1. LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA: PROFILO STORICO E
GIURIDICO; STRUTTURA DELL’ENTE
1. 1. “UN PATRIMONIO PER UNO SCOPO”: LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
Le Fondazioni di origine bancaria nascono negli anni Novanta a seguito della legge di delega 218 del 30
luglio del 1990 (c. d. legge Amato) e del connesso d.lgs 356/90 che ha portato a una fondamentale
scissione tra l’attività creditizia e quella filantropica delle Casse di Risparmio e delle Banche dei Monti di
Credito su pegno.
Tuttavia, la separazione tra Ente pubblico/Azienda bancaria, prevista da questa legge, non ha
inizialmente risposto alle attese di quest'ultima come sperato. Per questo motivo un nuovo intervento
legislativo, la Direttiva Dini del 18 novembre 1994, ha mutato il quadro d’azione delle Fondazioni
bancarie mediante la disciplina di alcuni aspetti della loro attività. In particolare, il nuovo assetto
normativo ha costituito in primis un soggetto nuovo che si distingue per la preoccupazione di “garantire
l'autonomia giuridica degli Enti Fondazione”
1
e fornisce alcune indicazioni relativamente a organi e
funzioni. Inoltre ha prospettato a questa tipologia di Enti l'opportunità di una distinzione delle
competenze tra Consiglio e Comitato Esecutivo “con affidamento al primo di compiti di supervisione,
indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente”
2
.
Il dibattito ininterrotto intorno alla prospettiva di una nuova modifica del sistema creditizio ha poi
portato, nel gennaio del 1998, alla pubblicazione della legge di riforma per il “riordino della disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti (…)”
3
(Legge Ciampi). Il fine di tale nuova disciplina si incarna
nella riaffermazione dell'autonomia statutaria e gestionale degli enti e nel ritorno delle Fondazioni
bancarie al diritto privato e quindi alla società civile da cui hanno avuto origine. Se questa ultima
riforma – conclusa con l'approvazione degli statuti da parte dell’allora Ministero del Tesoro, oggi
Ministero dell'Economia e delle Finanze: “le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale” (art. 2 d.lgs 153/99) ― sembra poter metter fine
al processo di trasformazione dell’impianto normativo disciplinante le Fondazione bancarie, l’art. 11
della finanziaria del 2002 ha nuovamente rimescolato le carte, poiché lesiona l’essenza stessa della legge
Ciampi mettendo in discussione sia la natura privatistica delle Fondazioni, sia la loro autonomia
gestionale.
4
A questo punto le Fondazioni hanno in più occasioni espresso contrarietà in merito
all'intervento del legislatore, godendo dell'appoggio di buona parte del mondo della cultura, del no-
profit, delle organizzazioni internazionali e dello stesso mondo politico. Si è giunti così alla redazione di
1
Cfr. Storia in http://www.fondazionecarispe.it/
2
Ibidem.
3
Legge di delega n. 461/98 (c.d. legge "Ciampi").
4
Cfr. Evoluzione normativa in http://www.acri.it/3_fond/3_fond0005.asp
3
un manifesto che chiede di confermare per le Fondazioni il ruolo sussidiario e non sostitutivo di quello
pubblico. A seguito del ricorso delle Fondazioni, il Tar del Lazio “ha ravvisato la sussistenza di profili
di illegittimità costituzionale nel citato art. 11 e, con l'ordinanza n. 803/2003, ha disposto la remissione
degli atti alla Corte Costituzionale per verificarne la coerenza con il dettato costituzionale”
5
. La Corte
costituzionale pertanto, nelle sentenze 300 e 301 del 29 settembre 2003, ha finalmente sancito la natura
delle Fondazione bancarie come “persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e
gestionale”
6
.
Oggi le Fondazioni di origine bancaria sono 88, distribuite su tutto il territorio nazionale, ma con uno
sbilanciamento a favore del centro-nord del paese
7
. Dispongono di cospicui patrimoni, che investono in
varie, feconde attività di utilità sociale tramite sia progetti propri, sia realizzati da terzi, privati e
pubblici, purché senza fine di lucro.
Tali Enti raccolgono l’eredità delle attività di utilità pubblico-sociale delle originarie Casse di Risparmio.
Sarà utile ricordare che le Casse di Risparmio, infatti, sorsero alla fine del XVIII secolo, per rispondere
all’esigenza di assistere le classi meno abbienti e di promuovere la cultura del risparmio. Nel contempo
le Casse di Risparmio fin dal loro primo apparire si contraddistinsero per azioni di natura filantropica.
