2
Di seguito si affronterà, dapprima, il problema degli adeguamenti degli statu-
ti preesistenti la riforma, dando una visione globale di quelle che saranno le
modificazioni che ogni società dovrà obbligatoriamente fare e quelle, invece,
facoltative, per i quali non vi è obbligo di adattamento dello statuto, ma che
risultano i più interessanti in quanto forniscono la possibilità di modellare la
struttura societaria in modo più conforme alle esigenze della stessa. Nel capitolo
successivo si entrerà più nello specifico analizzando singolarmente i più impor-
tanti e controversi adeguamenti, in modo da individuare gli argomenti più
interessanti che la riforma tratta.
Di seguito si affronterà, invece, la problematica della transazione da vecchia
a nuova normativa. Chiaramente è impensabile introdurre nuove regole e
pretendere che siano fin da subito applicate senza permettere di poter assimilare e
capire i cambiamenti effettuati. Per tale motivo il legislatore ha previsto un
periodo di vacatio legis di un anno circa – dal 17 gennaio 2003, al 1° gennaio
2004 – e lasciato ulteriore margine di tempo – dal 1° gennaio 2004 al 30 settem-
bre 2004 – per dare la possibilità, ai professionisti e ai soci delle varie società di
capitali, di studiare ulteriormente la novella e decidere come e quanto modificare
lo statuto. A tale scopo è stata prevista anche una specifica normativa transitoria
regolatrice che verrà, in seguito, spiegata ed analizzata individuando, altresì, le
varie interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza in materia.
Si andrà, infine, ad affrontare alcune problematiche tuttora aperte in materia
di adeguamenti statutari. Si analizzeranno alcuni attuali casi di giurisprudenza nei
quali sono state affrontate ed interpretate tali problematiche, iniziando, così, a
segnare la strada verso un processo di metabolizzazione ed adeguamento al
nuovo sistema societario italiano.
3
1.2 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NELLA DISCIPLINA DELLE
SOCIETÀ DI CAPITALI
Un aspetto problematico, conseguente alla nuova disciplina della S.r.l., che
sembra non essere stato ancora completamente assimilato dagli addetti al settore,
(notai, commercialisti, avvocati), riguarda la “scomparsa”
1
dello «statuto» delle
S.r.l.. Infatti, la formulazione dell’art. 2463, comma secondo, n. 7, c.c., specifica
che nell’atto costitutivo devono far parte «le norme relative al funzionamento
della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentan-
za». Si tratta del contenuto tipico dello statuto, com’è, d’altronde, confermato dal
tenore del terzo comma dell’art. 2328 c.c., concernente l’atto costitutivo delle
S.p.a., dove si afferma che lo statuto contiene, appunto, «le norme relative al
funzionamento della società e, anche se forma oggetto di atto separato, costitui-
sce parte integrante dell’atto costitutivo». Invece, l’esperienza professionale, ha
consentito di verificare che sussiste l’abitudine di molti professionisti a definire il
documento societario relativo alle S.r.l., ancora come “statuto”, anziché come
“atto costitutivo”, oppure di mantenere ancora separati i due documenti, andando,
quindi, in direzione contraria al dettato legislativo. Per evitare, dunque,
un’applicazione della disciplina societaria difforme all’impianto societario
scaturito al D.lgs n.6 del 2003, è bene che per ogni S.r.l. vi sia un unico atto
costitutivo, che comprenda anche le regole di funzionamento delle società,
tradizionalmente contenute nello statuto. A detta di altri interpreti, invece, tale
disciplina non dovrebbe impedire di fissare, in un documento separato dall’atto
costitutivo, ancorché ad esso collegato, le regole di funzionamento della società
dovendosi allora applicare analogicamente il disposto del, già richiamato, art.
2328, comma terzo, c.c.. La scelta del legislatore, però, forse non è casuale, ma
espressiva del diverso ruolo che la persona del socio assume nella S.r.l. e quindi
della rilevanza che in tale tipo societario riveste il nesso contrattuale tra i soci.
