2
Ma la dottrina si divise subito tra i sostenitori della teoria
dichiarativa, di cui prima, e la teoria costitutiva secondo cui
l'atto
di accertamento non dichiarava bensì costituiva l'obbligazione
tributaria. Solo da questo momento erano poi applicabili le
regole civilistiche delle obbligazioni. Le prime formulazioni
delle teorie costitutive, pur continuando a spiegare l'attuazione
della norma tributaria in termini di obbligazione erano
accomunate dal fatto di escludere che essa nascesse dal
verificarsi del presupposto.( Così Ingrosso, Berliri, Allorio ).
Esse erano particolarmente sensibili al ruolo svolto
dall'amministrazione finanziaria. Erano notevoli del resto le
peculiarità dell'accertamento tributario rispetto ai rapporti
obbligatori di tipo privatistico. Basti pensare che all'epoca il
contribuente non poteva pagare, neanche volendo, prima della
notifica degli atti esattivi.
2
In effetti le teorie costitutive nacquero quando l'intervento
dell'amministrazione nell'applicazione del tributo era pressochè
generalizzato ed il contribuente non pagava spontaneamente ma
previo invito degli uffici.
2
Vedi A. Fantozzi, Diritto tributario, Torino, Utet, 1991, pag. 188.
3
In tale ottica poi si giustificava che le imposte come per es. il
bollo o quelle sugli affari, per le quali l'intervento
dell'amministrazione era del tutto eventuale, fossero del tipo
"tributi senza imposizione" rispetto alle quali l'obbligazione
nasceva col verificarsi del presupposto. Anche se le teorie
costitutive avessero come punto di comunione il fatto che
l'obbligazione tributaria nascesse con l'atto dell'amministrazione
finanziaria esse divergono per quel che riguardava l'atto da cui
nasceva l'obbligazione tributaria. Vi era infatti chi, come Allorio,
riteneva si trattasse dell'avviso di accertamento o della
dichiarazione, mentre Berliri riteneva fosse il ruolo o la
ingiunzione.
3
La constatazione della insufficienza dello schema
privatistico dell'obbligazione a spiegare l'attuazione della norma
tributaria da un lato, e la compresenza di schemi pubblicistici
dall'altro, hanno caratterizzato la fase più costruttiva dello studio
dell'accertamento tributario. Si cercò di spiegare il fenomeno
dell’obbligazione tributaria come un “rapporto giuridico di
imposta complesso” in cui andrebbero collocati ulteriori
situazioni giuridiche, quali diritti, poteri e obbligazioni
collaterali rispetto alla obbligazione tributaria vera e propria.
3
Vedi R. Lupi, Lezioni di diritto tributario, Giuffré, Milano, 1992, pag. 292.
4
Ma Potito E. contesta tale concezione affermando che essa
sarebbe possibile solo se tutte le situazioni giuridiche di
rilevanza tributaria fossero gli effetti di un unico fatto,
condizione che non si verifica quando situazioni collaterali
hanno una origine diversa da quella che genera l'obbligazione
tributaria.
4
Le teorie fin qui esposte sono state superate con la riforma del
1971/73. In effetti la reazione alle teorie costitutive e
dichiarative iniziò a partire dagli anni 60, quando ci si rese conto
della loro inadeguatezza a spiegare la molteplicità degli schemi
applicativi dei tributi. E' l'esigenza di non forzare le leggi di
imposta entro schemi precostituiti che ha spinto la dottrina ad
esaminare i diversi schemi aplicativi dei tributi e ad evidenziare
come sussistessero tributi riscossi già prima del verificarsi dei
presupposti (acconti, rimborsi).
Di conseguenza la dottrina elabora la teoria della natura
procedimentale dell’accertamento tributario, intendendo per
procedimento ogni fenomeno caratterizzato da un susseguirsi di
fasi fra loro coordinate verso il raggiungimento di un risultato.
4
Vedi E. Potito, L’ordinamento tributario italiano, Giuffré, Milano, 1978, pag 121.
