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Trattato Italia-Usa di assistenza giudiziaria
Il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Stati Uniti rappresenta uno dei primi strumenti diplomatici stipulati in materia di assistenza giudiziaria da un Paese del "Common Law".
L'articolo 1, sotto la rubrica «Obbligo di concedere assistenza», stabilisce per le due parti contraenti l'impegno a prestarsi reciproca assistenza per le «istruttorie e i procedimenti penali».
Al comma 2 sono invece elencati gli atti che potrebbero essere richiesti nell'ambito della Convenzione, ad esempio ricerca di persone; notifica di documenti; richiesta di perquisizioni; escussione di testimoni; trasferimenti di persone; confisca e sequestro di beni. Inoltre l'articolo 2 prevede che le comunicazioni tra le autorità giudiziarie dei due Paesi avvengano per il tramite di autorità centrali.
L'articolo 3, comma 1, elenca i quattro requisiti essenziali del contenuto delle richieste di assistenza in genere che sono:
a) individuazione dell'autorità che conduce l'istruttoria o il procedimento cui si riferisce la richiesta;
b) l'indicazione dell'oggetto e natura dell'istruttoria o del procedimento;
c) la descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere;
d) l'indicazione del motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento degli atti sono richiesti.
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