Il risultato più evidente di queste complesse dinamiche, qui
necessariamente semplificate, consiste nella progressiva
convergenza che ha coinvolto mercati in origine rigorosamente
distinti: l’utilizzo di un’unica tecnologia per lo sviluppo di tali
forme di comunicazione ha reso sempre più omogeneo il
quadro delle comunicazioni elettroniche
3
.
Nuovi prodotti e nuovi servizi costituiscono, dunque, il frutto
di una integrazione, dai più considerata inevitabile
4
, capace
addirittura di gestire, attraverso reti comuni, servizi comuni di
telecomunicazione, di televisione e di informatica, in un
processo di graduale scomparsa della distinzione fra mezzi e
contenuti della comunicazione
5
.
Il vantaggio, come si può agevolmente intuire, è a tutto
beneficio dell’utente che intende fruire di un servizio di
comunicazione elettronica: l’informazione è reperibile con
maggiore rapidità e capillarità, il suo utilizzo flessibile ed
interattivo e, soprattutto, il suo costo minore
6
.
L’evoluzione descritta, come già accennato, ha provocato
profondi mutamenti anche nel campo del diritto, consegnando
al passato tutta una serie di strumenti di governo e regolazione,
connessi indissolubilmente ad un assetto giuridico per lungo
tempo impostosi come indispensabile.
Infatti, l'immagine giuridica tradizionale delle attività di
fornitura di servizi di comunicazione è sempre stata legata alla
categoria delle cosiddette public utilities
7
, vale a dire delle
imprese esercenti servizi pubblici essenziali, volti, cioè, a
soddisfare esigenze fondamentali della collettività, in settori di
mercato di importanza strategica, quali, ad esempio, quello dei
trasporti, della somministrazione di energia o, per l'appunto,
delle comunicazioni a distanza
8
.
Fin dagli inizi di questo secolo, gli Stati, compreso quello
Italiano, vi hanno provveduto predisponendo le reti necessarie
alla fornitura dei pubblici servizi e curando essi stessi,
direttamente o indirettamente, la gestione sia delle une che
degli altri, secondo uno schema giuridico generale che trovava
la propria formale legittimazione nei principi espressi dalla
Costituzione repubblicana.
Ora, la diversa situazione esistente nel settore ha reso
rapidamente del tutto obsoleti gli schemi giuridici previgenti,
così come le ragioni sostanziali che giustificavano il vecchio
assetto monopolistico, prefigurando un radicale ripensamento
delle strutture pregresse a vantaggio del regime di libera
iniziativa economica privata.
Trasformazione, questa, che si è venuta imponendo nel nostro
Paese, a differenza che altrove, in modo estremamente lento e
macchinoso, soltanto sulla scia del diritto comunitario. Le
opportunità offerte dal progresso tecnologico e dalla
convergenza dei mercati della comunicazione, infatti, sono
state tempestivamente colte dalle istituzioni Comunitarie, le
quali, concordando la realizzazione di un progetto politico
comune, hanno deciso di eliminare i vecchi monopoli
nazionali, abolendo in capo ad imprese, generalmente
pubbliche, diritti speciali ed esclusivi di cui hanno goduto per
anni.
La liberalizzazione è stata realizzata secondo un iter “classico”
per quel che riguarda l'obbiettivo del passaggio dal monopolio
al libero mercato, e cioè adottando un'iniziale riregolazione, fase
in cui si è ridisegnato nel complesso il quadro normativo di
riferimento, cui ha fatto seguito l'effettiva de-regolazione
9
.
Si comprende, allora, come, durante il primo dei due momenti,
il ruolo della regolazione, comunitaria prima e nazionale poi,
abbia assunto un peso essenziale e strategico perché l’apertura
del mercato, intesa come libera circolazione dei beni e dei
servizi e, contemporaneamente, come concorrenza piena ed
effettiva, si realizzasse nella pratica, confermando quanto, in
sede europea, a livello di principio, era già stato da tempo
affermato
10
.
Il libero ingresso, infatti, è solo uno degli elementi su cui si
fonda l’affermarsi della competizione: occorre un ulteriore
passaggio, vale a dire la garanzia, per i nuovi entranti, della loro
permanenza sul mercato
11
.
