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CAP 1
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
PAR 1 - ART 31 LEGGE 218 / 1995 I CRITERI DI
COLLEGAMENTO
L’ art 31 della legge 218 /1995 individua la legge applicabile al
divorzio e alla separazione personale dei coniugi .
Tale articolo utilizza come criteri di collegamento quello della
legge nazionale comune dei due coniugi e quello della prevalente
localizzazione della vita matrimoniale
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.
Il legislatore della riforma ha confermato i due principali criteri
adottati per la disciplina dei rapporti personali e patrimoniali tra i
coniugi , fornita dagli articoli 28 e 29 della legge 218 / 1995 .
Tale scelta assicura , nella maggior parte dei casi , una opportuna
linea di continuità tra la disciplina del matrimonio e dei suoi effetti
patologici.
I due criteri di collegamento sono gerarchicamente coordinati ed il
criterio di nazionalità è destinato a lasciare spazio a quello della
prevalente localizzazione della vita matrimoniale qualora i coniugi
non presentino cittadinanze comuni.
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Il testo dell’ art 31 dispone 1 “ la separazione e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge
nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio ; in
mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata . “
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A differenza dell’ art 29 nulla ci viene detto circa l’eventualità che
i coniugi posseggano più cittadinanze comuni . Nell’ articolo sopra
citato , infatti , tale ipotesi viene accomunata a quella in cui i
coniugi abbiano cittadinanze diverse ,rendendo così operante il
criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale.
Questa soluzione appare utilizzabile anche per l’ art 31 , pur in
mancanza di esplicite indicazioni , sia perché l’ espressione
utilizzata in tale articolo “…..in mancanza….”è suscettibile di
essere intesa in maniera più ampia così da comprendere al suo
interno sia il caso di coniugi con cittadinanza diversa che l’ ipotesi
di coniugi con più cittadinanze comuni , ma soprattutto perché
sarebbe sbagliato ricercare per separazione e divorzio una
soluzione diversa rispetto a quella prospettata dall’ art 29 secondo
comma in ragione dell’ ideale linea di continuità che lega la
disciplina del matrimonio e dei suoi effetti patologici.
Il secondo criterio enunciato dall’ art 31 è quello della prevalente
localizzazione della vita matrimoniale , in questo caso la ricerca
della legge applicabile viene rimessa al prudente apprezzamento
del giudice , che dovrà individuare il paese in cui la vita
matrimoniale risulta prevalentemente localizzata tenendo conto
delle diverse connessioni con i vari ordinamenti.
Tale accertamento andrebbe effettuato tenendo presente l’ intero
periodo in cui i coniugi hanno realmente condiviso affetti , idee ,
progetti , non restringendo quindi il campo di osservazione al
momento della domanda giudiziale .
Il secondo comma dell’ art 31
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presenta una notevole importanza ,
in quanto rende applicabile la legge italiana qualora la legge
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Il secondo comma dell’ art 31 dispone “ la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio , qualora
non siano previsti dalla legge straniera applicabile , sono regolati dalla legge italiana .
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straniera competente non preveda gli istituti della separazione e del
divorzio.
La prevalenza della lex fori in materia di divorzio non è una novità
assoluta nel panorama del diritto comparato.
In tutte le codificazioni più recenti
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si rinvengono disposizioni che
sanciscono la applicabilità della legge interna.
Questa inclinazione si può giustificare tenendo conto delle notevoli
differenze nella disciplina del divorzio e nella esigenza di
assicurare ai propri cittadini la possibilità di sciogliere il proprio
matrimonio , anche se sposati con cittadini stranieri.
L’ art 31 secondo comma affronta il problema in termini più ampi
in quanto l’ applicazione della legge italiana può essere invocata
non soltanto dal coniuge cittadino italiano ma anche dallo straniero
, sia in un matrimonio misto che in un matrimonio tra stranieri.
La ratio di questa disciplina è quella di tutelare un vero e proprio
diritto al divorzio.
L’ applicabilità della legge italiana rimane legata al fatto che il
diritto straniero potenzialmente applicabile non preveda la
separazione o il divorzio , non essendo sufficiente la circostanza
che tali istituti siano subordinati a condizioni particolarmente
rigorose o difficili.
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Tito Ballarino “Manuale breve di diritto internazionale privato” CEDAM 2002 pag 153
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PAR 1.1 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
La legge regolatrice del divorzio e della separazione si applica
anche alle questioni inerenti ai motivi della separazione e del
divorzio , ai soggetti legittimati a farli valere e ai termini che
eventualmente debbano essere osservati.
La legge richiamata dall’ art 31 è destinata a regolare anche gli
obblighi alimentari tra i coniugi separati o divorziati , in virtù dello
articolo 8 della convenzione sulla legge applicabile agli obblighi
alimentari
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.
Questione dibattuta rimane l’ applicabilità dell’ art 31 alla
problematica dell’ affidamento dei figli minori .
Parte della dottrina
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sostiene la necessità di un passaggio
obbligato dall’art 42 della legge 218/1995 che dispone “ la
protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla convenzione Aja
del 1961”.
Questa tesi si fonda sul rinvio recettizio posto dall’ art 42 alla
convenzione Aja del 1961 , rinvio che avrebbe come effetto quello
di delegare l’ intera disciplina dell’ affidamento dei figli minori alla
convenzione dell’Aja del 1961.
Il secondo comma dell’ art 42 , inoltre , supera i due tradizionali
limiti posti dagli articoli 13 e 14 della convenzione.
