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Omissione di assistenza e di soccorso


Consiste in una violazione degli obblighi, imposti dalla Legge, di custodia e/o assistenza al fine di tutelare l’incolumità di individui che, per le loro condizioni di età o per altre circostanze, si trovino esposte ad un pericolo.

Sono contemplate due ipotesi (art.593 c.p.):
• Taluno trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni 10 o altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o altra causa omette di darne immediato avviso all’Autorità.
• Taluno trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità competente.

Da Ciò discende:
•    Obbligo di assistenza diretta: prestare assistenza.
•    Obbligo di assistenza indiretta: dare avviso all’Autorità competente.


Se dal soccorso prestato in modo errato viene causato un peggioramento delle condizioni della vittima o addirittura la sua morte, si può incorrere nei reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo.

La legge, però, stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto quando vi sia stato costretto da uno stato di necessità, purché l’azione messa in atto, anche se tecnicamente errata, sia proporzionata al pericolo incombente sull’infortunato.

Tratto da URGENZE MEDICO CHIRURGICHE di Irene Mottareale
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