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particolare, il Bed & Breakfast. Questo particolare servizio ricettivo consiste nell’offrire in casa
propria il pernottamento e la prima colazione; non è un impresa familiare, ma è una famiglia che
ospita dietro corrispettivo. La legge regionale pugliese che regola queste strutture è datata 21 luglio
2001, ho analizzato questa ed altre leggi del settore articolo per articolo provando a leggere le
intenzioni dei diversi legislatori, i buchi, le imprecisioni e le opportunità che queste hanno offerto
ai cittadini. L’analisi dei singoli articoli permette approfondimenti specialistici che spesso toccano
il nervo scoperto delle relazioni tra enti amministrativi in competizione tra loro per l’attribuzione di
competenze, che sono appunto definite concorrenti.
L’analisi dei dati sui flussi turistici è molto interessante. Da un lato i soggetti istituzionali ne danno
una lettura esaltante, intenti a proporre nuove soluzioni di marketing territoriale; dall’altro sono
molti i soggetti privati che ricorrono a pratiche evasive al momento della dichiarazione di presenze
e arrivi. Si rende dunque necessario non solo l’utilizzo della statistica, ma anche una chiave di
lettura politico-istituzionale ed un’altra socio-economica.
La ricchezza di un territorio quasi brullo è soprattutto nelle sue storie e nelle sue culture; l’identità
che il Salento può offrire ai viaggiatori che decidono di visitare i suoi cento paesi deve essere
continuamente arricchita e impreziosita attingendo a tutti gli strumenti che la storia permette: la
poesia di Bodini e Comi
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, la memoria orale dei suoi cittadini, i tanti monumenti ancora
abbandonati sono la fonte primaria di questa ricchezza. Per dirla alla Gadamer
3
il testo Salento può
essere continuamente reinterpretato alla luce di tutto ciò che ancora è poco conosciuto o che è del
tutto sconosciuto, ciò servirà a scoprire e a raccontare le sue tante stratificazioni.
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Due letterati legatissimi al Salento: Vittorio Bodini (1914-1970) è una figura di spicco della poesia salentina, partecipa
attivamente a molti movimenti poetici nazionali; legatissimo al Salento, non ne sopporta l’isolamento culturale. Un altro
letterato di spicco del Salento è Girolamo Comi (1890-1968 ) che tenta inutilmente di creare un’Accademia Salentina
che rimase, però isolata nel panorama culturale salentino del dopoguerra.
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Minazzi Fabio e Luca Nolasco ( a cura di), Bioetica, Globalizzazione ed Ermeneutica, FrancoAngeli, Milano, 2003 e
si veda anche Fabietti Ugo, Malinghetti Roberto e Matera Vincenzo, Dal tribale al globale. Introduzione
all’Antropologia., Paravia Bruno Mondadori, Milano, 2000.
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Capitolo 1. La legislazione sul turismo
1.1 Il servizio ricettivo base dell’offerta turistica.
È fuor di dubbio che nelle aspettative dei cittadini del Salento il turismo sia diventato negli ultimi
anni una prospettiva attraverso la quale guardare al futuro; infatti, nella sua natura di “servizio di
servizi“ questo offre più mercati nei quali poter lavorare. In particolare, fra i servizi che un
territorio può offrire, se vuole assecondare la vocazione turistica, uno è il Bed & Breakfast: la più
semplice delle strutture ricettive, che consiste nell’ospitare la notte e offrire la prima colazione
nelle proprie case. Agli inizi degli anni ‘90 nascevano in Italia, in un clima semiclandestino, i
primissimi B&B: erano dei servizi spuri che sfuggivano alle maglie dei controlli fiscali, si
confondevano con l’affitto in nero delle case vacanze ed entravano in competizione diretta, e
scorretta, con gli esercizi ricettivi ufficiali. Quest’attività è tipica del mondo anglosassone, infatti, è
nata in Inghilterra e nell’Irlanda repubblicana. Facendo le dovute differenze, anche in Italia
abbiamo avuto per alcuni periodi una ricettività in case private molto diffusa, specialmente nelle
grandi città e nei periodi di emigrazione interna: era chiamato pensionato ed ha alcuni tratti in
comune col moderno B&B, ma si differenzia da questo per il suo carattere di attività sommersa.
Gli esempi d’oltremanica evidenziano aspetti interessanti: in particolare, il B&B si è sviluppato
molto in un territorio povero come quello irlandese, che è caratterizzato da Dublino, un grosso
centro industriale ed amministrativo, e da centri minori nella campagna. Il settore turistico
irlandese, che ha fatto molto affidamento su B&B e ostelli, ha contribuito in parte a risollevare le
sorti dell’intera economia; in città e in campagna questo strumento dà l’opportunità di utilizzare la
propria abitazione come struttura ricettiva. Si crea così un forte legame con il turista che è immerso
nel territorio, nella cultura, nella lingua che lo ospita. Tutto ciò avviene senza stravolgere
l’ambiente rurale e urbano, quasi in totale assenza di interventi invasivi di edilizia turistica.
