 
parte dell’esecutivo con diritto di veto nelle mani del Senato. Nessuna proposta 
ottenne i voti necessari per essere approvata
18
 e il dibattito si incentrò sugli aumenti 
e le diminuzioni dei salari dei giudici (la clausola della durata in carica e la fissità 
dello stipendio dei giudici erano già stati approvate): fu approvata una mozione che 
prevedeva la possibilità per il legislativo di aumentare liberamente gli stipendi
19
. 
La discussione s’incentrò in seguito sul potere di nomina dei giudici dei 
tribunali inferiori: nonostante le opinioni dissenzienti di alcuni delegati (Luther 
Martin ad esempio sosteneva come i Tribunali Nazionali inferiori avrebbero 
interferito con l’operato della Corti statali ) fu all’unanimità approvata la risoluzione 
che attribuiva al legislativo il potere di nominare le Corti inferiori
20
. 
Più acceso fu invece il dibattito sulla questione della giurisdizione. Madison 
propose una risoluzione in sostituzione di quella della Commissione che prevedeva 
che: “La giurisdizione (delle corti nazionali) si estenderà a tutti quei casi che 
deriveranno da leggi nazionali e alle altre questioni che riguarderanno la pace e 
l’armonia nazionali”. La proposta fu messa ai voti e fu approvata all’unanimità. 
                                                          
18
 I federalisti non fecero pressioni per raggiungere una decisione ora, ma preferirono far cadere la questione 
per riprenderla in un momento a loro più favorevole. 
19
 Madison aveva provato ad opporvisi sostenendo come questo avrebbe determinato un’indebita influenza sul 
corretto svolgimento dell’attività giudiziaria. 
20
 A questo si arrivò anche grazie al fatto che alcuni delegati mutarono opinione: Sherman, ad esempio, nella 
fasi iniziali della discussione era favorevole all’impiego dei Tribunali Statali come Corti inferiori di primo 
grado, successivamente fu favorevole a incaricare il legislativo nazionale della nomina delle Corti inferiori ma 
si augurava che dei tribunali statali si facesse uso ogni volta che ciò poteva essere fatto con sicurezza. 
 16
Il 24 Luglio la Convenzione incaricò la Commitee of Detail 
21
 di redigere un 
progetto di costituzione il cui contenuto avrebbe dovuto conformarsi alle risoluzioni 
approvate dalla Convenzione medesima. Punto di partenza fu una prima stesura fatta 
da Randolph, così come modificata da Rutledge, la quale trattava di tutti e tre i 
poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. 
La sezione del progetto di Randolph sul giudiziario riprendeva le molte 
disposizioni approvate dalla Convenzione il 18 Luglio stabilendo che il giudiziario 
nazionale consisterà di una Corte Suprema e di tribunali inferiori che il legislativo 
nazionale ha il potere di nominare; che i giudici saranno nominati dal secondo ramo 
del legislativo; che rimarranno in carica fino a che terranno una buona condotta e 
che riceveranno il compenso stabilito il quale durante il loro mandato non potrà 
essere ridotto. 
 Il progetto in materia di giurisdizione afferma che la giurisdizione della Corte 
Suprema si estenderà a tutti i casi che deriveranno dalle leggi promulgate dal 
legislativo nazionale e a tutti gli altri casi che interessano la pace e l’armonia 
nazionali che il legislativo riterrà opportuno attribuirgli, nonché in caso di messa in 
stato d’accusa di pubblici ufficiali, la raccolta delle tasse, le controversie tra cittadini 
di stati diversi, quelle tra stati e cittadini (anche di stati diversi), quelle tra stati 
diversi, quelle che vedono coinvolti stranieri e quelle di ammiragliato
22
. 
Il progetto di Randolph è degno di nota non solo perché al suo interno sono 
contenute previsioni che in sede di Convenzione non erano state approvate o non 
erano state nemmeno prese in esame, ma soprattutto perché da un lato dà al 
legislativo la discrezionalità di stabilire i casi in cui era consentito l’esercizio del 
potere giudiziario e dall’altro disegna una giurisdizione da attribuirsi in sede 
                                                          
