5
Senato, il quale diede incarico ad una Commissione di redigere un progetto di legge.
Dei suoi lavori e del successivo dibattito nell’aula del Senato che portò
all’approvazione della legge si occupa il primo paragrafo del capitolo secondo,
mentre il secondo paragrafo guarda ai lavori che si sono svolti nell’altro ramo del
Congresso, la Camera dei Rappresentanti: nei mesi in cui al Senato si dibatteva sulla
struttura del giudiziario federale, alla Camera si stava prendendo in considerazione
la proposta di emendare la Costituzione, e si può affermare che i due atti, Judiciary
Act e Bill of Rights (questo il nome dei primi dieci Emendamenti alla Costituzione)
ebbero un iter formativo parallelo, in quanto spesso per decidere sui contenuti di un
atto, un ramo del Congresso si informava sulle decisioni prese nell’altro ramo del
Congresso sull’altro atto (questo perché, come vedremo, la maggior parte delle
tutele previste nel Bill of Rights riguardano le modalità di attuazione della giustizia
federale penale e civile). Il terzo paragrafo raccoglie alcuni commenti espressi sul
Judiciary Act dopo la sua entrata in vigore e si evidenzia come questa prima legge
promulgata dal Congresso non abbia trovato consensi se non dopo cinquanta anni
dalla sua entrata in vigore.
Infine il terzo capitolo, forse il più interessante, guarda all’applicazione che ha
avuto questa legge all’interno delle aule di tribunali, o meglio, all’interno della Corte
Suprema Federale. Sono prese in esame tre sezioni del Judiciary Act, sicuramente le
più famose, e ad ognuna è dedicato un paragrafo: in primo luogo la sezione 13 e il
caso Marbury contro Madison, entrambi, potremmo dire, contro il carisma del Chief
Justice John Marshall. In secondo luogo la sezione 25, sulla quale sono sorte ben più
di una controversia giudiziaria, e si è cercato di analizzare le più importanti,
soprattutto quelle che hanno dato luogo ai due grandi conflitti con lo Stato della
Virginia. Infine la sezione 34, preceduta nella sua analisi da un breve resoconto sui
cambiamenti avvenuti dopo la fine della Marshall Court Era e l’inizio della Taney
Court Era.
6
Capitolo I
Le linee fondamentali del sistema giudiziario federale:
l’articolo III della Costituzione Federale Americana
I.1 La Convenzione di Philadelphia e il compromesso
federale
Con la guerra di Indipendenza le tredici Colonie dell’America settentrionale si
separarono dall’Impero britannico e si trovarono nella condizione di stati
indipendenti e sovrani non solo nei confronti della Gran Bretagna ma anche gli uni
verso gli altri.
Il 15 maggio 1776 il Congresso di Philadelphia invita le tredici Colonie a darsi
“libere costituzioni”, espressione che ha avuto due interpretazioni differenti dando
luogo a due costituzioni opposte: radicale (come quella della Pennsylvania) e
liberal-moderata (è il caso dello stato di New York)
1
.
La dinamica interstatale si sviluppò tra il 1776 e il 1787 e il primo passo
compiuto dalle Colonie fu quello di creare istituzioni politiche comuni, che
consentissero di continuare la convivenza pacifica assicurata precedentemente dalla
1
Non essendo qui possibile fare un’analisi delle costituzioni che si sono date le tredici Colonie, per un
approfondimento consultare Gordon S.Wood, The Creation of the American Republic, 1776 -1787 (New
York: W. W. Norton, 1969).
7
madrepatria, e di affrontare insieme i problemi comuni, in primo luogo la guerra di
Indipendenza che si protrarrà fino al 1781
2
.
Nel 1774 a Philadelphia fu costituito un organo di coordinamento tra le tredici
Colonie, il Congresso Continentale che nel 1776 votò l’“Unanime dichiarazione dei
tredici Stati Uniti d’America”
3
e che fu riconosciuto giuridicamente solo dagli
Articoli di Confederazione, approvati nel 1781 e ratificati nel 1782. Gli Articles
riconoscono la piena sovranità degli Stati membri dell’Unione, sottraendo loro solo
quei poteri politici che sono espressamente attribuiti al Congresso degli Stati Uniti,
composto da un rappresentante per ciascuno Stato.