Tali condizioni possono esser assicurate solo mediante
interventi esterni, di correzione e conformazione. Ciò è tanto
più rilevante in un settore, le comunicazioni, gestito per così
lungo tempo con un unico soggetto in mano pubblica da
risultare condizionato dall’ex-monopolista anche a
liberalizzazione avvenuta, in base ad una sorta di “asimmetria
negativa”
12
, che viola il principio introdotto di uguaglianza tra
operatori a vantaggio del cd. incumbent
13
.
Muovendosi in un’area costituita da spazi economici chiusi,
almeno in origine, l’intervento è stato complesso, ed ha, quindi,
reso necessaria un’ ulteriore azione, complementare a quella di
liberalizzazione, questa volta di armonizzazione, che ha
permesso di riavvicinare le singole legislazioni nazionali nella
misura necessaria al regolare funzionamento del mercato
14
.
Una volta introdotta, però, la concorrenza deve essere
mantenuta stabile.
Fondamentale, tra gli interventi specifici adottati a riguardo,
quello che ha coinvolto il profilo organizzativo ed istituzionale
del settore avente ad oggetto la costituzione, negli Stati
europei, di un’Autorità nazionale di regolazione. In Italia vi ha
provveduto la legge n. 249 del 1997, che ha istituito l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), soggetto
indipendente e separato dal potere esecutivo, dotato di questa
particolare natura proprio perché ritenuta maggiormente
idonea allo svolgimento della missione che le è stata affidata: la
predisposizione di un sistema di regole che tuteli i complessi e
diversi interessi che ricadono sul settore.
Il riflesso è una vastissima serie di competenze, normative,
tecniche, di controllo e di vigilanza, di proposta e
sanzionatorie.
Il presente lavoro intende tracciare un quadro generale sulla
funzione che ha svolto, nel nostro paese, l’Autorità di garanzia
nel settore delle comunicazioni elettroniche soffermandoci, in
particolare, sull’impatto che ha avuto la convergenza a livello
planetario e più in particolare sui riflessi che essa ha avuto in
Europa per giungere, infine, al nostro bel Paese e agli effetti
che questa “rivoluzione” ha generato nel nostro ordinamento e
nella nostra Costituzione.
La prima parte, molto ampia, cerca di dare un quadro del
settore delle comunicazioni, in particolare della sua evoluzione
alla luce delle innovazioni tecnologiche che stanno
modificando le nostre vite. In questa parte del lavoro, è stato
dato risalto all'orientamento che l'Europa ha cercato di
imporre agli Stati membri attraverso una politica comune che
tenga ben salde le redini della convergenza. Nella seconda
parte vengono evidenziate le trasformazioni che si sono avute
in Italia a seguito della politica europea, e principalmente il
risveglio di alcuni articoli della Costituzione italiana che hanno
assunto un ruolo portante della democrazia nel nostro Paese.
Nella terza parte è stata analizzata più da vicino l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, trattando, in modo essenziale e
scevro da inutili approfondimenti, le linee generali utili per
comprendere questa nuova realtà. Nella quarta parte sono stati
messi in rilievo i principali e più significativi rapporti che
quest'Autorità ha con gli altri organi dello Stato. Infine nelle
conclusioni si è dato spazio ad alcune critiche mosse
all'Autorità e sono stati evidenziati alcuni punti di vista
condivisi da diversi autori, per concludere, comunque, con una
visione che lascia ben sperare, nonostante alcune note
pessimistiche.
Note bibliografiche all’introduzione
____________________________________________________________________
1 E' questa l'opinione espressa dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni E. CHELI, Convergenza, grande opportunità che impone nuove
regole, flessibili, in Telema, n. 25, 2001, www.fub.it/Telema.
2 F. BASSAN, Concorrenza e regolazione nel Diritto Comunitario delle
comunicazioni elettroniche, Torino, 2002, p. 1.
3 Questa è la formula adottata dal Legislatore per definire l’oggetto del processo di
integrazione in atto tra le diverse forme di comunicazione. Cfr. D.Lgs. 1°Agosto
2003, n. 259, recante appunto il Codice delle comunicazioni elettroniche.