Attualmente, le Fondazioni bancarie rientrano quindi nel cosiddetto “terzo settore”: quello del no-
profit. È bene ricordare che si intende con questo termine “una categoria concettuale che include:
Fondazioni, enti di tipo associativo o cooperativo non operanti in una logica di profitto”
8
. L'aspetto
quindi che accomuna tutti gli enti non profit è “il divieto tassativo di distribuire gli utili”
9
.
Se questo concetto può aiutare a comprendere la natura delle Fondazioni, di origine bancaria e non,
tuttavia sembra ancor più pregnante la definizione che riporta Giuliano Segre, presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia: “la Fondazione è ‘un patrimonio per uno scopo’
intendendo – in origine – una figura giuridica che si separa dal suo naturale titolare per assurgere ad
autonomo soggetto giuridico proprietario di se stesso, indirizzato pero a un fine lasciatogli dall’antico
proprietario come unica ragione di vita (…)”
10
In particolare, incanalandosi nello specifico delle
Fondazioni bancarie, Segre osserva: “la generica definizione archetipale [un patrimonio per uno scopo]
si è dunque evoluta nella seguente formula: un patrimonio – originariamente costituito dal capitale
sociale dell’impresa bancaria trasformata volontariamente in società per azioni e successivamente
misurato dalle trasformazioni che il patrimonio originario ha assunto – indirizzato al duplice scopo di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, da raggiungersi operando in determinati
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ben 77 di questi enti si concentrano al centro-nord. Cfr. Giuseppe Guzzetti, Introduzione, in Fondazioni Bancarie e Cultura, un
impegno di valore, Sperling & Kupfer, 2006, p. 2.
8
Cfr. voce di glossario in vvvv.acri.it
9
Ibidem.
10
Giuliano Segre, Le Fondazioni nelle politiche culturali, in Fondazioni Bancarie e Cultura:, cit., p. 38.
4
settori – definiti dalla legge – nei quali deve essere prioritariamente indirizzata l’attività della
Fondazione”
11
.
Tali settori, entro i quali le Fondazioni bancarie operano, sono quelli dell’educazione, istruzione e
formazione; ricerca scientifica; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sanità; arte, beni e
attività culturali; attività di tutela e ausilio alle fasce più deboli.
Per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento, tali enti sono disciplinati dallo statuto, che è
parte integrante dell’atto fondativo.
1. 2. LA STRUTTURA DELL’ENTE
La Fondazione Carispe, in particolare, nasce in seguito al conferimento, ai sensi della Legge Amato e
del D. L. 335/90 dell’azienda bancaria nella costituita Cassa di Risparmio della Spezia Spa
12
. Stabilisce in
proposito l’art. 1 dello statuto dell’ente: “ La Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, denominata
anche Fondazione Carispe e di seguito denominata Fondazione, rappresenta la continuazione ideale
della Cassa di Risparmio della Spezia, istituita con Sovrano Rescritto del 28 giugno 1842 (…). La
Fondazione ha sede legale in La Spezia e durata illimitata”
13
.
La sua natura è quella di “persona giuridica privata senza fine di lucro”
14
viene disciplinata dallo
Statuto, in accordo con le leggi vigenti e persegue finalità di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico. Il territorio di suo riferimento è quello della provincia della Spezia e dell’area
lunigianense.
15
La Fondazione si prefigge di essere punto di riferimento per la sua comunità e volano dello sviluppo
economico del territorio. A tal fine ha instaurato un rapporto di tipo osmotico con esso, intessendo una
rete di vivaci relazioni e collaborazioni con gli altri enti e con le istituzioni presenti nella zona.
L’ente, infatti, ha definito nel Documento di Programmazione Pluriennale “gli indirizzi strategici, gli
obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità d’azione (…)”
16
nonché i settori e le modalità di
intervento, ma promuove al tempo stesso annualmente un incontro con gli Enti locali territoriali al fine
di raccogliere utili suggerimenti
17
.
Nelle indicazioni dell’assetto organizzativo delle Fondazioni fornite dall’art. 1 della legge 461 /98 si
ritrova la previsione dell’inserimento di un Organo di Indirizzo, di uno di Amministrazione e di uno di
Controllo.
11
Ibidem, p. 40.
12
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Bilancio di Missione 2006, Società editrice Bonaparte, La Spezia, 2007, p. 9.
13
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Statuto, articolo 1 “Denominazione, sede e durata”, comma 1.