L’Unione nasce tuttavia debole, principalmente perché al Congresso non sono
dati poteri adeguati e strumenti efficaci per costringere i singoli stati al rispetto dei
doveri confederali: si può dire che i suoi poteri erano semplicemente teorici in
quanto aveva il potere di deliberare ma non quello di applicare e far rispettare le
proprie risoluzioni. Ciascuno stato manteneva “la propria sovranità, libertà e
indipendenza” (articolo II) e l’organizzazione era “una stabile lega di amicizia” che
aveva come fine quello di “provvedere alla difesa comune” (articolo III).
I governi statali volevano tenere sotto il loro controllo il Congresso, e questo è
particolarmente evidente leggendo l’articolo V, in base al quale i delegati degli stati
restavano in carica un anno e il loro mandato poteva essere revocato in qualsiasi
momento. Senza l’ausilio di organi esecutivi e giudiziari (mancava completamente
un’organizzazione giudiziaria a livello nazionale e l’intera amministrazione della
giustizia era di competenza statale, fatta eccezione soltanto per i casi di prede di
guerra, assolutamente marginali), il Congresso era in pratica una semplice
conferenza diplomatica e la Confederazione una semplice alleanza:gli erano stati
attribuiti estesi poteri , per esempio la competenza della difesa e della politica estera,
2
Il trattato di pace sarà però firmato solo nel 1783.
3
Così fu modificato il titolo della Dichiarazione d’Indipendenza che nella formulazione originale aveva
questo titolo: “Dichiarazione dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America”.
8
della politica fiscale, monetaria e di bilancio, ma non possedeva i mezzi, che
rimanevano nelle mani degli stati per far fronte a questi compiti.
La sovranità e l’indipendenza degli stati, dunque, andavano oltre quanto
consentito dall’articolo II, il quale si estendeva a tutte le ipotesi in cui gli Articoli di
Confederazione avrebbero dovuto imporsi come legge suprema del paese (supreme
law of the land) in base alla delega dei poteri: questo perché il Congresso non poteva
agire direttamente sui singoli cittadini ma solo sugli stati, e a questo fa riferimento
Hamilton, quando scrive: “il difetto grande e sostanziale dell’attuale struttura
confederativa è rappresentato dal principio di un potere legislativo da esercitarsi
nei confronti di stati e di governi in quanto tali, e non riferendosi agli individui che
li compongono”
4
.
I difetti della Confederazione emersero in piena luce alla fine della guerra:
nell’Ottobre 1786 fu sottoposta al Congresso una protesta da parte degli inglesi per
il fatto che gli stati non avevano rispettato le condizioni del trattato di pace. Il
Congresso affermò che il trattato era “part of the law of the Land” e che gli stati non
potevano eludere le sue disposizioni, ma la sua presa di posizione fu tutt’altro che
energica e non aveva nessun potere di costrizione
5
. Rivalità commerciali, dispute
territoriali, disordini e instabilità politiche rivelarono l’incapacità del sistema di
progredire, di mantenere l’ordine e di garantire il rispetto dei diritti individuali.
Negli Stati Uniti fu molto importante la nascita di due opposte fazioni (che
diventeranno due partiti nazionali), quella federalista di Alexander Hamilton e
quella repubblicana di Thomas Jefferson : quest’ultimo, legato all’immagine di
un’America di liberi agricoltori, frugale e pacifica, aliena dai mali
dell’industrialismo, era un convinto assertore dell’autonomia degli stati rispetto ad
4
The Federalist n° 15 (l’edizione consultata è quella a cura di Mario D’Addio e Guglielmo Negri, edizioni Il
Mulino, 1980).
5
Questo chiaro esempio del malfunzionamento della struttura della Confederazione è riportato da Julius
Goebel , History of the Supreme Court of the United States, volume I, Antecedents and beginning to 1801,
New York, Macmillian Publishing co., inc. 1974.
9
un potere centrale; Hamilton, invece, era persuaso che l’America non avrebbe avuto
un futuro senza una borghesia capitalistica e un saldo governo federale.
Furono i Federalisti coloro che denunciarono a voce più alta il difetto
fondamentale della Confederazione, vale a dire la mancanza di un reale potere al di
sopra degli stati e di conseguenza essi impostarono una battaglia politica per la
riforma istituzionale della Confederazione; il loro strumento di propaganda
principale sarà una serie di 85 articoli noti a tutti con il nome di “Federalist”
6
.