4 J.J. MONTERO, L’intervento pubblico nelle Telecomunicazioni, in Rivista Italiana
di Diritto Pubblico Comunitario, 2003, n. 3 / 4, p. 425.
5 E. CHELI, Convergenza, grande opportunità che impone nuove regole, flessibili,
cit.
6 B. MALAISI, La convergenza tra televisione e telecomunicazioni nel caso Seat-
TMC, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2002, n.1, p. 73.
7 A. TIZZANO, L’azione comunitaria nelle telecomunicazioni: interventi recenti e
prospettive future, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1998, p. 917.
8 G. AMATO, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Rivista
Trimestrale di Diritto Pubblico, 1997, n. 3, p. 655.
9 F. BASSAN, Concorrenza e regolazione nel Diritto Comunitario delle
comunicazioni elettroniche, cit., p. 2.
10 Cfr. ad esempio Direttiva 88/301/CEE (sulla concorrenza dei terminali), Direttiva
90/388/CEE (sull’abolizione dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi
di telecomunicazione) e Direttiva 96/19/CE (cd. Full competition, sulla
liberalizzazione della telefonia vocale e la realizzazione di nuove reti pubbliche di
telecomunicazioni).
11 R. PEREZ, Telecomunicazioni e concorrenza, Milano, 2001, p. 24.
12 L.G. RADICATI DI BROZOLO, Simmetria ed asimmetria nel diritto
comunitario delle telecomunicazioni, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica,
1997, n.10, p. 502.
13 Termine inglese che designa, appunto, l’ex-monopolista legale nel mercato
liberalizzato delle telecomunicazioni, il quale riveste una posizione dominante in
virtù dei vantaggi conseguenti al precedente regime monopolistico. Cfr. R. PEREZ,
Comunicazioni e concorrenza, cit., pag. 488.
14 Cfr. Direttiva 90/387/CEE (cd. Open network provision) e la Direttiva 96/19/CE,
entrambe fondate sugli artt. 95 e 3 h) del Trattato.
1. Il settore delle comunicazioni nel
nuovo millennio
1.1. Evoluzione e convergenza nel settore delle
comunicazioni
In un ordinamento democratico l'informazione è il
presupposto della libertà di scegliere, quindi una conoscenza
errata, parziale o sofisticata pregiudicherebbe la libertà e la
pienezza dell'opzione, mettendo così in dubbio l'intera
impalcatura democratica del paese
1
. Il celebre scrittore George
Orwell nel suo romanzo "1984" paventa la possibilità di un
consorzio umano totalmente controllato dal "grande fratello"
attraverso una rete informativa a maglie strettissime che
anticipa in modo inquietante l'uso distorsivo e a fini
antidemocratici delle risorse offerte dalla telematica moderna.
La Corte costituzionale nella sentenza n. 348 del 1990
definisce le telecomunicazioni come il punto di snodo nel
quale passano le conoscenze che " esprimono una condizione
preliminare per l'attuazione delle democrazia" che riguardano i
diritti tutelati dalla Costituzione
2
. Questa argomentazione
poggia sul presupposto della piena attendibilità della fonte, il
che significa affermare una sostanziale neutralità della stessa,
assai difficilmente riscontrabile nella realtà effettuale. Se quindi
non è prospettabile una totale neutralità del mezzo di
comunicazione di massa, bisognerà desumere l'attendibilità
dell'informazione da altri requisiti. Ad esempio la conoscenza
dell'orientamento culturale e politico o la trasparenza
dell'assetto proprietario, permetteranno alla persona di capire la
chiave di lettura della notizia. I cittadini hanno diritto a vedersi
riconoscere e a esercitare le loro libertà, ma queste, proprio
perché tali, non possono mai diventare coercizione,
imposizione sugli altri
3
. La disciplina dell'antitrust ha il compito
di preservare la libertà di tutti a scapito della libertà di pochi,
che potrebbero, con il loro potere economico, comprimere o
indirizzare a piacimento la libertà economica e culturale di
interi paesi. Si comprende quindi l'importanza di un uso
corretto dei mass media e delle nuove tecnologie di
comunicazione, dato che, come sostiene A. Toffler, studioso
americano di sociologia, il sistema dei media si appresta ormai
a surrogare il ruolo dei partiti nella società contemporanea
4
.