5
E' bene precisare che il concetto di procedimento non può essere
paragonato a quello di fattispecie a formazione succesiva, in
quanto mentre nella fattispecie a formazione successiva si
producono effetti solo quando si si conclude il ciclo formativo,
nel procedimento ogni atto produce un suo effetto; inoltre può
atteggiarsi sia come momento finale che come momento
intermedio. Una volta verificatosi il pressupposto di fatto del
trbuto, (momento iniziale del procedimento), si susseguono una
serie di atti intermedi il cui scopo è quello di rendere leggittimo
l'atto conclusivo, che può essere rappresentato o da un avviso di
accertamento o da una decisione definitiva delle commissioni
tributarie.
5
La teoria procedimentale può essere considerata come
una riformulazione recente della teoria costitutiva contro cui si
muove la seguente obiezione e cioè la difficoltà ad individuare
l'atto principale cui ricondurre la costituzione della obbligazione
tributaria. Infatti data la molteplicità di schemi di attuazione dei
tributi si può avere una pluralità di sequenze di atti; es. per le
imposte dirette si può avere la sequenza: dichiarazione,
5
Vedi Ferlazzo-Ingrao, Procedimento di accertamento tributario, in R.G. di F., 1985, pag
103.
6
eventuale iscrizione a ruolo; sia la sequenza eventuale
accertamento, iscrizione a ruolo.
6
Si può comunque concludere, che rispetto alla problematica circa
la nascita della obbligazione, appare prevalente in dottrina la
problematica relativa all'accertamento che viene studiato sia
sotto il profilo dinamico (procedimento e relativi atti o fasi) e sia
sotto il prifilo statico ( atto di accertamento e relativi effetti ).
7
2) NATURA E FUNZIONI DELL'ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO.
Definito l'accertamento come l'insieme di atti e fatti legati in
procedimento, si giunge alla conclusione che il suo oggetto è la
determinazione qualitativa e quantitativa (an e quantum ) del
presupposto di fatto del tributo quanto più possibile oggettiva.
8
Tuttavia vi è chi ritiene che le facoltà strumentali riconosciute
alla amministrazione finanziaria non mirano ad attuare eque
imposizioni, ma ad ottenere il massimo vantaggio possibile per
lo Stato. Infatti il potere di rettifica delle dichiarazioni ha il
compito di reperire redditi sottratti a tassazione e non di
6
Vedi E.Potito, L’ordinamento..., cit., pag 70.
7
Vedi A. Fantozzi, Accertamento trib., cit, pag. 3.
8
Vedi A. Fantozzi, op. Ultima cit., pag 4
7
adeguare la tassazione alla effetiva capacità contributiva del
contribuente.
I compiti dell’amministrazione sono posti a tutela dell’interesse
del fisco e non della equità tributaria. In tal senso, il problema
relativo alla possibilità di ridurre d’ufficio il reddito o la base
imponibile avrebbe soluzione negativa. Vale a dire che l’ufficio
procede alla rettifica solo quando dall’accertamento il fisco trae
vantaggio. E ciò si evincie dalla stessa lettura dell’articolo 38
D.P.R. 600/73 laddove si specifica che “l’ufficio procede alla
rettifica delle dichiarazioni quando il reddito dichiarato risulta
“inferiore” a quello effettivo e non sussistono o non spettano, le
deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta”.
9
Le leggi di riforma del 1971-73 hanno provocato un aumento dei
contrbuenti da gestire tale da comportare la rinuncia
all’accertamento generalizzato e tale da far preferire criteri
selettivi di accertamento. In tale ottica l’accertamento tributario
attiene non più alla determinazione della base imponibile e
dell’imposta, bensì al controllo dei comportamenti imposti dalla
legge al contribuente e finalizzati alla corretta applicazione dei
tributi.
9
Vedi G. Gaffuri, Considerazioni sill’accertamento tributario, in R.D.F., 1981, pag. 538.
8
Esso può iniziare d'ufficio, può esplicarsi in rettifica della
dichiarazione, può essere parziale o occasionato da informazioni
dell'anagrafe tributaria o da altre notizie, può concludersi o meno
con un avviso di accertamento o con un atto applicativo di
sanzioni.