Nel settembre 1786 si svolse ad Annapolis una Conferenza sul commercio per
verificare quanto sarebbe stato vantaggioso, nel comune interesse, un sistema
uniforme per l’attività commerciale. Hamilton e Madison attribuirono ai difetti del
governo federale la colpa della situazione difficile che il commercio stava
attraversando in quel periodo , e proposero un incontro tra i delegati di tutti gli stati
a Philadelphia il secondo lunedì del maggio successivo. L’Annapolis Report
7
preparato da Hamilton fu consegnato ai rappresentanti degli stati presenti (Delaware,
New Jersey, New York, Pennsylvania e Virginia) e inviato agli esecutivi degli altri
stati e al Congresso, sebbene l’intervento di quest’ultimo fu tardo in quanto adottò
solo il 21 febbraio 1787 una risoluzione
8
nel cui preambolo si afferma che
“l’esperienza ha rivelato difetti nel sistema esistente” e che “tramite le istruzioni
date ai loro delegati alcuni stati hanno proposto una Convenzione per rimediare a
questi difetti del governo federale”, e prosegue dicendo che “si terrà una
Convenzione di delegati nominati ognuno dallo stato di appartenenza con il solo e
preciso scopo di rivedere il contenuto degli Articoli di Confederazione”
9
.
Ma le cose non sono rimaste sul piano della riforma costituzionale….
6
Cfr pag 26 -28.
7
Vedi Goebel,op.cit.pagg 200 - 201.
8
Fu una delle poche ad essere eseguita da tutti gli stati e il motivo sta sicuramente nel fatto che l’iniziativa era
nata negli stati stessi.
9
Vedi Goebel, op. cit. , pagg 202 - 203.
10
Quando i delegati si incontrarono a Philadelphia avevano già idea del tipo di
governo cui volevano dar vita e di quello che invece non volevano, e il motivo per
cui si sentì la necessità di fare quella Convenzione era proprio il fatto che il sistema
creatosi con la Confederazione era inadeguato, in quanto non solo non dava
sufficienti poteri al governo centrale ma anche non garantiva un corretto esercizio di
quelli che aveva.
Il 25 Maggio fu il giorno ufficiale dell’inizio dei lavori in quanto fu raggiunto
il quorum minimo di sette stati e George Washington fu nominato presidente
dell’assemblea. Il dibattito tra i delegati sul sistema giudiziario è molto interessante
in quanto loro non avevano una struttura già impostata cui poter guardare e di cui
correggere gli errori: gli Articoli di Confederazione non prevedevano un sistema
nazionale delle corti, quindi i delegati non avevano conoscenza di un sistema
giudiziario federale. Ciascuno stato, in ogni modo, aveva il proprio sistema
giudiziario, e anche se le strutture delle corti non erano certo le stesse a New York,
in Pennsylvania, in Virginia, o in Carolina del Sud, avevano comunque in comune
alcuni elementi della tradizione giuridica inglese
10
ed è indubbio quindi che i
delegati si basarono sulle loro esperienze nei rispettivi stati.
Randolph, delegato della Virginia, e Pinckney, delegato della Carolina del Sud,
presentarono alla Commitee of the Whole due piani di organizzazione nazionale con
caratteristiche antitetiche: il primo, il così detto Virginia Plan, consisteva di quindici
risoluzioni che colpivano al cuore la Confederazione sia perché creavano un
collegamento diretto tra cittadini e stato nazionale (prima inesistente), sia perché
irrobustivano e amplificavano la struttura governativa. Il piano di Pinckney invece
non intaccava la struttura governativa esistente, ma si limitava ad apportare semplici
modifiche agli Articoli di Confederazione: con riferimento al potere giudiziario,
infatti, prevedeva solo che per volontà del Congresso potevano essere istituite delle
10
Cfr Walker, Epstein: “The Supreme Court of the United States, An introduction”, St. Martin Press, New
York, 1993, cit pagg 2 - 3.
11
corti federali che avrebbero però avuto competenza solo nelle cause marittime e in
quelle che coinvolgevano pubblici ufficiali.
