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La legge-quadro sulla formazione professionale
La legge-quadro sulla formazione professionale, n. 845, completando la disciplina del settore, sancisce una concezione nuova ed una diversa gestione degli interventi. Viene definito, più precisamente, il rapporto con il sistema scolastico; alla scuola spetta il compito di fornire la preparazione culturale di base, alla formazione professionale quello di avviare al lavoro attraverso l'intervento delle Regioni e dei privati.
Il nuovo compito attribuito alla formazione professionale è fare da ponte tra scuola e lavoro ed aggiornare e riqualificare i lavoratori. Strumento di servizio delle politiche dell'occupazione, la formazione va svolta «nel quadro degli obiettivi della programmazione economica».
La legge 845 prevede che le Regioni predispongano programmi pluriennali e piani annuali di attuazione delle attività che assicurino la partecipazione degli enti terzi interessati, in armonia con l'evoluzione della occupazione e delle esigenze formative e con il concorso delle forze sociali. La legge riconosce alle Regioni il ruolo ed il compito di rilevare sistematicamente gli interventi, attraverso strutture proprie e dello Stato. Nell'ambito delle modalità gestionali, la legge definisce la presenza parallela di interventi pubblici e privati, chiarendo i vincoli e le condizioni al finanziamento pubblico per le iniziative promosse e realizzate dai privati. Le Regioni sono l'attore primario nella programmazione e gestione amministrativa dell'ampio ventaglio di iniziative che rientrano nella formazione professionale iniziale e continua, per tutti i livelli formativi.
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