Definizione di Rischio di contagio
Il rischio definito “di contagio” attiene alla possibilità che problemi insorti in alcune componenti del conglomerato finanziario possano, nel concreto, compromettere la stabilità del resto del gruppo, incrinando la fiducia del mercato sulla solidità delle altre componenti.
Una crisi localizzata presso un’impresa o un’area di attività potrebbe, ad esempio, estendersi all’intero gruppo, causando, in questo modo, una crisi generale del conglomerato finanziario; ovvero, potrebbe, addirittura, avere riflessi negativi sull’intero sistema finanziario: in questo caso, si assisterebbe al “passaggio” da un rischio di contagio ad un vero e proprio rischio sistemico.
In realtà, ciò che, di fatto, determina il rischio di contagio è la presenza, tra le varie imprese facenti parte del conglomerato, delle c.d. operazioni infragruppo (ad esempio, partecipazioni reciproche, prestiti, garanzie e impegni forniti o ricevuti da altre imprese del gruppo; acquisto o vendite di attività da o ad altre imprese del gruppo; trasferimento di rischi attraverso la riassicurazione; etc.).
Queste operazioni sintetizzano il grado di integrazione, sia operativa che strategica, esistente tra le varie imprese del conglomerato.
Esse non rappresentano, di per sé, una fonte di rischio, poiché possono facilitare le sinergie fra le componenti del gruppo; diventano, invece, “rischiose” quando: compromettono la solvibilità, la liquidità e la redditività di singole imprese del gruppo; determinano un trasferimento di capitali e di reddito tale da arrecare pregiudizio agli interessi della clientela; siano in grado di compromettere la stabilità del gruppo e, a causa della tendenza propria delle strutture conglomerali ad assumere grandi dimensioni e ad operare sui mercati internazionali, dell’intero Sistema finanziario.
Queste particolari operazioni, dunque, sono causa di preoccupazioni per le Autorità di vigilanza, poiché possono comportare variazioni nella situazione patrimoniale delle imprese.
Infatti, in un conglomerato finanziario, il soggetto economico controllante, grazie al suo potere di influenza sulle società controllate, può utilizzare questo tipo di operazioni per nascondere situazioni compromettenti per la solvibilità dell’intero gruppo.
Pensiamo, ad esempio, a tutte quelle operazioni di trasferimento di capitale di rischio presso imprese che ne siano carenti, senza che ciò comporti un rafforzamento della situazione patrimoniale complessiva del gruppo.
Questo tipo di operazioni rientra nell’ambito di quelle che incidono direttamente sul patrimonio netto delle imprese coinvolte; esistono, poi, operazioni infragruppo che vanno ad incidere indirettamente sul patrimonio netto delle imprese, cioè attraverso i risultati economici delle stesse, soprattutto se non realizzate a condizioni di mercato.
Ad esempio, è possibile, attraverso un’operazione di compravendita immobiliare infragruppo, realizzata ad un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato, accrescere gli utili d’esercizio dell’impresa alienante e, quindi, attraverso l’accantonamento a riserva di tali utili, aumentare il patrimonio netto.
Simili operazioni possono compromettere la solidità patrimoniale del conglomerato ed è per questo che sono state oggetto di un’attenta analisi in sede di discussione a livello internazionale.
Il Joint Forum ha riconosciuto, infatti, che le esposizioni infragruppo costituiscono un forte potenziale di contagio tra le diverse componenti del conglomerato e che le Autorità di vigilanza devono essere regolarmente informate sulla totalità di tali transazioni.
Da parte di alcuni, addirittura, si auspicano rimedi più radicali, quali limiti su tali transazioni o addirittura il divieto di effettuare questo tipo di operazioni, qualora comportino un rischio eccessivo per le imprese vigilate coinvolte.
In particolare, secondo il Joint Forum, le Autorità di vigilanza devono: attivarsi, direttamente o attraverso le imprese vigilate, perché i conglomerati finanziari adottino idonee procedure di gestione delle operazioni infragruppo, comprese quelle di imposizione di limiti di vigilanza a tali operazioni, se necessario; controllare regolarmente questo tipo di operazioni, attraverso comunicazioni periodiche o altri strumenti; incentivare la loro trasparenza; cooperare per individuare i problemi comuni e coordinare gli interventi di vigilanza relativi alle operazioni infragruppo.
Dunque, è fondamentale l’esercizio di una vigilanza generale su questo tipo di operazioni da parte delle Autorità di vigilanza, in quanto prescindere dalla loro considerazione significherebbe non dare rilievo ad un elemento che può spiegare la situazione finanziaria del conglomerato nel suo complesso e, di conseguenza, avere a disposizione dati non corretti.
di Andrea Mione