14
Ibidem, art. 2 “Natura e disciplina”, comma 1.
15
Ibidem, art. 3 “ Finalità e settori d’intervento”.
16
Ibidem, art. 5 “Programmazione delle attività”, comma 1.
17
Ibidem, art 5 “programmazione delle attività” comma 2.
5
Nel dettaglio, gli organi che costituiscono la Fondazione Carispe secondo l’art. 10 dello Statuto sono: il
Consiglio di Indirizzo; il Presidente della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio
Sindacale; il Direttore Generale
18
.
Il Consiglio di Indirizzo si compone di diciotto membri e dura in carica sei anni. Raccoglie all’interno di
sé personalità proposte da tutti i più importanti enti del territorio ( Presidente della Provincia e Sindaco
della Spezia, Vescovo della Diocesi della Spezia, Presidente della C.C.I.A.A della Spezia, Sindaci di
Aulla Pontremoli e Fivizzano…) ed esperti nei settori di intervento della Fondazione
19
. Si occupa
principalmente di approvare lo Statuto e i regolamenti da esso previsti, di approvare il documento
programmatico pluriennale e i suoi aggiornamenti annuali, di deliberare l’esercizio da parte dell’Ente di
attività di impresa concernenti i settori d’intervento e di approvare i bilanci. Inoltre definisce gli
indirizzi della gestione del patrimonio e cura sia la nomina dei consiglieri che l’elezione del Presidente e
del vice presidente della Fondazione, nonché la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio sindacale. Può infine, qualora lo ritenga necessario, nominare apposite
Commissioni temporanee o permanenti per lo svolgimento di attività specifiche.
20
Il Presidente viene eletto all’interno dei componenti del Consiglio di Indirizzo e la sua carica decade alla
scadenza del Consiglio che lo ha eletto. Presiede al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di
Indirizzo, ma non ha in quest’ultimo diritto di voto
21
.
Il Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati, come chiarito sopra, dal Consiglio di
Indirizzo, dura in carica tre anni dalla nomina. Provvede, tra le altre cose, a definire i programmi delle
attività istituzionali in linea con quanto stabilito nel documento programmatico; predispone il bilancio
preventivo e consuntivo della Fondazione; delibera progetti e finanziamenti; esercita attività di proposta
per orientare le decisioni del Consiglio di Indirizzo
22
.
Il Direttore Generale provvede al coordinamento e all’organizzazione di tutte le attività della
Fondazione per le quali si avvale del personale e degli uffici dell’Ente. Partecipa inoltre alle riunioni dei
Consigli di Amministrazione e di Indirizzo e delle Commissioni, senza però esercitarvi il diritto di voto.
La sua nomina dura tre anni, al termine dei quali può essere confermato
23
.
Infine il Collegio Sindacale è organo di controllo della Fondazione: “ è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo che li sceglie fra coloro che sono in
18
Ibidem, art. 10 “Organi della Fondazione”.
19
Ibidem, Capo Secondo “Consiglio di Indirizzo”, art. 11 “Composizione”.
20
Ibidem, Capo Secondo “Consiglio di Indirizzo”, art. 17 “Competenze”.
21
Ibidem, Capo Terzo “Presidente della Fondazione” art. 20 “Nomina”; art. 21 “Funzioni”.
22
Ibidem, Capo Quarto “Consiglio di Amministrazione”, art. 23 “ Composizione, nomina e durata in carica”; art. 27
“Competenze”.
23
Ibidem, Capo Sesto “Direttore Generale”, art. 35 “Direttore Generale”.
6
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l’esercizio di funzioni di
controllo nelle società con azioni quotate in borsa”
24
.
I settori di intervento dell’ente sono: arte attività e beni culturali; educazione, istruzione e formazione;
salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa; patologie disturbi psichici e mentali; assistenza agli
anziani; volontariato, filantropia, beneficenza e attività sportiva.
Negli ultimi anni vi è stato un incremento delle risorse sia per il settore arte, attività e beni culturali,
che per quello dell’assistenza agli anziani, mentre si è assistito a una stabilizzazione per quanto riguarda
educazione istruzione e formazione e le patologie legate a disturbi psichici
25
.
Nel prossimo capitolo si analizzerà in dettaglio il rapporto che intercorre tra la Fondazione Cassa di
Risparmio della Spezia e la cultura.
24
Ibidem, Capo Quinto “Collegio Sindacale”, art. 30 “Composizione, durata del mandato e cessazione della carica.”.
25
Cfr. Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Bilancio di Missione 2006, cit., p. 13.
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