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L’insegnamento della religione cattolica: evoluzione storica e principi generali


Nel nostro ordinamento si sono succedute nel tempo differenti discipline nei rapporti tra scuola e insegnamento religioso condizionate dal diverso clima politico.
La legislazione liberale ottocentesca aderì al modello separatista classico, introducendo con la legge Casati del 1859 le basi per la prima rete di scuole pubbliche statali. Con la caduta della destra storica il processo di laicizzazione scolastico venne incrementato: aboliti i direttori spirituali ed escluso l’insegnamento religioso nelle scuole secondarie  dalla legge Coppino del 1877, successivi provvedimenti regolamentari disposero che nelle elementari l’insegnamento della religione cattolica fosse mantenuto per gli alunni che ne avessero fatto richiesta. Con l’instaurarsi del nuovo regime e la realizzazione nel 1923 della riforma Gentile la quale introdusse di nuovo l’obbligo di insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari.
Il concordato del 1929, conformemente al riconoscimento della religione cattolica come religione di stato operata nel trattato lateranense si pose sulla stessa linea avviata dalla riforma del 23, estendendo la formula genti liana alle scuole medie inferiori e superiori. In tutti i gradi di istruzione venne consentita la possibilità di esenzione dall’insegnamento religioso per gli alunni i cui genitori ne avessero fatto richiesta scritta all’inizio dell’anno.
Tale quadro generale è stato modificato con l’accordo di Villa Madama nel quale lo stato italiano, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte integrante del patrimonio storico del popolo italiano si è impegnato a continuare ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie.
Se nel concordato del 29 l’insegnamento della religione appariva come uno strumento politico idoneo a creare coesione sociale all’interno di uno stato totalitario, diverso è lo spirito che anima la riforma dell’84. emerge infatti il riconoscimento dell’importanza del ruolo svolto dall’educazione religiosa ai fini della formazione della coscienza individuale dei giovani, il fondamento della cultura religiosa in generale come valore e il rilievo del cattolicesimo quale patrimonio storico del popolo italiano.
Con le confessioni diverse da quella cattolica, laddove lo stato riconosce il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, famiglie o organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso. Per gli altri culti quindi la presenza confessionale nella scuola è attivabile solo su richiesta. Ciò che accomuna i diversi culti è l’applicazione del principio della facoltatività in materia di insegnamento religioso, posto che tale insegnamento confessionale risulta per tutte le confessioni fruibile solo in forza di una specifica decisione in tal senso da parte del singolo.
La nomina di tali insegnanti deve essere effettuata dall’autorità scolastica, previo possesso da parte del docente del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dalla competente autorità ecclesiastica.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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