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Indubbiamente un esempio a cui guardare con attenzione, specialmente perché proviene da una
zona depressa dell’Unione Europea che, grazie ad un intelligente utilizzo dei fondi comunitari e ad
un’oculata politica culturale dell’identità, è riuscita a proporsi come una delle economie più vivaci
e più velocemente in ripresa del vecchio continente. Un’altra caratteristica che evidenzia l’origine
anglosassone di questo servizio, è il suo regime fiscale: è un’attività non soggetta ad imposizioni
fiscali proprie delle altre strutture ricettive. In Inghilterra molti college, nell’organizzare i loro corsi
di lingue per studenti stranieri, stringono accordi con alcune famiglie locali per ospitare nelle loro
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Un legame con il territorio che è riscontrabile anche in un ambito differente: l’ospedale diffuso permette moltissimi
interventi presso le abitazioni dei cittadini, utilizzano le strutture già presenti e migliorandone le potenzialità; si può
partorire in casa con tutte le garanzie di un ospedale.
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case gli studenti. Nei B&B inglesi e nord irlandesi ad effettuare i controlli sui servizi offerti sono le
organizzazioni di categoria, che si incaricano anche di redigere e pubblicare in speciali guide il
livello dei servizi di ogni singola struttura. In questo modo offrono al turista la possibilità di
scegliere la struttura più adatta alle loro esigenze; su questa particolare questione vedremo che in
Italia la situazione è differente.
1.2 La genesi di una legge.
Molti sono i provvedimenti legislativi, nazionali e locali, che hanno tentato in questi ultimi anni di
mettere ordine nell’intersettorialità turismo, ciò dimostra come questo sia considerato sempre più
importante. Si parla di intersettorialità perché il turismo è caratterizzato da una frammentazione
molto accentuata che opera su due livelli; uno riguarda la sua natura sistemica che vede operare al
suo interno un numero elevato di industrie che offrono servizi diversi: trasporti, ricezione,
ristorazione, intrattenimento e altri. Un secondo livello di frammentazione è dovuto all’altissimo di
numero di imprese di piccole e medie dimensioni.
Il B&B è la forma più semplice di ricezione turistica e non è annoverabile neanche fra le piccole
imprese. Per capire meglio come questo servizio si sia sviluppato in questi anni nel Salento, è
necessario dare uno sguardo alle diverse legislazioni che regolano il turismo in Italiane e in Puglia;
in particolare ad una specifica legge regionale: la legge della Regione Puglia n.° 17 del 24 luglio
del 2001 che istituisce e regola i Bed & Breakfast. Questa si prefigge due scopi: il primo è di
ampliare le possibilità ricettive nel territorio pugliese; l’altro scopo è di far emergere il sommerso
che caratterizza spesso il mercato degli affitti nel periodo estivo. Uno dei risultati più immediati è
stata la trasformazione in B&B di molte seconde case, al mare o in campagna, di abitazioni
storiche ma anche di semplici appartamenti; nella norma ci sono, tuttavia, alcune incongruenze che
saranno analizzate in seguito. L’applicazione di questa legge è avvenuta nell’ultimo lustro, periodo
nel quale il susseguirsi di leggi nazionali, regionali, recepimenti e provvedimenti attuativi si è
dimostrato caotico. Per capire bene il contesto legislativo nel quale è nato il fenomeno dei B&B in
Italia bisogna fare un po’ di ordine nel succedersi di interventi nel settore da parte di diversi
legislatori: la legge regionale sui B&B viene varata tra la promulgazione della legge nazionale n.°
135 del 29 marzo 2001 e quella regionale n.° 1 del 11 febbraio 2002 che ne accoglie le riforme. Il
sistema turistico pugliese è in una fase di passaggio ed è in attesa di una sistematizzazione diretta
all’organizzazione della struttura gestionale ed alla valorizzazione delle potenzialità; la legge sui
B&B è l’ultima legge applicata compiutamente, e certamente sarà modificata nel corso delle
oramai imminenti modifiche.
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1.3 La legislazione turistica nazionale e locale.