21
 I cui membri erano Gorham del Massachusetts, Ellsworth del Connecticut, Randolph, Rutledge e Wilson . 
22
 Queste ultime sette ipotesi sono state inserite da Randolph e Rutledge (quest’ultimo ha inserito l’ipotesi di 
competenza nelle cause di ammiragliato) discostandosi dalle decisioni prese precedentemente in sede di 
Convenzione. 
 17
d’appello solo alla Corte Suprema  e non al “giudiziario nazionale” come invece era 
previsto dalla risoluzione approvata in Convenzione. 
Il 6 Agosto la Commitee of Detail sottopose ai delegati il progetto da essa 
elaborato e l’articolo sul giudiziario cominciava nel seguente modo: “Il potere 
giudiziario degli Stati Uniti sarà attribuito ad una Corte Suprema  e a quelle Corti 
inferiori che, quando necessario, il legislativo potrà costituire”. Le disposizioni 
sulla durata del mandato e sul compenso sono rimaste immutate rispetto alle 
decisioni prese in sede di Convenzione. Per quanto riguarda il tema della 
giurisdizione fu rispettato il progetto di Randolph fatta eccezione per le previsioni 
relative alla raccolta delle tasse e alla possibilità per il legislativo consentire 
l’esercizio della giurisdizione per la tutela della pace e dell’armonia nazionali: 
entrambe queste clausole furono cancellate
23
. 
Nell’articolo sul potere giudiziario trovarono anche posto altre due importanti 
previsioni: l’indicazione della competenza per territorio nei processi penali e il 
diritto alla giuria (sempre nei processi penali). 
Il potere di nomina dei giudici della Corte Suprema rimase nelle mani del 
Senato, questo fino al 7 Settembre, data in cui si approvò la risoluzione in base alla 
quale essi erano nominati dl Presidente degli Stati Uniti con il consenso del Senato. 
La previsione della messa in stato d’accusa dei pubblici ufficiali fu anch’essa 
inserita nell’articolo sul giudiziario (nella stesura finale dell’Art III sarà inserita 
nella terza sezione), mentre invece la previsione sul tradimento era stata inserita 
nell’articolo sul legislativo (nella stesura finale della Costituzione sarà invece 
inserita nell’articolo III). 
La Commissione non ha inserito nessun’esplicita previsione circa la 
competenza della Corte Suprema a giudicare delle questioni inerenti all’applicazione 
e l’interpretazione della Costituzione medesima, forse ritennero più opportuno che 
passasse sub silentio. 
                                                          
23
  Cfr J. Goebel, op. cit., pagg 232 -236. 
 18
Il dibattito nelle ultime settimane della Convenzione fu diverso da quello 
precedente. Clausola per clausola fu esaminato attentamente l’operato della 
Commitee of Detail e l’articolo sul giudiziario fu oggetto di discussione il 27 
Agosto
24
: Madison tentò nuovamente di proporre una risoluzione che escludesse la 
possibilità di aumentare i salari dei giudici, ma non fu approvata; Dickinson propose 
invece una risoluzione che prevedeva la possibilità di rimuovere i giudici dal loro 
incarico da parte dell’esecutivo su indirizzo del legislativo,ma anche questa proposta 
non fu approvata. Sulla questione della giurisdizione la soluzione cui si arrivò fu 
quella di eliminare la possibilità per il legislativo di stabilire nuove ipotesi di 
giurisdizione originaria in capo alle Corti inferiori lasciandogli quindi solo il potere 
di istituire le Corti medesime. 
Un’ altra modifica degna di nota fu l’approvazione della mozione di William 
Samuel Johnson che prevedeva l’estensione della giurisdizione a “tutti i casi di 
diritto e di equità”, i casi in cui uno Stato fosse parte o in cui cittadini di uno stesso 
stato reclamassero diritti su terre in base a concessioni di Stati diversi. 
Nella prima clausola della terza sezione fu inserito il riferimento alla 
Costituzione, di modo tale che la Corte Suprema era legittimata quale arbitro della 
Costituzione medesima: “la giurisdizione della Corte Suprema si estenderà a tutti i 
casi che rientrano in questa Costituzione e alle leggi promulgate dal legislativo”
25
. 
Infine due pugnaci federalisti, Madison e Morris, ottennero la sostituzione 
dell’incipit dell’articolo III: le parole “la giurisdizione della Corte Suprema” furono 
sostituite dall’espressione “il potere giudiziario”
26
. Parlare di giurisdizione in 
termini di potere nazionale e non semplicemente di una corte costituì una notevole 
estensione dell’autorità del potere giudiziario. 
                                                          
24
 Nei giorni precedenti i delegati si concentrarono su altre questioni che per motivi di brevità non possono 
essere ricordate tutte in questo lavoro. Per un approfondimento vedi  Max Farrand , Records, op., cit., e J. 
Goebel, op. cit., pagg 236 e ss. 
25
 Queste ultime parole, cioè “promulgate dal legislativo”, “furono sostituite dall’ espressione “alle leggi 
degli Stati Uniti e ai trattati stipulati sotto la sua autorità”. 
26
  Cfr J. Goebel, op. cit., pag 240 - 244.