Fu al Virginia Plan di Randolph cui si guardò con interesse senza prendere in
considerazione quello di Pinckney perché tra i delegati era vivo il ricordo delle
difficoltà che si incontravano sia per riuscire ad ottenere la revisione della sentenze
in materia di bottini di guerra da parte delle corti federali, sia per ottenere una
sentenze favorevole in uno stato di cui non si era cittadini
11
. La nona risoluzione del
Virginia Plan, dedicata al giudiziario, affermava:
È stabilito che sia creato un potere giudiziario nazionale che
consista di uno o più tribunali supremi, e di tribunali inferiori scelti
dal legislativo nazionale;che i giudici rimangano in carica fino a
quando tengono una buona condotta;che essi ricavano periodicamente
un compenso per il servizi da essi resi,senza che venga stabilito
nessun aumento o diminuzione per influenzare lo svolgimento della
loro attività giudiziaria; che la giurisdizione dei tribunali inferiori sia
quella di giudicare in prima istanza ,e quella delle corti superiori di
giudicare in appello sulle cause di pirateria, su gravi crimini commessi
in alto mare , sulle cause in cui vi sia stata la cattura da parte del
nemico, nei casi in cui stranieri o cittadini di stati diversi ne facciano
richiesta , nei casi di accusa nei confronti di un ufficio nazionale e su
questioni che possono coinvolgere la pace nazionale e l’armonia
12
.
Questa nona risoluzione di Randolph sul giudiziario fu prima discussa nella
Commitee of the Whole il 4 e il 5 Giugno, subito dopo l’iniziale discussione nel
Consiglio di Revisione
13
. La prima clausola della nona risoluzione, dove si proclama
11
Cfr . J. Goebel, op. cit., pag 206.
12
La versione inglese del testo sopra tradotto è quella riportata da J. Goebel, in op. cit., e da lui tratta da C. C.
Tansill , ed, Documents Illustrative of the Formation of the Union of the American States , House Document
No. 398.
13
Tra il 4 e il 12 giugno si svolse il primo dibattito sul giudiziario,il secondo dibattito si svolse tra il 18 e il 24
luglio.
12
l’istituzione di un giudiziario federale, fu approvata all’unanimità, senza dissensi
anche da parte degli antifederalisti. Ci fu disaccordo invece sulla seconda clausola
concernente la struttura del giudiziario nazionale nella parte relativa ai tribunali
inferiori: crearne di nuovi, oppure potevano essere utilizzati a questo scopo quelli
statali quali giudici di primo grado?
La questione fu oggetto di dibattito.
John Rutledge, delegato della Carolina del Sud e successivamente membro
della Corte Suprema avanzò una proposta per eliminare dalla seconda clausola le
parole “tribunali inferiori” sostenendo che le corti statali erano assolutamente
adeguate anche a questo scopo. Egli trovava nel diritto d’appello alla Corte Suprema
una sicurezza sufficiente per la tutela degli interessi nazionali e per l’uniformità del
giudizio
14
ed inoltre temeva che la creazione di tribunali nazionali inferiori avrebbe
usurpato i poteri a quelli statali.
Era concorde con lui anche il delegato Roger Sherman del Connecticut, il
quale sosteneva la disutilità di creare un nuovo sistema delle corti dovendo
affrontarne anche gli elevati costi, quando invece le corti statali potevano rispondere
allo stesso scopo. La mozione di Rutledge fu messa ai voti e fu approvata con 5 stati
favorevoli, 4 contrari e 2 stati divisi.
James Wilson della Pennsylvania e James Madison della Virginia proposero di
aggiungere alla nona risoluzione la formula “che il legislativo nazionale abbia il
potere di nominare tribunali inferiori”, sottolineando il fatto che c’era differenza tra
stabilire queste corti in modo autonomo e dare al legislativo il potere discrezionale
di farlo o meno.
Pierce Burtler della Carolina del Sud riteneva che gli stati si sarebbero ribellati
contro questi abusi di potere ma Rufus King, che aveva ben presente l’onerosità dei
procedimenti d’ appello del Massachussetts, fece rilevare che “stabilire corti
14
La proposta di Rutledge era simile alle disposizioni degli Articoli di Confederazione, la differenza
principale stava nel fatto che tribunale d’appello era una corte nazionale e non statale.
13
inferiori avrebbe comportato costi assai inferiori rispetto a quelli cui si deve far
fronte per instaurare procedimenti d’ appello”
15
.
