Concetto di costo standard nel federalismo fiscale
Le linee guida della legge delega sono da ricondurre a cinque caratteristiche principali: prima di tutto il testo persegue la realizzazione di principi largamente condivisibili come la responsabilità, l’autonomia e la solidarietà; in secondo luogo si prevede il superamento del criterio della spesa storica in favore del nuovo sistema basato sui costi e fabbisogni standard; è inoltre prevista una divisione tra il federalismo regionale e locale, che comporta un diverso modello di perequazione; poi vi è la caratteristica che più si discosta dallo schema tradizionale del federalismo, ossia la centralità dello Stato nella definizione del sistema tributario per ogni livello di governo; infine è previsto un periodo transitorio di cinque anni in cui attuare il progressivo superamento della spesa storica a favore dei costi standard. Il contenuto del testo ha ancora carattere generale, ma con i decreti legislativi previsti all’articolo 2, il nuovo sistema fiscale avrà un quadro molto più preciso. Di questi sono stati emanati quelli riguardanti la materia del federalismo demaniale, quello che disciplina i fabbisogni standard dei Comuni e delle Province, quello relativo a Roma Capitale e, ultimo cronologicamente, il decreto relativo all’autonomia regionale/provinciale e alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nella sanità. E’ in via di definizione invece il decreto riguardante la definizione dei meccanismi di premialità e sanzione nei confronti delle amministrazioni che non rispettano gli obiettivi imposti dal nuovo sistema di finanza pubblica. La completa attuazione del federalismo sarà però rinviata a numerosi provvedimenti amministrativi applicativi (ne occorrono diciotto solamente per il decreto relativo al federalismo municipale).
Alla fine del processo di attuazione sarà quindi possibile dare dei giudizi concreti sul contenuto di questa grande riforma. Nel frattempo però c’è da ricordare che il federalismo fiscale è un assetto istituzionale complicato, costoso e di non facile organizzazione, utile a unire società fortemente divise o, come nel nostro caso, economicamente scisse. Pertanto non si può pensare di realizzare tale sistema senza dover sostenere dei costi, e questo deve essere ben chiaro a tutti i contribuenti. Inoltre, la buona riuscita della riforma non è assicurata. Sono ancora molti infatti i punti che scatenano il dibattito nel mondo politico, come per esempio la corretta individuazione dei costi standard, elemento su cui è incentrata tutta la riforma. La loro definizione è stata proposta da molti, ma la più corretta corrisponde al costo di riferimento della produzione, di un bene o di un servizio, nella condizione di migliore efficienza ed utilità. Il vero problema dei costi standard è invece quello di trovare il giusto metodo statistico-matematico per calcolarli, e allo stesso tempo creare una rete capace di raccogliere dati statistici affidabili e veritieri. Anche il decreto 68/2011 relativo all’individuazione dei costi standard nel settore sanitario non chiarisce il loro calcolo concreto, scatenando dubbi sul fatto che l’attuale classe politica non abbia assolutamente idea di come legiferare su questo spinoso argomento. Il sistema di raccolta dei dati dovrà basarsi per forza sulle dichiarazioni delle Regioni, le quali non sempre hanno a disposizione le informazioni degli anni precedenti. Sono da evitare inoltre dichiarazioni opportunistiche da parte di quelle Regioni che avrebbero interesse a fornire dati falsi per poter usufruire di fondi perequativi, o addirittura per evitare di contribuire a finanziare tali fondi.
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