Sull'importanza della comunicazione in questa nuova era,
anche il Consiglio d'Europa, nella Risoluzione sulla democrazia
informatica, afferma che " i governi e i parlamenti sono
chiamati a intervenire, [ ... ] , per evitare fin da adesso tutto ciò
che potrebbe ostacolare un uso democratico pluralista" delle
tecnologie della comunicazione.
Riflettere su tecnologia e democrazia, ormai, significa
affrontare tutti i nodi veri del processo democratico, quali che
siano le specifiche modalità operative che poi lo
caratterizzano
5
.
Secondo la nozione convenzionalmente utilizzata,
risalente alle convenzioni internazionali delle telecomu-
nicazioni di Madrid del 6 dicembre 1932 e di Buenos Aires del
22 dicembre 1952, "per telecomunicazioni si intende ogni
emissione, trasmissione o ricezione di segni, di segnali, di
scritti, di immagini, di suoni o di informazioni di qualsiasi
natura, per filo, radioelettrica, ottica o a mezzo di altri sistemi
elettromagnetici". Da questa definizione emergono
innanzitutto i tre momenti costitutivi della comunicazione a
distanza, ossia l'emissione, la trasmissione e la ricezione
6
. La
distinzione tra i mezzi trasmissivi, che possono essere a filo o
via etere, viene fatta anche nel codice postale e delle
telecomunicazioni tuttora vigente in Italia sebbene in buona
parte superato (d.P.R. 29 marzo 1973,n. 156). Per quanto
riguarda le radiocomunicazioni importante è lo sfruttamento
delle frequenze, che sono infatti ritenute beni di rilevanza
internazionale ed è quindi disciplinato il loro utilizzo attraverso
convenzioni internazionali (Regolamento Internazionale delle
Radiocomunicazioni Ginevra 6 dicembre 1979).
Anche l'Unione europea si è preoccupata di definire la
rete di telecomunicazione come il " sistema di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre
risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti
terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri
mezzi elettromagnetici". Questa definizione, certamente più
aderente all'assetto tecnologico attuale, non si discosta peraltro
in modo significativo da quella tradizionalmente utilizzata in
sede internazionale
7
. La netta distinzione operata in passato fra
le tipologie di supporto ha fatto sì che le singole tipologie di
servizi si sviluppassero autonomamente, sia sotto il profilo
tecnico, sia sotto quello giuridico evolutosi in separate
discipline.
La telematica è fra le prime innovazioni sul piano tecnico.
Essa consiste nella fornitura di servizi di natura informatica
attraverso le reti di telecomunicazione. Infatti il termine
telematica deriva da una contrazione semantica dei termini
telecomunicazioni e informatica, ed è stato coniato da due
studiosi francesi: Simon Nora e Alain Minc nel loro rapporto
su “L’informatisation de la société ” del 1978
8
.
E. Cheli e R. Zaccaria già in un loro scritto del 1980
sottolineavano l'utilità di una disciplina normativa ispirata a
criteri comuni ed a parametri unitari per uniformare i diversi
settori della stampa, della radiotelevisione pubblica e di quella
privata
9
. La lungimiranza di questi studiosi ha anticipato di
quasi un decennio quella che poi sarebbe stata definita
"convergenza". L'Unione europea, con il Libro Verde, fu tra le
prime ad occuparsi della convergenza, definita come la capacità
di differenti piattaforme di rete di gestire servizi di tipo
fondamentalmente simile, o l'unificazione di apparecchiature di
largo consumo
10
.