Con sette stati favorevoli, tre contrari e uno diviso la mozione fu approvata:
successo questo ottenuto da parte dei federalisti i quali hanno volutamente sfruttato
l’ambiguità del termine “appoint”, nominare. L’ articolo IX degli Articoli di
Confederazione prevedeva che il Congresso aveva il potere di “appointing courts”,
cioè di nominare corti nei processi di pirateria in alto mare, potere quindi che in
definitiva si risolveva nella nomina di giudici statali delegati dagli stati stessi; il
potere di stabilire tribunali sarebbe stato quindi esercitato dal Congresso in
occasione dell’istituzione della Corte d’ appello in casi di cattura.
Sebbene la previsione contenuta nella nona risoluzione di Randolph
riguardante la durata del mandato e il salario fisso fu messa ai voti quello stesso
giorno, apparentemente senza dibattito, la discussione sul giudiziario fu
inspiegabilmente posposta, a parere di J. Goebel secondo il “tipico modus operandi
della Commitee”.
L’ analisi sul giudiziario riprese il 12 Giugno, e riguardo alla questione della
giurisdizione dei tribunali furono eliminate alcune parole dalla nona risoluzione di
Randolph, nello specifico:
- “sulle cause di pirateria, su gravi crimini commessi in alto mare”,
- “sulle cause in cui vi sia stata la cattura da parte del nemico”,
e all’espressione “cittadini di stati diversi” si sostituì quella “di altri stati
dell’unione”.
15
Cfr , J. Goebel, op. cit. ,pag 212.
14
riguardanti le tasse nazionali, le cause relative all’incriminazione di ufficiali
nazionali e alle questioni che riguardano la pace e l’armonia nazionali”
16
.
La presente risoluzione aveva il solo scopo di assicurare l’armonia degli stati e
quella dei cittadini, poi una sotto-commissione avrebbe dovuto preparare un
progetto dettagliato. La risoluzione fu approvata all’unanimità.
Degno di rilievo è il fatto che la clausola “questioni che riguardano la pace e
l’armonia nazionali” fu votata favorevolmente anche dagli antifederalisti, sebbene
fosse chiaro come un’espressione del genere avrebbe potuto portare ad un notevole
allargamento della giurisdizione nazionale, ciò in contrasto con gli obiettivi di
coloro che difendono gli interessi degli stati.
Lo stesso giorno fu approvata la risoluzione che attribuiva al Senato il potere di
nominare i giudici della Corte Suprema, soluzione questa che fu però oggetto di
revisione a seguito del delicato dibattito sulla struttura del legislativo, in particolare
il secondo ramo, il Senato.
Federalisti e antifederalisti, infatti, erano d'accordo su una rappresentanza
proporzionale nella Camera dei Rappresentanti e si scontrarono apertamente invece
sulla composizione del Senato: i primi proposero una rappresentanza proporzionale
come nel primo ramo mentre i secondi sostenevano la necessità che almeno il
secondo ramo fosse eletto dai parlamenti statali. Il risultato cui si arrivò il 16 Luglio
fu l’approvazione di una proposta formulata da una speciale commissione composta
da un rappresentante per ciascuno stato che stabiliva che la Camera dei
Rappresentanti dovesse essere composta da un rappresentante ogni 40.000 abitanti,
mentre nel Senato ogni stato esprimeva un voto di uguale peso.
17
La soluzione che si ha è un compromesso che riflette le notevoli tensioni tra i
federalisti (sostenitori di uno stato unitario forte e dotato di ampi poteri ) e gli
antifederalisti (che temono che un’unione troppo solida sacrifichi i diritti e la
16
Vedi J. Goebel, op. cit., pag 212 , il quale spesso cita come fonte l’opera di Max Farrand, The Records of
The Federal Convention of 1787, New Haven, Yale University Press, 1966.
17
Cfr J.Goebel , op. cit. , pag 221 e ss.
15
sovranità dei singoli stati), laddove infatti a fianco di una camera ove sono
rappresentati gli stati in considerazione della loro grandezza è prevista una camera
ove invece sono rappresentati in modo paritario.
Il dibattito sulla struttura del legislativo ha coinvolto anche il giudiziario in
quanto con la nomina dei giudici della Corte Suprema da parte del Senato
comportava un forte controllo degli stati sul giudiziario: Gorham, rappresentante del
Massachusetts propose il sistema presente nel suo stato, cioè nomina da parte
dell’esecutivo con il parere conforme del Senato; Madison propose la nomina da
parte dell’esecutivo con diritto di veto nelle mani del Senato. Nessuna proposta
ottenne i voti necessari per essere approvata
18
e il dibattito si incentrò sugli aumenti
e le diminuzioni dei salari dei giudici (la clausola della durata in carica e la fissità
dello stipendio dei giudici erano già stati approvate): fu approvata una mozione che
prevedeva la possibilità per il legislativo di aumentare liberamente gli stipendi
19
.