1
DI PACE M., Le problematiche della disciplina della S.r.l. tuttora aperte all’indomani del
D.lgs n. 37 /2004, in LE SOCIETÀ n.7 del 2004, pag. 836
4
Importanti sembrerebbero, dunque, le conseguenze sul piano applicativo, nel
senso che, se fino ad oggi con riguardo a tutti gli statuti societari (ma ora rispetto
a quelli di società azionarie) si è comunemente detto che l’interpretazione deve
essere condotta secondo criteri “oggettivi”, per l’interpretazione dell’atto
costitutivo di una S.r.l. devono essere, viceversa, privilegiati i criteri “soggettivi”
di interpretazione, cioè deve essere ricostruita ed indagata la reale volontà dei
soci, al momento della costituzione della società ovvero all’adozione della
deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, secondo il precetto generale
dell’art. 1362, comma primo, c.c..
2
Il rapporto tra atto costitutivo e statuto, disciplinato dal nuovo art. 2328, ul-
timo comma, c.c., non fa altro che ricalcare la disciplina precedentemente in
vigore. La norma, infatti, ribadisce che lo statuto, anche se forma oggetto di atto
separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. Una tale disposizione
lascia intendere che, sebbene l’atto costitutivo e lo statuto siano due atti formal-
mente distinti, gli stessi devono essere considerati come un contratto unico e
unitario. Lo stesso articolo offre, anche, la soluzione relativa al problema del
contrasto tra le clausole contenute nei due atti societari: la prevalenza delle
disposizioni contenute nello statuto sociale sull’atto costitutivo.
3
Il dibattito sull’ammissibilità dell’allegazione, dello statuto all’atto costituti-
vo delle società a responsabilità limitata costituite dopo il 1° gennaio 2004 ha
assunto un rilievo difficilmente prevedibile all’indomani dell’entrata in vigore
della riforma. La diretta incidenza pratica del problema, peraltro, ben giustifica
l’interesse che il Notariato sta dedicando all’analisi della controversia. La
questione, com’è noto, trae origine dal fatto che la nuova disciplina normativa
dettata per la S.r.l. non reca mai al proprio interno alcun richiamo allo statuto,
facendo riferimento esclusivamente all’atto costitutivo.
2
ANDREA BARTALENA, L’adeguamento dell’atto costitutivo della S.r.l., in rivista LE
SOCIETÀ n.6 del 2004, pag. 665.
3
MILONE L., Lo statuto supera l’atto costitutivo, articolo in rivista ITALIA OGGI – Guida
Giuridico normativa: Società, il dizionario della riforma, serie speciale n. 16, Anno 14, 1 ottobre
2003, pag. 92.
5
In specie, l’art. 2463 c.c, che enumera gli elementi necessari dell’atto costitu-
tivo, prescrive, al punto n. 7, l’indicazione «delle norme relative al funzionamen-
to della società, indicando quelle concernenti l’amministra-zione e la rappresen-
tanza». Scompare nel novellato art. 2463 c.c., il richiamo all’ultimo comma
dell’art. 2328 c.c, in tema di atto costitutivo di società per azioni, richiamo che
figurava, invece, nel testo dell’articolo 2475 del codice civile ante riforma, e che
legittimava, anche per le S.r.l., la prassi della redazione dello statuto separato da
allegare all’atto costitutivo.
Il mutato tessuto normativo ha ingenerato la convinzione, diffusa fra i primi
commentatori, che il legislatore abbia operato una scelta più rigorista, sul piano
formale, in merito al momento genetico del contratto sociale della nuova S.r.l.,
scartando così la possibilità di far ricorso, per la disciplina del funzionamento
della società, alla redazione ed allegazione dello statuto separato, in quanto
documento sfornito della forma dell’atto pubblico. Ciò nel presupposto, in verità
non da tutti condiviso
4
, che lo statuto allegato all’atto costitutivo sia una semplice
scrittura privata.
