Le differenze tra schiavo e liberto
Lo schiavo affrancato da un peregrino (uomo libero suddito dell’impero ma che non godeva dei vantaggi della cittadinanza romana) entrava nella comunità peregrina del suo ex padrone. I liberti di cittadini romani, cittadini romani essi stessi, venivano integrai nel sistema dei comizi centuriati, occupandovi un posto corrispondente al patrimonio di cui erano proprietari; vi avevano diritto di voto. Il libertus ha assunto degli impegni nei confronti del suo ex padrone; gli deve l’obsequium, vale a dire il rispetto che il figlio deve al padre. Questo rispetto comporta effetti giuridici e manifestazioni pratiche. I liberti dell’imperatore per esempio manifestavano la loro fedeltà offrendo dediche e iscrizioni votive a tale o talaltra divinità, per la salvezza dell’imperatore, per il suo felice ritorno o per la sua vittoria. Ma cosa assai più rilevante l’obsequium impediva al liberto di chiamare il proprio patrono in giudizio sia civile che penale. Oltre all’obsequium il padrone aveva diritto alle operae, obblighi materiale stabiliti con precisione; consistevano in un certo numero di giornate di lavoro che il liberto prometteva di effettuare ogni anno per il patrono. La portata delle operae dipendeva dai termini della convenzione conclusa al momento dell’affrancamento. In pratica in quasi tutte le circostanze della vita il liberto doveva subire molteplici limitazioni e costrizioni giuridiche, che variano da un’epoca all’altra. Ad es. dalla fine della repubblica l’ex schiavo si doveva impegnare a non sposarsi dopo l’affrancamento, affinché il patrono non fosse privato dell’operae. Oppure dalla fine del II secolo a.C, in caso di morte del liberto, un editto prescrisse che il patrono dovesse ricevere la metà dei beni del liberto se questi non aveva eredi diretti. Molti schiavi coltivano la terra; e così i liberto. Altri gestiscono una bottega o un’officina; e così i liberti. Ma quanto allo statuto di lavoro, il posto del liberto no è assimilabile a quello dello schiavo. Lo schiavo non gode di nessuna delle 4 libertà che caratterizzano gli uomini liberi: il possesso di un posto legalmente riconosciuto nella comunità; la protezione contro la detenzione illegale; la libertà di movimento; la libertà di scegliere il proprio lavoro. La sua attività dipende dalla volontà del padrone ed egli può cambiarla solo se il padrone acconsente o se viene venduto a una altro padrone. Senza costituire una classe sociale gli schiavi hanno in comune un medesimo statuto di lavoro (svolgono funzioni per conto altrui). La situazione dei liberti è del tutto differente: essi hanno accesso alla maggior parte degli statuti di lavoro accedendovi alla maniera degli ingenui, con posizione legalmente e socialmente riconosciuta che possono sempre abbandonare. Liberti e ingenui si ritrovano mescolati anche negli affari e nei mestieri. L’ammissione dei liberti alla maggior parte degli statuti di lavoro costituiva per loro un importante elemento di integrazione sociale. Il liberto per quanto ricco diventi, non può avere accesso all’aristocrazia dominante e il meglio che egli possa fare è mostrare sempre al proprio patrono gratitudine e fedeltà.
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- Il pensiero socio-economico di Gaetano Mosca
- La condizione giuridica dello schiavo
- L'eutanasia nei paesi di Common Law - Il caso Terri Schiavo
- Studi sul diritto romano della giurisprudenza dei tribunali italiani moderni. Il funzionario di fatto
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