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Sedi separate per i processi a carico di minorenni

22 settembre 1929

Con la circolare n.2236, il Guardasigilli Alfredo Rocco dispone che in dieci capoluoghi di corte d'appello funzionino sezioni apposite dei tribunali ordinari a cui il procuratore generale presso la corte d'appello possa rimettere, discrezionalmente, l'istruttoria ed il giudizio nei confronti di soggetti infradiciottenni – sempre che non siano presenti imputati di maggiore età – così facilitando, per reiterazione di esperienze, la specializzazione dell'organo.
Si dispone, inoltre, che i dibattimenti a carico dei minori degli anni diciotto debbano possibilmente tenersi «in sedi separate e lontane dagli edifici in cui si giudicano imputati maggiorenni, allo scopo di evitare contatti non giovevoli per i piccoli giudicabili e la stessa loro permanenza negli affollati ambulacri dei palazzi di giustizia».
Non si può ancora parlare di riforma, ma si tratta indubbiamente di un ulteriore passo, assai significativo, verso più concrete realizzazioni di ordine istituzionale.

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