Definizione di SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera)
La scheda di dimissione ospedaliera, istituita con Decreto Ministeriale 28/12/1991, costituisci una rappresentazione sintetica della cartella clinica, finalizzata a consentire una raccolta corrente, economica e di qualità controllabile di alcunetra le informazioni contenute nella cartella stessa; essa contiene tutte le informazioni necessarie e sufficienti per classificare secondo il sistema DRG ciascun caso trattato negli istituti di ricovero e, quindi, per individuare la relativa tariffa.
A tale riguardo si rammenta che, ai sensi del citato decreto, la SDO costituisce parte integrante della cartella clinica, della quale assume la medesima rilevanza medico-legale, e che, conseguentemente, è un atto pubblico, dotato di rilevanza giuridica, la cui corretta compilazione obbliga la responsabilità del medico.
La SDO corrisponde ad un singolo episodio di ricovero che comprende l’intero periodo di degenza presso un istituto di cura. Ne segue che gli eventuali trasferimenti interni del paziente da una divisione all’altra dello stesso istituto di cura non comportano la sua dimissione e successiva riammissione; il numero identificativo, caratteristico di ciascuna cartella clinica e della relativa scheda di dimissione, deve essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni allo stessa struttura.