La discussione s’incentrò in seguito sul potere di nomina dei giudici dei
tribunali inferiori: nonostante le opinioni dissenzienti di alcuni delegati (Luther
Martin ad esempio sosteneva come i Tribunali Nazionali inferiori avrebbero
interferito con l’operato della Corti statali ) fu all’unanimità approvata la risoluzione
che attribuiva al legislativo il potere di nominare le Corti inferiori
20
.
Più acceso fu invece il dibattito sulla questione della giurisdizione. Madison
propose una risoluzione in sostituzione di quella della Commissione che prevedeva
che: “La giurisdizione (delle corti nazionali) si estenderà a tutti quei casi che
deriveranno da leggi nazionali e alle altre questioni che riguarderanno la pace e
l’armonia nazionali”. La proposta fu messa ai voti e fu approvata all’unanimità.
18
I federalisti non fecero pressioni per raggiungere una decisione ora, ma preferirono far cadere la questione
per riprenderla in un momento a loro più favorevole.
19
Madison aveva provato ad opporvisi sostenendo come questo avrebbe determinato un’indebita influenza sul
corretto svolgimento dell’attività giudiziaria.
20
A questo si arrivò anche grazie al fatto che alcuni delegati mutarono opinione: Sherman, ad esempio, nella
fasi iniziali della discussione era favorevole all’impiego dei Tribunali Statali come Corti inferiori di primo
grado, successivamente fu favorevole a incaricare il legislativo nazionale della nomina delle Corti inferiori ma
si augurava che dei tribunali statali si facesse uso ogni volta che ciò poteva essere fatto con sicurezza.
16
Il 24 Luglio la Convenzione incaricò la Commitee of Detail
21
di redigere un
progetto di costituzione il cui contenuto avrebbe dovuto conformarsi alle risoluzioni
approvate dalla Convenzione medesima. Punto di partenza fu una prima stesura fatta
da Randolph, così come modificata da Rutledge, la quale trattava di tutti e tre i
poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario.
La sezione del progetto di Randolph sul giudiziario riprendeva le molte
disposizioni approvate dalla Convenzione il 18 Luglio stabilendo che il giudiziario
nazionale consisterà di una Corte Suprema e di tribunali inferiori che il legislativo
nazionale ha il potere di nominare; che i giudici saranno nominati dal secondo ramo
del legislativo; che rimarranno in carica fino a che terranno una buona condotta e
che riceveranno il compenso stabilito il quale durante il loro mandato non potrà
essere ridotto.
Il progetto in materia di giurisdizione afferma che la giurisdizione della Corte
Suprema si estenderà a tutti i casi che deriveranno dalle leggi promulgate dal
legislativo nazionale e a tutti gli altri casi che interessano la pace e l’armonia
nazionali che il legislativo riterrà opportuno attribuirgli, nonché in caso di messa in
stato d’accusa di pubblici ufficiali, la raccolta delle tasse, le controversie tra cittadini
di stati diversi, quelle tra stati e cittadini (anche di stati diversi), quelle tra stati
diversi, quelle che vedono coinvolti stranieri e quelle di ammiragliato
22
.
Il progetto di Randolph è degno di nota non solo perché al suo interno sono
contenute previsioni che in sede di Convenzione non erano state approvate o non
erano state nemmeno prese in esame, ma soprattutto perché da un lato dà al
legislativo la discrezionalità di stabilire i casi in cui era consentito l’esercizio del
potere giudiziario e dall’altro disegna una giurisdizione da attribuirsi in sede
21
I cui membri erano Gorham del Massachusetts, Ellsworth del Connecticut, Randolph, Rutledge e Wilson .
22
Queste ultime sette ipotesi sono state inserite da Randolph e Rutledge (quest’ultimo ha inserito l’ipotesi di
competenza nelle cause di ammiragliato) discostandosi dalle decisioni prese precedentemente in sede di
Convenzione.
17
d’appello solo alla Corte Suprema e non al “giudiziario nazionale” come invece era
previsto dalla risoluzione approvata in Convenzione.
