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Capitolo Terzo
I DIRITTI FONDAMENTALI NEL CONTINENTE AFRICANO
E LA CARTA DI BANJUL
3.1 Premessa.
Tentare un‟interpretazione complessiva dei diritti
fondamentali all‟interno del continente africano pone una serie di
questioni di formidabile rilievo. È necessario a questo punto
ricordare, infatti, la constatazione che soprattutto in Africa la
tematica del riconoscimento e protezione delle libertà e dei diritti
fondamentali dell‟uomo è fortemente correlata a molteplici
elementi d‟ordine materiale e ad una serie di fattori d‟indole
culturale o antropologica.
Come già rilevato nel primo capitolo di questo lavoro, le
particolarità del quadro africano impongono più che altrove che il
dato positivo e teorico-dogmatico non sia disgiunto da rilievi
empirici e dalla considerazione di un‟ampia fenomenologia
fattuale. Più precisamente, non si può ragionevolmente pretendere
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di imbastire un discorso equilibrato sui diritti fondamentali in
Africa a prescindere dal contesto extra-giuridico. Non si può
trattare il tema dei diritti prescindendo dai ricorrenti “drammi
africani” e dal profondo travaglio sociale, culturale, economico,
religioso e sanitario che attraversa in maniera tragica e incisiva
l‟intero subcontinente.
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Molte le qualificazioni negative che vengono solitamente
riservate all‟Africa: il continente dimenticato, il continente
escluso, il continente alla deriva, il luogo del non diritto, e si
potrebbe continuare ancora. E tra le tante piaghe del continente
preme richiamare subito quella dei conflitti “dimenticati”
61
che
dilaniano numerosi Paesi dell‟area sub sahariana
62
: è intuitivo che
dove sono in corso scontri armati (e soprattutto conflitti etnici
endemici) la situazione dei diritti umani è particolarmente a
rischio a dispetto della loro altisonante consacrazione sul piano
giuridico-formale.
63
60
La mancanza di fonti scritte ha a lungo alimentato l‟idea che l‟Africa a sud del Sahara
fosse un luogo di culture senza storia (e dunque di “non culture”), falso mito strumentale
agli interessi ed alla giustificazione teorica del colonialismo europeo.
61
Da qualificarsi tali in considerazione della scarsissima considerazione che dedicano loro
l‟opinione pubblica e la comunità internazionale.
62
Si va da quello del Congo ex Zaire (definito “la prima guerra mondiale d‟Africa”, che in un
misto di insurrezioni, rivalità tribali, competizione per le risorse e stragi ha fatto quasi 3,8
milioni di vittime dal 1998, qualificandosi a livello planetario come il più letale dopo la seconda
guerra mondiale) a quello non meno drammatico del Sudan meridionale (con almeno due
milioni di vite andate perdute e il permanere di ostilità religiose e tribali che hanno dato luogo
ad una terribile crisi umanitaria), passando per le lotte nell‟Uganda settentrionale. Si tratta di un
fenomeno che negli ultimi anni ha interessato in maniera e con intensità diverse altri Paesi:
Somalia, Ruanda, Sierra Leone, Liberia, Costa d‟Avorio. Sulle tipologie di conflitti e sulla loro
tendenziale diminuzione dalla seconda metà degli anni ‟90 del XX secolo in poi cfr. G.
CARBONE, L‟Africa. Gli stati, la politica, i conflitti, Bologna, Il Mulino, 2005, 84 ss.
63
Basti pensare al fenomeno tutt‟altro che infrequente dei bambini-soldato che palesa in
termini agghiaccianti la violazione di diritti umani e in particolare la carta dei diritti del
fanciullo..
70
Il campo di indagine si presenta straordinariamente affollato di
temi e fa riferimento ad una realtà assai eterogenea e segnata da
importanti processi di cambiamento politico e sociale da almeno
vent‟ anni.
L‟evoluzione recente dell‟Africa nera, spesso smarrita
nell‟indifferenza dell‟eurocentrismo, ha assistito ad eventi di
segno opposto: nell‟anno 1994 in particolare, per un verso si
assiste allo svolgimento delle prime elezioni democratiche e
multirazziali in Sudafrica e al lancio del progetto dell‟African
Reinassance
64
da parte di Nelson Mandela durante il vertice
dell‟OUA a Tunisi; e, per altro verso, all‟immane tragedia del
genocidio ruandese. Il processo di rinnovamento in atto, anche se
apre notevoli spiragli di ottimismo, è ancora lungi dall‟affrancare
il continente dalle sue molte crisi, le quali fanno sì che l‟Africa
costituisca ancora in buona misura un luogo dove le violazioni
dei diritti avvengono su larga scala e in maniera persistente.