È stato fatto notare, peraltro, come il mero dato letterale, rappresentato dal
mancato richiamo del termine «statuto» nel corpo delle norme dedicate alla S.r.l.,
non appare di per sé decisivo. Sussistono, infatti, ulteriori elementi testuali dai
quali sembra possibile evincere che il legislatore, nel richiamare lo statuto
sociale, non abbia inteso distinguere la S.r.l. dagli altri tipi societari per i quali
l’ammissibilità della redazione dello statuto separato è espressamente prevista; è
il caso, ad esempio, dell’art. 223-bis, commi 1 e 6, delle disposizioni transitorie
del codice civile; dell’art. 2500-sexies, c.c., in tema di trasformazione delle
società di capitali in società di persone; dell’art. 2484, n. 7, c.c., in materia di
scioglimento delle società di capitali; nonché, dell’art. 2480 c.c., che, in tema di
modificazione dell’atto costitutivo, rinvia all’art. 2436 c.c., che, all’ultimo
4
Si veda lo studio n. 4845 del Consiglio Nazionale del notariato, in quotidiano SOLE 24 ORE
n. 89 del 30 marzo 2004, pag. 27.
6
comma, impone, a sua volta, il deposito nel registro delle imprese dello «statuto»
nella sua redazione aggiornata.
Riferendosi alle argomentazioni contrarie alla ammissibilità della redazione
dello statuto separato da allegare all’atto costitutivo, queste traggono spunto
essenzialmente dal già citato disposto del nuovo art. 2463, n. 7, c.c., secondo il
quale «l’atto costitutivo deve indicare le norme relative al funzionamento della
società», e dalla circostanza che è venuto meno, nel testo della norma sopraccita-
ta, il riferimento all’ultimo comma dell’art. 2328 c.c., ai sensi del quale «lo
statuto contenente le norme relative al funzionamento delle società, anche se
forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo».
Le richiamate osservazioni, coordinate con la prescrizione di cui all’art. 2463,
comma 2, c.c., che impone la forma pubblica per la redazione dell’atto costituti-
vo, hanno indotto alcuni fra i primi commentatori ad escludere la possibilità che
la disciplina del funzionamento della società possa essere contenuta in un
documento allegato; altrimenti si porrebbe in essere una relatio formale, non
ammessa in un negozio a forma vincolata qual’è l’atto costitutivo di S.r.l. Invero,
la possibilità che elementi essenziali dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2475
c.c., venissero indicati per relationem allo statuto allegato aveva formato oggetto
di dibattito già in epoca precedente all’entrata in vigore dell’attuale normativa
societaria.
Il problema era stato sottoposto all’attenzione degli interpreti da una pronun-
cia del Tribunale di Torino
5
del 1982, confermata, poi, dalla Corte di Appello di
Torino, che, peraltro, aveva ritenuto legittima l’indicazione nello statuto di
elementi dell’atto costitutivo, salvo poi concludere per la necessità della lettura
dell’allegato.
Successivamente si sono delineati tre distinti orientamenti. Una parte della
giurisprudenza di merito si è decisamente schierata in senso contrario alla prassi
di riportare nello statuto allegato elementi essenziali dell’atto costitutivo, a
5
TRIB. TORINO, 1982,, in GAZZ. NOT., 1982, p. 303 e in GIUR. COMM., 1983, II, p. 289, n.
2.
7
prescindere dalla circostanza che il notaio ne abbia o meno dato lettura alle parti.
Secondo questa ricostruzione, infatti, stante la natura di mera scrittura privata
dello statuto, l’affidamento a quest’ultimo delle indicazioni che – ai sensi degli
articoli 2328 e 2475, c.c. – devono necessariamente figurare nell’atto costitutivo,
costituirebbe violazione della norma imperativa che impone la forma pubblica
per l’atto costitutivo di S.r.l.. La fattispecie verrebbe, dunque, ad integrare uno di
quei casi in cui è espressamente vietata la relatio nei negozi formali.
Altra giurisprudenza di merito, con il conforto di parte della dottrina
6
, ha as-
sunto, invece, un atteggiamento possibilista; atteggiamento, questo, maturato in
base al testo, ora riformato, degli articoli 2328, ultimo comma, e 2332, n. 5, c.c., i
quali, l’uno in modo espresso, l’altro implicitamente, sancivano, rispettivamente,
la legittimità dello statuto allegato e la possibilità che in quest’ultimo fossero
riportati alcuni degli elementi essenziali dell’atto costitutivo.