Questi mutamenti dell’organizzazione turistica a livello nazionale sono lenti, ma inarrestabili; la
legge nazionale n.°135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” è datata 29 marzo 2001,
in cinque anni non tutte le Regioni l’hanno ancora recepita e fra queste c’è la Puglia. Si tratta di
una legge quadro che ha una funzione di indirizzo sulla politica del turismo e continua quell’opera
di decentramento amministrativo iniziato negli anni ’90; nel testo il legislatore nazionale,
riconoscendo al turismo “un ruolo strategico” per la crescita economica e culturale della
Repubblica, ne delinea principi, competenze e strutture. Il coordinamento nazionale e la
rappresentanza a livello europeo spettano al Ministero dell’industria, ma la gestione è affidata alle
comunità locali, facendo riferimento alla legge n.° 59/1997 (legge Bassanini)
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, e nello specifico
alle Regioni è attribuito il ruolo di indirizzo, di programmazione e di controllo in materia di
turismo e industria alberghiera, e a Province e Comuni il ruolo di attuazione delle politiche
“intersettoriali ed infrastrutturali”. È riconosciuta un’importanza fondamentale allo sviluppo del
settore nel rispetto di standard omogenei e uniformi per tutti i tipi di servizi offerti: dalle camere
d’albergo o delle unità abitative alle professionalità turistiche; gli standard sono riferiti a parametri
europei, in una prospettiva ampia di mercato. La legge n.° 135/2001, inoltre, istituisce la
Conferenza Nazionale del turismo che riunisce i rappresentanti delle varie associazioni degli enti
locali ed è prevista a scadenza biennale, la cui convocazione spetta al Consiglio dei ministri.
Un’altra novità è il riconoscimento e la promozione dei diritti del turista, fra i quali vengono
espressamente citati il diritto ad un’informazione corretta, trasparente ed esauriente che il cittadino-
turista deve pretendere a qualsiasi livello: dalla segnaletica stradale ai pacchetti turistici, dai
trasporti al rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico.
L’art. 5 della legge è il più importante e si occupa dell’organizzazione del settore; definisce e
traccia le linee base del nuovo soggetto turistico pubblico: il Sistema Turistico Locale. Sono
definiti tali “i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti
anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di
attrazioni turistiche…”. A tal fine, vengono incentivate tutte le forme di concertazione fra enti
pubblici, privati e le associazioni di categoria che operano nell’ambito del turismo; inoltre, le
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Franco Bassanini Dal 1996 al 1998, è stato Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali nel Governo
presieduto da Romano Prodi, in seguito ha avuto altri incarichi nei governi D’Alema e Amato. In questa veste ha
avviato un complessivo programma di riforma del sistema amministrativo italiano noto come "Riforma Bassanini". A
lui si devono le due leggi fondamentali per il decentramento amministrativo e per lo snellimento dei rapporti stato-
cittadino: la n 57 del 15 marzo del 1997 ” Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.”. e la n. 127 del 15
maggio del 1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo”.
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Regioni sono obbligate a riconoscere la formazione dei nuovi STL. Il comma 4 del suddetto
articolo, stanzia anche dei finanziamenti, Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica, per il
sostegno ad una serie di iniziative quali:
l’attività di aggregazione e integrazione tra imprese turistiche;
l’innovazione tecnologica;
la riqualificazione delle imprese turistiche (marchi di qualità, certificazioni ecologiche ed
altri miglioramenti).
Il Fondo è delineato con precisione all’art. 6 con la ripartizione dei finanziamenti tra le varie
regioni e la descrizione delle modalità di questi. L’art. 5 si occupa di un altro problema importante:
quello delle professionalità del turismo, le cui associazioni di categoria da tempo reclamavano il
riconoscimento legislativo. La legge definisce e organizza le professionalità turistiche e individua
le tipologie di impresa turistica. Questa norma persegue il fine di adeguare l’industria turistica
italiana alle trasformazioni avvenute nei rapporti tra stato e amministrazioni locali nel corso degli
anni ’90; le leggi Bassanini, la modifica del titolo V della Costituzione, le modifiche alle leggi
elettorali ed il decentramento amministrativo hanno cambiato il ruolo delle Regioni, delle Province
e dei Comuni.
La Regione Puglia ha recepito la normativa nazionale con la l.r. n.° 1 del 11 febbraio 2002
modificando la legge che aveva promulgato da pochi anni (la l.r. n.° 11 del 11 Febbraio 1999) e
che era stata alla base della legge sui B&B. Il testo risponde a tutte le indicazioni della legge
nazionale; infatti, fra le funzioni dell’ Ente Regionale sono previste:
- la programmazione e il coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche;
- la promozione unitaria dell’immagine turistica regionale;
- l’organizzazione e la raccolta dei dati riguardo la domanda e l’offerta turistica;
- l’istituzione di un Osservatorio regionale sul turismo per l’elaborazione dei dati relativi;
- realizzazione di progetti speciali in collaborazione con l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo,
con altri enti pubblici, associazioni di categoria e privati.
Il recepimento della legge 135/2001 prevede la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
regionale per mezzo del riconoscimento dello strumento principale delineato dal legislatore
nazionale: i Sistemi Turistici Locali. Nel titolo III si istituisce una nuova agenzia “quale organismo
tecnico operativo e strumentale”: l’Agenzia Regionale del Turismo (ARET). Viene definita la
natura giuridica dell’Agenzia e i suoi compiti; è definibile come la figura centrale
dell’organizzazione turistica regionale, inoltre, ne viene definito l’organigramma con i ruoli di
Direttore generale e del Collegio sindacale. Un punto fondamentale è nel Titolo IV che prevede la
soppressione delle Aziende di Promozione Turistica, le APT di cui si parlerà in seguito; si tratta di