Definizione di Pubblica Utilità
L’art. 42 della Costituzione Repubblicana recita al 3° comma: “La proprietà privata può essere […] espropriata per motivi di interesse generale”. Il quinto emendamento della Costituzione americana contiene a sua volta una norma di eguale tenore, che indica con public use, l’equivalente dei “motivi di interesse generale” della nostra carta costituzionale. Le nostre fonti legislative inoltre, utilizzano preferibilmente l’espressione “pubblica utilità” o “pubblico interesse” anziché “interesse generale”.
Sia i motivi di interesse generale che il requisito del public use costituiscono il principale baluardo a difesa della proprietà privata in quanto circoscrivono l’ambito di operatività dell’istituto dell’espropriazione ai soli casi in cui questo serva a perseguire un fine giudicato utile per la collettività.
La dottrina giuseconomica si è sforzata soprattutto di indicare, in maniera puntale e precisa, i confini che permettono di qualificare un progetto come di “pubblico interesse”.