Una terza tesi, infine, ha fatto proprie le conclusioni cui erano giunti i giudici
torinesi all’inizio degli anni ottanta, ritenendo bensì ammissibile l’allegazione
dello statuto, ancorché contenente indicazioni essenziali dell’atto costitutivo, ma
sostenendo l’obbligo indispensabile della lettura dell’allegato da parte del
Notaio. Infatti, il dibattito sulla natura dello statuto allegato, risalente ad epoca
precedente la novella di riforma del diritto societario, è collegato alla questione
della necessità o meno della lettura dello statuto da parte del notaio allorché siano
in esso riportati elementi cosiddetti essenziali dell’atto costitutivo. A tal riguardo,
le tesi dottrinali e giurisprudenziali maturate sotto il rigore della normativa
previgente sono riconducibili sostanzialmente a due orientamenti.
Secondo una prima impostazione, allorché «talune delle indicazioni che do-
vrebbero essere contenute nell’atto costitutivo siano invece contenute nello
statuto, questo non può essere considerato un mero allegato in senso tecnico e
quindi, partecipando in qualche modo alla natura dell’atto costitutivo, sarà
6
Per approfondire il tema si confronti: SCIUMBATA, Rapporto tra atto costitutivo e statuto
nella costituzione di società di capitali, in RIVISTA DEL NOTARIATO, n. 5 del 1996, pag. 1256;
DI FABIO, TONDO, Atto costitutivo e statuto di società, in RIVISTA DEL NOTARIATO, n. 3 del
1992, pag. 441.
8
sottoposto al suo medesimo regime formale, ivi compreso l’obbligo di lettura»
7
.
Se un elemento essenziale dell’atto costitutivo – si afferma – fosse contenuto
nella sua sede naturale e cioè nell’atto pubblico, di esso dovrebbe darsi «obbliga-
toria e non dispensabile lettura: il fatto che venga consentito che esso eccezio-
nalmente sia contenuto in un allegato non sembra che possa costituire anche
deroga alla formalità della lettura che è essenziale formalità dell’atto pubblico»
8
.
Secondo altra parte della dottrina
9
, invece, la circostanza che elementi essen-
ziali dell’atto costitutivo siano contenuti nello statuto non impedisce di ritenere
che quest’ultimo continui ad avere natura di scrittura privata e, in base alle norme
generali in tema di allegati negli atti notarili, il notaio può essere dispensato dal
relativo obbligo di lettura. La legge notarile, infatti, non prevede allegati speciali
e tale non può essere considerato lo statuto di società.
Si aggiunge, inoltre, che non è possibile confondere «la lettura (dispensabile)
con il controllo di legittimità e di adeguamento alla volontà delle parti (sempre
obbligatorio per il notaio). (...) L’omessa lettura dell’allegato, pertanto, non
impedisce di fatto e naturalmente non deve considerarsi esimente del dovere di
controllare la liceità e la validità delle singole clausole e norme che compongono
lo statuto. Ma l’omessa lettura non può neppure considerarsi come l’indice
probante ed inequivocabile che tale controllo non si sia effettivamente avuto»
10
.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con uno studio approvato il 25 marzo
2004
11
, ha preso posizione in merito alla possibilità di allegare lo statuto all’atto
costitutivo della nuova S.r.l., esprimendosi altresì in ordine alla natura dello
statuto, e al regime formale ad esso applicabile. In primo luogo, è stata ritenuta
7
BARALIS-BOERO, Atto costitutivo, modifiche statutarie di società di capitale e «lettura
necessaria» dell’allegato statuto da parte del Notaio, in rivista GIURISPRUDENZA
COMMERCIALE, n. 2 del 1983, pag 288.
8
SERPI, Alcune considerazioni sulla recente massima del tribunale di Roma in tema di
rapporti tra atto costitutivo e statuto, in RIVISTA DEL NOTARIATO, n. 2, pag. 142.
9
Di FABIO-TONDO, Atto costitutivo e statuto di società, in RIVISTA DEL NOTARIATO, n. 3 del
1992, pag. 441.
10
SCIUMBATA, Rapporto tra atto costitutivo e statuto nella costituzione di società di capitali,
in RIVISTA DEL NOTARIATO, n. 5 del 1996 , p. 1262.
11
Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 4885.
