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I Provvedimenti per la difesa della razza italiana

17 novembre 1938

Il RDL n. 1728 («Provvedimenti per la difesa della razza italiana»), proposto dallo stesso Mussolini nella sua qualità di primo ministro e ministro per l'Interno, si compone di ventotto articoli divisi in tre capi: «Provvedimenti relativi ai matrimoni», «Degli appartenenti alla razza ebraica» e «Disposizioni transitorie e finali». Quanto ai matrimoni misti, è previsto che «il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra è proibito» e se celebrato in contrasto con tale divieto è da considerarsi nullo (art. 1). Quanto al matrimonio dei cittadini italiani con persone di diversa nazionalità, esso non è vietato del tutto, ma «subordinato al preventivo consenso del ministro per l'Interno» (art.2). Il secondo capo regola invece lo status degli appartenenti alla razza ebraica. Esso si apre con l'art.8, che stabilisce chi debba essere considerato, agli effetti di legge, di razza ebraica: «a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo». Una volta definito come determinare la «razza ebraica», è previsto che quanti si riconoscano nelle condizioni previste debbani «farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (art.19). Seguono una serie di limitazioni fortemente pregiudiziali per i cittadini italiani di razza ebraica, che non possono: «a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione [...], e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila» (art.10). Inoltre il genitore di razza ebraica, può «essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali» (art.11). E' addirittura previsto che non possano avere «alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana» (art.12). Così come non possono servirsi di ebrei: «a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate; c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, [...] amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, [...] delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico [...]; f) le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) [...]; g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione» (art.13).

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