Agli inizi degli anni ‘90, l'O.C.S.E. pubblicò alcuni studi
sul tema della convergenza tra le comunicazioni, informatica e
televisione. In questi studi i ricercatori illustravano tre tipologie
di convergenza che interessavano i settori ICT (information
and communications technologies): la convergenza
tecnologica
11
, quella funzionale e quella economica. La prima è
caratterizzata dalla condivisione da parte delle tre industrie di
uno stesso nucleo di tecnologie. La seconda riguarda
l'ibridazione delle reti, ovvero la possibilità per ogni tipologia
di rete di veicolare segnali e, quindi, servizi appartenenti anche
a settori diversi da quello per cui l'infrastruttura era stata
allestita. L'ultima induce le aziende ad estendere il perimetro di
azione nei settori contigui e a sperimentare nuovi modelli di
business
12
. I tre tipi di convergenza non vanno di pari passo,
infatti molto meno veloce é la convergenza economica. È
certamente la convergenza tecnologica a fare da apripista, ed è
proprio questo tipo di convergenza che va più speditamente. Il
processo di sviluppo della convergenza tra i tre settori ha
mostrato connotazioni maggiormente complesse rispetto
modelli economici precedenti. Emerge allora un nuovo
modello di impresa, non più accentrato e verticale, orientato
verso una produzione predeterminata nei volumi e nella
composizione, bensì un'azienda a "rete" e degerarchizzata,
componente flessibile di un processo aziendale fortemente
integrato e interdipendente. All'interno di questo nuovo
mercato economico integrato, assume un rilievo centrale chi
possiede le infrastrutture. Per questo motivo è importante
mantenere in costante collegamento il profilo economico-
industriale, da un lato, e quello normativo, dall'altro, poiché è
evidente che le strategie delle imprese, i processi di
privatizzazione e le alleanze che si stanno determinando,
nonché gli accordi sugli standard di produzione e di
distribuzione finiscono con il condizionare in misura rilevante
le politiche e le scelte giuridiche nel settore
13
.
Fino agli anni '80 il lavoro e il capitale erano confinati
entro una dimensione prevalentemente nazionale. Lo sviluppo
delle nuove tecnologie ha tuttavia mutato profondamente i
presupposti su cui si basava quell'economia, orientandosi
nettamente verso mercati globalizzati che vanno governati con
una nuova cultura politica e giuridica. Uno strumento utile per
analizzare il comportamento di aziende e mercati alla luce della
convergenza è la catena del valore. Secondo questo strumento
di analisi strategica un'impresa è tanto più competitiva quanto
più le sue attività strategiche sono svolte secondo criteri di
efficienza ed efficacia rispetto ai concorrenti
14
.
La convergenza ha mostrato chiaramente di essere la
forza trainante dell'attuale sviluppo delle industrie delle
telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie
dell'informazione, per questo motivo è importante cercare di
individuare le barriere attuali o potenziali che potrebbero
ostacolarla. Nel Libro Verde vengono esaminate dapprima le
barriere esistenti, tra le quali troviamo: barriere di accesso agli
utilizzatori a causa della struttura economica della rete che può
ingenerare negli attuali proprietari, delle posizioni dominanti
che diventano un limite alla concorrenza; barriere di tipo
normativo come le restrizioni esistenti in alcuni Stati membri
sui tipi di servizi che possono essere instradati sulle differenti
infrastrutture, che potrebbe determinare una disparità tra gli
operatori europei; barriere rappresentate dagli elevati costi dei
servizi di telecomunicazione e delle soggiacenti infrastrutture di
reti usate per la diffusione dei servizi; barriere derivanti dalla
frammentazione del mercato dell'Unione Europea; barriere
derivanti dall'insufficiente protezione dei diritti di proprietà
intellettuale
15
. Tra le barriere potenziali troviamo: l'incertezza
normativa dovuta ai limiti delle definizioni attuali, alle modalità
di applicazione della norma e al diverso trattamento riservato ai
servizi simili; l'esistenza di più organismi di regolamentazione
che potrebbero determinare una maggiore difficoltà agli
operatori che accedono al mercato; le licenze e le limitazioni
normative per l'ingresso nel mercato e per la fornitura di
servizi che dovrebbero essere quindi sempre limitate a casi ben
giustificati; il problema dell'accesso alle reti che può
determinare una situazione di squilibrio derivante da normative
di accesso diverse a seconda delle tipologie di rete;
l'attribuzione della frequenza radio e delle altre risorse; le
differenze negli approcci per conseguire gli obiettivi di
interesse pubblico; la fiducia del pubblico nel nuovo contesto,
determinata soprattutto dal livello di protezione garantito ai
consumatori e agli utilizzatori; la mancanza di standard che
supportino l'interoperabilità e l'interconnessione delle reti
convergenti per garantire la diffusione di prodotti e servizi
interoperabili.