65
In sostanza, la poliedrica realtà dei diritti in Africa, prima ancora
d‟essere considerata alla luce del contesto giuridico, che risulta
fortemente influenzato dal substrato tradizionale, va colta
sullo sfondo non solo della logica etnica e di specifiche (quanto
negative) realtà economiche, ma anche di un contesto naturale ed
64
Il Rinascimento Africano è il concetto che i popoli africani e le nazioni superino le attuali
sfide che si presentano al continente e raggiungano un rinnovo culturale, scientifico, economico,
ecc. Continua ad essere una parte fondamentale del post- apartheid.
65
Al punto da far emergere l‟interrogativo sulla compatibilità di quella realtà con i
diritti umani: impostazione evidentemente inaccettabile. Cenni al riguardo, da ultimo, in L.
MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico,
Padova, Cedam, 2003, 419 s.
71
ambientale particolarmente ostile per via dell‟operare di
perniciosi fattori quali l‟insicurezza alimentare, lo scarso accesso
all‟acqua potabile, il degrado ambientale, la diffusione di
epidemie e pandemie. In molti casi, i fattori “ambientali” o di
contesto sembrano minare le basi stesse della fisiologia
democratica e far mancare le precondizioni per il godimento dei
più elementari diritti fondamentali.
72
3.2 Il costituzionalismo africano.
Verso l’accoglimento degli African Values.
Nell‟ambito del diritto statale, interessanti studi condotti
sull‟argomento hanno già messo in luce come le Costituzioni
dell‟Africa sub-sahariana presentino cataloghi dei diritti molto
ricchi, nello sforzo evidente di pervenire ad una «diffusa
imitazione del modello liberale» nella disciplina sia dei diritti
umani che dei relativi strumenti di protezione
66
. Il loro esame
rivela, infatti, la codificazione di molteplici situazioni giuridiche
soggettive che rimandano alle consuete (per le Carte
costituzionali occidentali) libertà sia negative sia positive. La
tutela talvolta accordata a particolari situazioni (come ad esempio
quelle relative al diritto ad un ambiente salubre e
all‟accentuazione di libertà e doveri di natura collettiva) non è
sufficiente tuttavia a conferire una generale impronta di
originalità al riconoscimento ed alla garanzia costituzionale dei
diritti a sud del Sahara.
67
66
V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive e tensioni aperte nei Bills of Rights delle
Costituzioni africane alle soglie del terzo millennio, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
1999, 134 ss.
67
Relazione presentata al XVII Colloquio biennale AIDC (Global Law vs. Local Law, Brescia
maggio 2005): La promozione dei diritti nello spazio dell’Africa sub-sahariana, di Romano
Orrù (Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato nell‟Università degli
studi di Teramo).
73
I principali elementi di deviazione dei cataloghi africani rispetto
ai canoni delle codificazioni costituzionali dei diritti nelle
democrazie occidentali possono essere ricondotti sostanzialmente
a tre profili:
Il primo è rappresentato dall‟emergere, in taluni casi, di
problematici rapporti tra le diverse situazioni giuridiche di
vantaggio con i diritti a sfondo economico ed in specie con il
diritto di proprietà
68
. Il secondo rimanda alla sovrabbondanza di
ipotesi limitative o derogatorie rispetto all‟esercizio ed al
godimento dei diritti fondamentali
69
. L‟ultimo concerne
l‟esorbitante apertura dei cataloghi costituzionali africani ad una
fonte esterna (internazionale, sovranazionale o di diritto
comparato) con la funzione di giustificarne il loro fondamento,
interpretarlo o addirittura integrarlo
70
. Un fenomeno tutt‟altro che
infrequente nella storia del costituzionalismo africano è
rappresentato dal fatto che si son dovuti attingere da fonti di
matrice occidentale i principi fondamentali posti alla base del
processo di codificazione delle costituzioni nazionali. Si tratta di
un‟esportazione della tecnica di codificazione e di fissazione dei
principi fondamentali all‟interno delle costituzioni africane,
attraverso un modus operandi di positivizzazione dei diritti non
tipicamente africano.
68
V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive, cit., 160.
69
L. MEZZETTI, Teoria e prassi, cit., 421. Nella stessa linea di analisi cfr. V. PIERGIGLI,
Tendenze evolutive, cit., 141, secondo la quale le regolamentazioni in parola «si traducono o
rischiano concretamente di tradursi nello svuotamento del diritto solennemente sancito».
70
R. ORRÙ, I diritti e le libertà fondamentali dell‟uomo in Africa tra consacrazione
costituzionale e garanzia sovranazionale, Giuffrè, 2002
74
Deve essere riconosciuta dunque l‟inidoneità dell‟elemento
costituzionale in sé e per sé quale fattore utile ai fini di una piena
e sicura lettura della realtà dei diritti umani in Africa. Il problema
fondamentale dei cataloghi dei diritti africani, evidentemente, non
attiene né alla loro completezza (da valutarsi anche in rapporto
alle caratteristiche specifiche delle realtà nelle quali sono calati),
né alla loro precisione o raffinatezza tecnica, quanto piuttosto al
nodo della effettività e, quindi, della loro concreta giustiziabilità
sullo sfondo di molteplici problematiche “di contesto”.