Questi ultimi , occupandosi dell’ ambito di applicazione personale
della convenzione , dispongono la sua applicazione ai minori che
hanno la residenza abituale in uno Stato contraente , intendendo per
minore colui che è considerato tale sia dalla sua legge nazionale
che dalla legge dello Stato di residenza abituale .
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Tale convenzione è stata firmata all’ Aja il 2 ottobre del 1973
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Vedi Andrea Cannone “ l’ affidamento dei figli nel diritto internazionale privato “ CACUCCI EDITOTE -
BARI 2000
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Il secondo comma dell’ art 42 stabilisce che : “le disposizioni della
convenzione si applicano anche alle persone considerate minori
soltanto dalla loro legge nazionale , nonché alle persone la cui
residenza abituale non si trova in uno degli stati contraenti “ .
Abbracciando la tesi del passaggio obbligato dall’ art 42 l’
affidamento dei minori a seguito di separazione coniugale ,
divorzio o annullamento del matrimonio ricadrebbe nell’ ambito di
competenza delle autorità di residenza abituale del minore oppure
delle sue autorità nazionali .
La convenzione Aja del 1961 dispone infatti all’art 1 che la
competenza ad adottare le misure di protezione della persona del
minore e dei suoi beni spetti alle autorità di residenza abituale del
minore .
Lo stato nazionale del minore può sostituirsi , art 4 , a quello di
residenza abituale solo quando lo ritenga necessario nel precipuo
interesse del minore e alla condizione di informare le autorità
competenti in base all’ art 1 .
L’ art 3 prevede che un rapporto d’ autorità al quale il minore sia
sottoposto in base alla sua legge nazionale sia riconosciuto in tutti
gli Stati contraenti.
Tale disciplina privilegia un criterio di collegamento territoriale
rispetto a quello di cittadinanza .
La conseguenza dell’ applicazione del dettato normativo della
convenzione è quella di ritenere competente , anche ai fini
dell’affidamento , il giudice italiano davanti al quale pende il
procedimento di separazione , divorzio o annullamento del
matrimonio solo se il figlio minore ha residenza abituale in Italia
oppure nel caso di minore italiano se sussiste l’ interesse del
minore a procedere.
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Il diritto applicabile , secondo il principio della coincidenza tra
forum e ius , posto dagli articoli 2 , 1 comma e 4 , 1 comma , sarà
quello interno delle autorità competenti in base alle regole degli
articoli 1 e 4 .
La convenzione prevede inoltre in caso di grave pericolo per la
persona del minore , ( art 8 ) , l’ applicazione da parte dello Stato di
residenza abituale del minore ,nonostante gli articoli 3 , 4 e 5, 3
comma , di misure di protezione fino a quando la minaccia non
cessi.
L’ art 9 prevede ,riservando questa volta la competenza alle
autorità nazionali , l’ adozione nei casi di urgenza di misure di
protezione aventi carattere provvisorio .
Entrambe le disposizioni si ricollegano all’ art 11 che stabilisce un
obbligo di informazione verso le autorità nazionali e se del caso di
residenza abituale .
La convenzione dell’ Aja è stata ratificata con enorme ritardo
rispetto all’ emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica
ed è entrata in vigore solo il 22 aprile del 1995 a seguito del
deposito dello strumento di ratifica e dell’ emanazione delle norme
interne di attuazione contenute nella legge 15 gennaio del 1994 n.
64 .
A seguito dell’ entrata in vigore della convenzione per l’ Italia , le
norme di attuazione e adattamento sono entrate in vigore come
norme speciali , cioè applicabili ai rapporti con i soli Stati
contraenti .
Tale situazione è mutata con l’ entrata in vigore della legge 218 /
1995 all’ interno della quale è contenuto il sopraccitato art 42 , che
come abbiamo detto contiene un rinvio recettizio alla convenzione
dell’ Aja , evitando così la problematica dell’ applicazione di due
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diverse discipline , una di diritto comune , l’ altra di carattere
speciale , a seconda che si abbia a che fare con Stati contraenti o no
la convenzione del l’ Aja.
L’ autorità competente ad adottare le misure previste dagli articoli
8 e 9 della convenzione è secondo l’ art 4 , 3 comma della legge 64
/ 1994 il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore risiede.
Nell’ ottica dell’ affidamento dei figli minori è opportuno segnalare
come tali misure possano essere individuate per esempio nei casi
dell’ affidamento extragenitoriale dei minori disposto dagli articoli
del codice civile 330 , 333 , oppure nell’ affidamento provvisorio
del figlio minore .
Ultima questione da affrontare è quella del riconoscimento in Italia
dei provvedimenti stranieri .La convenzione se ne occupa all’ art 7
con una disciplina che opera una distinzione a seconda che il
provvedimento straniero richieda o no atti di esecuzione in un
paese diverso da quello in cui è stato emesso .
Nel caso di semplice riconoscimento si applica l’ art 7 , 1 comma
che secondo una communis opinio prevede il riconoscimento
automatico .
Nell’ altro caso il secondo comma dell’ art 7 prevede che il
riconoscimento e l’ esecuzione siano regolati dal diritto interno
dello Stato dove l’ esecuzione è richiesta o da accordi
internazionali eventualmente applicabili .
L’ art 4 della legge 64 / 1994 individua nel tribunale per i
minorenni del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito l’
autorità competente ad attuare tale riconoscimento e esecuzione .