10
“Il controllo dei comportamenti imposti dalla legge e
finalizzati alla corretta applicazione dei tributi” che rappresenta,
essere attualmente, secondo autorevoli fonti oggetto
dell'accertamento, in una situazione di fiscalità di massa ha
fiscalità di deterrente piuttosto che di recupero di imposta
eventualmente evasa.
11
3 LIMITI DELLA FUNZIONE IMPOSITIVA
12
Nell'accertamento, inteso come atto, si rinviene un particolare
potere che può essere ricondotto alla funzione impositiva
dell'amminstrazione finanziaria. Sembra adesso opportuno
analizzare i rapporti che tale funzione vincolata ha con: i poteri
di polizia tributaria, i poteri di riscossione e i poteri sanzionatori.
10
Vedi A. Fantozzi, Diritto tributario, cit., pag 194-195
11
Vedi in tal senso R. Lupi, Lezioni..., cit., pag 157.
12
Vedi S. La Rosa, Accertamento tributario, in B.T.I., 1986, II, pag 1544 ss..
9
I poteri di polizia tributaria attengono alla effetuazione di
accessi, ispezioni e verifiche; alla disposizione di deroghe al
segreto bancario; alla acquisizione di dati e notizie presso terzi.
E' opinione comune che tali poteri siano strumentali rispetto
all'accertamento dei tributi e attribuirebbero carattere
inquisitorio a quella che viene comunemente definita fase
istruttoria del procedimento di accertamento.
Mentre le tendenze giurisprudenziali e dottrinali identificano
nell'accertamento tributario il controllo dell'operato dei
contribuenti, c'è chi ritiene che i poteri istruttori siano
preliminari ed esterni all'accertamento ed aventi una autonoma
rilevanza giuridica.
Infatti basta osservare che non sempre l'esercizio di quei poteri è
finalizzato all'accertamento tributario, che essi possono essere
esercitati nei confronti di soggetti diversi dal contribuente e
riguardo ad obblighi diversi da quelli di pagamento, che il loro
esercizio non è collegato esclusivamente alla esistenza di indizi
di evasione fiscale . Cioè in definitiva si tratta di poteri che non
sempre hanno a che fare con la giusta determinazione
dell'imposta, e pertanto non si può ricondurre all'accertamento il
controllo o l'acquisizione di conoscenze e prove.
10
All'accertamento rimane estranea anche l'attività di riscossione.
Il convincimento che la riscossione sia la fase terminale del
procedimento di accertamento trova ostacoli non solo perché la
tematica della riscossione è sganciata (per effetto degli acconti)
da quella dell'accertamento, ma anche per il carattere sempre più
specifico che il problema della riscossione assume.
13
Infine per ciò che concerne i poteri sanzionatori è ormai pacifica
la diversità dei piani su cui operano, rispettivamente, il potere
impositivo e quello sanzionatorio. Tuttavia si rileva l'esistenza di
zone di confine tra i due poteri. In particolare il potere
impositivo sembra sconfinare nel campo dei poteri sanzionatori
quando all’inosservanza di obblighi puramente formali
l’ordinamento ricollega modalità accertative di carattere
induttivo.
14
13
Vedi S. La Rosa, Caratteri e funzioni dell’accertamento tributario, in D.P.T., 1990, pag.
793 ss..
14
Vedi S. La Rosa, Accertamento tributario, cit., pag 1546.
11
4) I POTERI ISTRUTTORI
In materia di imposte dirette i poteri della Finanza sono prescritti
dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 600/1973. Essi includono la
ricerca diretta dei dati presso il contribuente attraverso gli
accessi, ispezioni e verifiche, le richieste di informazioni e
documenti da consegnare agli uffici, ed infine poteri ispettivi
anche nei confronti di terzi onde consentire l'acquisizione di dati
e notizie che si ritengono utili all'accertamento delle imposte e
alla repressione delle evasioni.
Le norme di cui prima predeterminano le informazioni e i
documenti che si possono richiedere ai privati in quanto non si
può configurare un potere generalizzato di richiedere qualsiasi
informazione a qualsiasi soggetto.