Ad ogni modo, preme rimarcare l‟ampia disciplina oggi riservata
da un buon numero di testi costituzionali a livello internazionale,
per un verso, ai doveri e, per altro verso, ai diritti collettivi di cui
sono titolari non solo gli individui ma anche i popoli. Questo
aspetto può essere assunto quale indicatore di uno sforzo di
sintonizzare la recezione positiva dei diritti con la cultura
africana.
Su un piano strettamente normativo, appare evidente l‟influsso
esercitato a tal proposito dalla Carta Africana dei diritti dell‟uomo
e dei popoli del 1981. Lo sforzo incarnato dalla Carta in ordine
all‟abbozzo in termini positivi di una “filosofia africana dei
diritti” che si iscrive nell‟orizzonte della modernità giuridica e
della realtà post-coloniale finisce per avere considerevoli
ripercussioni sugli ordinamenti statali africani
71
. In una
prospettiva d‟ampio respiro, la Carta può essere considerata
71
V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive, cit., spec. 149 s. e 152.
75
l‟elemento di snodo fondamentale di un meccanismo di
trasmissione di principi e regole dalla forte valenza assiologica,
che procede secondo un moto circolare
72
. Più precisamente, tale
circolarità muove dall‟ “ordinamento” tradizionale (impostato
soprattutto sui suoi valori di fondo di indole comunitaria), va in
direzione dell‟ordinamento internazionale su scala regionale
(dove ha luogo una “recezione” nella Carta africana del 1981) e
finisce per ricadere (attraverso la “traduzione” in termini positivi
degli african values) sugli ordinamenti costituzionali statali
73
(la
cui matrice originaria ha caratteri quasi del tutto esogeni rispetto
alla realtà africana). Tra gli elementi “alla base” (o, a seconda dei
punti di vista, “agli estremi”) del descritto moto – la cultura
tradizionale e il diritto costituzionale nazionale – v‟è stata a lungo
una scarsa influenza reciproca, proprio perché il modello
costituzionale è stato tratto aliunde (e, non di rado, imposto di
fatto): solo nel quadro dei cicli costituzionali più recenti,
all‟interno dei quali emerge la tendenza alla ricerca di tratti di
originalità, talune Costituzioni danno rilevo al diritto tradizionale
(emblematico a tal proposito è il caso del Sudafrica).
74
Va ancora osservato che la “generalità” dei testi costituzionali
africani presenta clausole di apertura alla dimensione
72
Relazione presentata al XVII Colloquio biennale AIDC (Global Law vs. Local Law, Brescia
maggio 2005): La promozione dei diritti nello spazio dell’Africa sub-sahariana, di Romano
Orrù,
73
V. PIERGIGLI, Tendenze evolutive, cit., 137 s.
74
La cui Costituzione del 1996 riconosce le posizioni giuridiche di vantaggio radicate nella
customary law solo «to the extent that they are consistent with the Bill» e impone agli organi
giudiziari «when developing the […] customary law» di promuovere comunque «the spirit,
purport, and objects» dei diritti e delle libertà costituzionalmente sanciti (art. 39.2-3).
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sovranazionale ed internazionale tali da renderli particolarmente
permeabili all‟accoglimento degli african values.
In sostanza, se è vero che il più recente costituzionalismo africano
mira alla valorizzazione dell‟identità africana ed è particolarmente
attento alla promozione dei diritti umani, è anche vero che tutto
ciò si traduce non nell‟abbandono degli schemi concettuali
occidentali sulle libertà e i diritti fondamentali, ma nel tentativo,
per un verso, di rendere compatibili con detti schemi alcuni degli
elementi della tradizione e, per altro verso, di orientare in maniera
più consonante con gli african values lo sviluppo dei diritti di
matrice occidentale, grazie anche alle riflessioni della dottrina e
all‟attività degli organi di giustizia costituzionale, che in svariati
ordinamenti africani – oltre al caso del Sudafrica, si può citare, tra
gli altri, quello del Benin
75
– stanno assumendo un ruolo di un
certo rilievo.
76
75
A. ROTMAN, Benin‟s Constitutional Court: An Institutional Model for Guaranteeing
Human Rights, in Harvard Human Rights Journal, 2004, 281 ss.
76
Relazione presentata al XVII Colloquio biennale AIDC (Global Law vs. Local Law, Brescia
maggio 2005): La promozione dei diritti nello spazio dell’Africa sub-sahariana, di Romano
Orrù,