9
ammissibile la prassi di allegare lo statuto separato all’atto costitutivo. Il CNN
12
ha mostrato, poi, di condividere l’opinione dottrinale secondo la quale fra atto
pubblico e documento allegato ricorre una relatio; nel caso di specie – si è
rilevato – detta figura è inammissibile poiché, come affermato in dottrina, «la
carenza della forma prescritta dalla legge rende l’allegato inidoneo a costituire
parte integrante e strutturale dell’atto; esso, in tal caso, non potrà che configurarsi
come mero elemento esterno di riferimento, in relazione al quale dovrà porsi il
problema dei limiti di utilizzabilità del meccanismo relazionale». Si è giunti,
pertanto, alla conclusione che la modifica legislativa apportata dalla riforma va
intesa non come «ostracismo allo statuto», bensì come esigenza che il contenuto
statutario sia inserito in un atto pubblico. «Per le società a responsabilità limitata,
insomma, lo statuto può redigersi anche per atto separato, ma deve trattarsi in
ogni caso di atto pubblico». Il CNN, in ultima analisi, ha riconosciuto la possibi-
lità «di un unico atto (pubblico), ma realizzato mediante due documenti separa-
ti».
13
1.3 TIPI E MODALITÀ DI ADEGUAMENTO
Con riguardo alle varie deliberazioni di adeguamento o adattamento degli
statuti alla nuova normativa delle società esistenti, occorre subito rilevare come
già la dottrina abbia elaborato teorie definitorie sugli adeguamenti “innovativi”,
“evolutivi”, “derogatori”, “ripetitivi”, ecc.
In questa sede, riteniamo superfluo passare in rassegna le varie teorie, per
occuparci delle esigenze pratiche delle società di capitali, in un momento in cui
adeguamento statutario vuol dire, da un lato, adattamento alle disposizioni
inderogabili della riforma e, dall’altro, introduzione negli statuti di clausole che
12
Consiglio Nazionale del Notariato.
13
ALESSANDRINI CALISTI A., L’allegazione dello statuto all’atto costitutivo di S.r.l., in
RIVISTA DEL NOTARIATO, n. 2/2004, pagg. 411 ss.
10
colgano molte o tutte le opportunità di semplificazione e personalizzazione
offerte dalle nuove norme.
Affrontando l’argomento dal punto di vista sopra esposto, emergono due ca-
tegorie di adeguamenti: quelli obbligatori e quelli facoltativi: “obbligatori” sono
gli adeguamenti che eliminano o modificano clausole statutarie in contrasto con
norme inderogabili; “facoltativi” sono quelli che inseriscono clausole che
colgono in tutto o in parte le nuove opportunità concesse.
14
Il legislatore ha voluto, in tal senso, formulare la nuova normativa del codice
civile in modo da rendere ben chiaro il livello di obbligatorietà di ogni singola
disposizione. Infatti, si può ben cogliere, anche ad una prima lettura delle singole
disposizioni, se la norma in questione richiede una obbligatoria modificazione
della carta statutaria – quando, cioè, il testo non lascia spazio ad interpretazioni o
autonomia facoltativa di scelta – oppure lascia ai soci la facoltà di deviare dal
modello codicistico, in modo da poter plasmare la società secondo i fini e le
esigenze della stessa. Di seguito si analizzeranno, dapprima, alcune tra le più
importanti norme imperative introdotte dal legislatore – alle quali, dunque, non
resta altra scelta che quella di adeguare lo statuto – per poi approfondire la natura
di quelle norme che, invece, incarnano uno dei principali motivi della riforma,
ossia ampliare l’autonomia dei soci; per intenderci sono, principalmente, quelle
nelle quali compare la formula “se lo statuto non dispone diversamente”, oppure
“lo statuto può disporre che (…)”, ecc.
1.3.1 ADEGUAMENTI A NORME INDEROGABILI
Le disposizioni transitorie del codice civile, così come modificate dal D.Lgs.
n. 6 del 2003, all’art. 223-bis, commi 2 e 4, prevedono che le deliberazioni di
mero adattamento dell’atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni
14
BELLEZZA ENRICO, Modificazioni facoltative e adeguamenti obbligatori degli statuti, in
rivista DIRITTO E PRATICA DELLA SOCIETÀ – monografia n. 1 del Maggio 2004, pag. 26.