Inoltre all'amministrazione è conferita la possibilità di richiedere
“bonariamente” informazioni esulando dai poteri attribuiteli
contando quindi sullo spirito di collaborazione di chi è invitato a
rispondere. Tale facoltà trova riscontro normativo nell'articolo
39, comma secondo, e 37, comma primo, secondo cui
“l'accertamento può avvenire in base a qualsiasi atto in possesso
dell'ufficio”.
Di tali poteri se ne parla nella disciplina sull'accertamento in
quanto essi potrebbero ledere i diritti del contribuente alla
12
riservatezza ( si pensi alle deroghe al segreto bancario, alle
perquisizioni ), alla segretezza ( si pensi al segreto professionale
di avvocati, medici ecc...) e al domicilio ( si pensi alle ispezioni
presso luoghi adibiti ad abitazioni). Per tali motivi essi sono
subordinati generalmente all'autorizzazione del P.M.
Le informazioni che fossero state acquisite in violazione delle
norme che regolano i poteri ispettivi sono inutilizzabili nel
successivo atto di accertamento che potrà essere quindi
annullato, e ciò richiama la nozione di procedimento che vale ad
sottolineare la impugnabilità dell'atto finale per vizi degli atti
intermedi.
15
5) PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Il procedimento di accertamento in materia di imposte sui
redditi è disciplinato dagli articoli 31 ss. del D.P.R. 600/1973.
Tale procedimento risulta imperniato di regola sulla
dichiarazione.
L'ulteriore articolazione dello stesso prevede una attività di
controllo da parte dell'amministrazione finanziaria al fine di
verificare la veridicità dei dati dichiarati e, in caso di omessa
15
Vedi R. Lupi, Lezioni..., cit., pag. 172 ss.
13
presentazione della dichiarazione, a ricostruire il reddito da
assoggettare a tassazione.
A seguito della fase istruttoria si possono verificare due ipotesi :
a) il controllo rileva la certezza dei dati dichiarati ed in tal caso
il procedimento si arresta;
b) il controllo rileva infedeltà nella dichiarazione o addirittura,
nel caso in cui quest'ultima non sia stata presentata , la prova
della sussistenza di un reddito da recuperare a tassazione. In tal
caso il procedimento si chiude con un “avviso di accertamento”
col quale si determina la base imponibile e si liquida l'imposta
che verrà iscritta a ruolo ai fini della riscossione. In passato la
disciplina legislativa contemplava un ulteriore atto, noto col
nome di concordato, che poteva essere stipulato sia prima che
dopo l'emanazione di un formale atto di accertamento.
L'istituto, volto alla determinazione dell'imponibile operata di
comune accordo tra le due parti del rapporto, è stato
progressivamente eliminato per i sospetti di collusione che
alimentava.
16
Di recente esso è stato nuovamente introdotto.
Si può schemattizzare la tipologia degli accertamenti in materia
di imposte sui redditi così come segue:
16
Vedi P. Russo, Manuale di diritto Tributario, Giuffré, Milano, 1994, pag. 196.
14
1) accertamento in “rettifica delle dichiarazioni delle persone
fisiche” quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello
effettivo (articolo 38 D.P.R. 600/1973);
2) accertamento in “rettifica dei redditi determinati in base a
scritture contabili” ( articolo 39 D.P.R. 600/1973 );
3) “accertamento d'ufficio” nei casi di omessa presentazione
delle dichiarazioni ( articolo 41 D.P.R. 600/1973);
4) “accertamento parziale in base agli elementi segnalati
dall’anagrafe tributaria” ( articolo 41 bis D.P.R. 600/1973) con il
quale si accerta l’esistenza di un reddito non dichiarato o il
maggior reddito rispetto ad uno parzialmente dichiarato e ciò
senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice;
5) “accertamento intergrativo” ( articolo 43 D.P.R. 600/1973)
con cui gli uffici, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi, possono integrare o modificare in aumento redditi già
rettificati o accertati, notificando nuovi avvisi di accertamento.
Quanto ai metodi utilizzabili per quantificare il reddito o il
maggior reddito da assoggettare a tassazione si possono
distinguere:
a) l’accertamento analitico, che è quello che ricostruisce la base
imponibile con riferimento alle singole componenti attive e
passive del reddito;