Il 6 Agosto la Commitee of Detail sottopose ai delegati il progetto da essa
elaborato e l’articolo sul giudiziario cominciava nel seguente modo: “Il potere
giudiziario degli Stati Uniti sarà attribuito ad una Corte Suprema e a quelle Corti
inferiori che, quando necessario, il legislativo potrà costituire”. Le disposizioni
sulla durata del mandato e sul compenso sono rimaste immutate rispetto alle
decisioni prese in sede di Convenzione. Per quanto riguarda il tema della
giurisdizione fu rispettato il progetto di Randolph fatta eccezione per le previsioni
relative alla raccolta delle tasse e alla possibilità per il legislativo consentire
l’esercizio della giurisdizione per la tutela della pace e dell’armonia nazionali:
entrambe queste clausole furono cancellate
23
.
Nell’articolo sul potere giudiziario trovarono anche posto altre due importanti
previsioni: l’indicazione della competenza per territorio nei processi penali e il
diritto alla giuria (sempre nei processi penali).
Il potere di nomina dei giudici della Corte Suprema rimase nelle mani del
Senato, questo fino al 7 Settembre, data in cui si approvò la risoluzione in base alla
quale essi erano nominati dl Presidente degli Stati Uniti con il consenso del Senato.
La previsione della messa in stato d’accusa dei pubblici ufficiali fu anch’essa
inserita nell’articolo sul giudiziario (nella stesura finale dell’Art III sarà inserita
nella terza sezione), mentre invece la previsione sul tradimento era stata inserita
nell’articolo sul legislativo (nella stesura finale della Costituzione sarà invece
inserita nell’articolo III).
La Commissione non ha inserito nessun’esplicita previsione circa la
competenza della Corte Suprema a giudicare delle questioni inerenti all’applicazione
e l’interpretazione della Costituzione medesima, forse ritennero più opportuno che
passasse sub silentio.
23
Cfr J. Goebel, op. cit., pagg 232 -236.
18
Il dibattito nelle ultime settimane della Convenzione fu diverso da quello
precedente. Clausola per clausola fu esaminato attentamente l’operato della
Commitee of Detail e l’articolo sul giudiziario fu oggetto di discussione il 27
Agosto
24
: Madison tentò nuovamente di proporre una risoluzione che escludesse la
possibilità di aumentare i salari dei giudici, ma non fu approvata; Dickinson propose
invece una risoluzione che prevedeva la possibilità di rimuovere i giudici dal loro
incarico da parte dell’esecutivo su indirizzo del legislativo,ma anche questa proposta
non fu approvata. Sulla questione della giurisdizione la soluzione cui si arrivò fu
quella di eliminare la possibilità per il legislativo di stabilire nuove ipotesi di
giurisdizione originaria in capo alle Corti inferiori lasciandogli quindi solo il potere
di istituire le Corti medesime.
Un’ altra modifica degna di nota fu l’approvazione della mozione di William
Samuel Johnson che prevedeva l’estensione della giurisdizione a “tutti i casi di
diritto e di equità”, i casi in cui uno Stato fosse parte o in cui cittadini di uno stesso
stato reclamassero diritti su terre in base a concessioni di Stati diversi.
Nella prima clausola della terza sezione fu inserito il riferimento alla
Costituzione, di modo tale che la Corte Suprema era legittimata quale arbitro della
Costituzione medesima: “la giurisdizione della Corte Suprema si estenderà a tutti i
casi che rientrano in questa Costituzione e alle leggi promulgate dal legislativo”
25
.
Infine due pugnaci federalisti, Madison e Morris, ottennero la sostituzione
dell’incipit dell’articolo III: le parole “la giurisdizione della Corte Suprema” furono
sostituite dall’espressione “il potere giudiziario”
26
. Parlare di giurisdizione in
termini di potere nazionale e non semplicemente di una corte costituì una notevole
estensione dell’autorità del potere giudiziario.
24
Nei giorni precedenti i delegati si concentrarono su altre questioni che per motivi di brevità non possono
essere ricordate tutte in questo lavoro. Per un approfondimento vedi Max Farrand , Records, op., cit., e J.
Goebel, op. cit., pagg 236 e ss.
25
Queste ultime parole, cioè “promulgate dal legislativo”, “furono sostituite dall’ espressione “alle leggi
degli Stati Uniti e ai trattati stipulati sotto la sua autorità”.
26
Cfr J. Goebel, op. cit., pag 240 - 244.