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Il produttore responsabile dei danni cagionati dal prodotto

24 maggio 1988

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 224, provvedimento di attuazione della direttiva Cee 85/374 del 25 luglio 1985, introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano il concetto di responsabilità del produttore. Inoltre, sempre per la prima volta, è data una definizione sia di prodotto, sia di produttore, identificando, poi, nel consumatore il soggetto destinatario della tutela.
Proprio il consumatore è il vero "protagonista" della legge in questione: al consumatore, in senso lato, è riconosciuto il diritto ad ottenere «la sicurezza che ci si può legittimamente attendere» (art. 5), dal momento in cui un prodotto è offerto sul mercato.
La norma di apertura riproduce sia dal punto di vista formale, sia per quanto concerne lo spirito, l'articolo 1 della Direttiva comunitaria; è formulato infatti sulla sua falsariga, recitando: «il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto». Anche il legislatore italiano ha optato quindi per l'adozione di un regime di strict liability, secondo gli indirizzi emersi negli Stati Uniti da alcuni decenni, compiendo un notevole passo in avanti.

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