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La disciplina del lavoro a domicilio
La legge n. 877, recante «Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio», disciplina questo tipo di lavoro. Essa definisce lavoratore a domicilio il soggetto che, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio, eventualmente con l'aiuto dei membri della sua famiglia, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori.
Il comma 2 dell'art. 1 stabilisce che la subordinazione, in deroga all'art. 2094 del codice civile, ricorre allorché il prestatore di lavoro è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore riguardanti le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente. Il rapporto intercorrente tra le parti resta, di conseguenza, un rapporto di lavoro subordinato, con poteri direttivi, di vigilanza, disciplinari e di controllo dell'imprenditore, e con subordinazione tecnica e funzionale del lavoratore.
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, ma non quelle relative alle integrazioni salariali, vigenti per i lavoratori subordinati che prestano la loro opera in azienda.
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