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Direttiva europea per le firme elettroniche

13 dicembre 1999

Il Parlamento e il Consiglio Europeo adottano la Direttiva relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (Dir. 1999/3/Ce).
Una sua prima caratteristica è quella di prendere in considerazione le firme elettroniche nel loro complesso e non il procedimento della firma digitale che pure è il più diffuso. Questa scelta è probabilmente dovuta alla volontà di lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare il sistema ritenuto più opportuno, e di mantenere una posizione di "neutralità tecnologica", aperta quindi alla rapida evoluzione nel campo delle procedure di autenticazione.
Lo scopo della Direttiva non è quello di interferire con le legislazioni nazionali ma di stabilire i requisiti in presenza dei quali gli Stati membri sono obbligati a parificare la firma elettronica a quella autografa; per questo essa non pregiudica le normative comunitaria e nazionali relative alla conclusione e alla validità dei contratti né quelle relative ai requisiti di forma.
Essa definisce la «firma elettronica» come «dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione» (art. 2 para. 1) e il certificato come «un attestato elettronico che collega i dati di verifica della firma ad una persona e conferma l'identità di tale persona» (art. 2 para. 9).
Oltre alla «firma elettronica» la Direttiva prevede la «firma elettronica avanzata» basata su di un «certificato qualificato»; tale firma, oltre a permettere l'identificazione del mittente, rende incontestabile il contenuto del documento informatico attraverso il rilascio di un «certificato qualificato» il quale, dovendo possedere i requisiti particolari previsti dall'allegato I della Direttiva e potendo essere rilasciato solo da prestatori di servizi di certificazione rispondenti ai parametri previsti dall'allegato II, offre un grado di affidabilità maggiore rispetto al semplice certificato.

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