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Convenzione OIL sul lavoro minorile
L'Organizzazione Internazionale del Lavoro adottata all'unanimità a Ginevra una Convenzione OIL relativa alla «Proibizione e l'immediata eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile». Si tratta di un documento importante perché, oltre a definire chiaramente quali debbano essere considerate le forme peggiori, e perciò inaccettabili, di lavoro minorile, impegna i Governi che ratificheranno la convenzione a porre in essere misure in grado di contrastare immediatamente ed efficacemente almeno queste forme di sfruttamento.
Tali forme, sancite all'articolo 3, comprendono:
a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di fanciulli per l'impiego nei conflitti armati;
b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta di fanciulli ai fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta di fanciulli in attività illecite, quali la produzione e il traffico di stupefacenti;
d) qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del fanciullo.
La Convenzione, che si applica a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni (art. 2), richiede agli Stati di agire senza ritardo per prendere «misure immediate ed efficaci a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza» (art. 1), ribadendo con tale necessità quanto sconcertanti siano le dimensioni del fenomeno sia nel Sud che nel Nord del mondo.
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