Normative per la conservazione della natura
Livello internazionale
L’ UNESCO (Organizzazione per l’ Educazione, la Scienza e la cultura delle Nazioni Unite) nel 1971 esegue il Programma MaB ( Man and Biosphere) per sviluppare le basi scientifiche per l’uso sostenibile delle risorse naturali. Il progetto si è rapidamente evoluto. Nel 1984 è stata formulata la Biosphere Reservar (BRs) rete globale nell’ambito della quale sisono individuate aree protette localizzate in ambienti terrestri e costieri, riconosciuti a livello internazionale ai fini della conservazione per lo sviluppo sostenibile. Esse sono lo strumento per la realizzazione del programma MaB. Dal 1976 al 1994 sono state individuate 340 BRs molte in Europa e parecchie non ancora integrate nelle legislazioni nazionali dei singoli stati europei. In alcune aree geografiche il loro numero è giudicato ancora insufficiente (America, Russia).
Ruolo delle BRs
- Conservazione (fornire protezione delle risorse genetiche indigene di vegetali ed animali, di ecosistemi e paesaggi per la conservazione della biodiversità)
- sviluppo (cooperazione con le popolazioni per conciliare la conservazione mediante l’ uso sostenibile delle risorse e degli ecosistemi)
- logistico ( (per ricerche, monitoraggio ed educazione)
- zona centrale(ecosistema a cui si riserva stretta protezione da ogni impatto umano)
- zona buffer (interventi umani accettati se compatibili con la conservazione)
- zona di transizione (in cui si attiva la promozione di uso responsabile e sostenibile delle risorse naturali).
Livello europeo
- 1950 Parigi- Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici, recepita nella legislazione europea nel 1979 ( Direttiva 79/409/CEE)
- 971 Ramsar- Accordo internazionale sulla protezione delle zone umide specialmente quelle di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) entrata in vigore nel 1975 Si devono tutelare tali ambienti e creare a questo fine zone protette attraverso inventari nazionali e programmi di educazione e conservazione
- 1979 Berna- Convenzione europea per la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale, recepita in Europa con decisione del Consiglio europeo 82/72. Impegna ad adottare leggi e regolamenti per proteggere habitat propri di fauna e flora, specialmente di quelli che richiedono uso sinergico di più Paesi
In Europa sono distinti circa 200 tipi di habitat naturali di interesse comunitario(caratterizzati da forte rarefazione sul territorio, da limitata estensione, dall’essere testimonianza dell’evoluzione dell’ambiente naturale nei millenni) la cui conservazione richiede che siano designate aree speciali di conservazione.
Direttiva “Habitat”
Si è passati dalla conservazione di specie e comunità alla conservazione di ecosistemi. Inoltre, la direttiva non intende conservare solo le comunità mature e di pregio, ma tutte quelle che hanno un valore significativo di biodiversità, anche se ci sono stadi intermedi di evoluzione.Si possono conservare anche attraverso la gestione, che deve essere un insieme di procedure che permette di mantenere e migliorare l’ecosistema. Si basa anche sul grado di conservazione di un ecosistema.
La direttiva “Habitat” si basa sulla conoscenza e tipificazione degli habitat, che avviene attraverso la fitosociologia.
In Europa sono stati identificati 24831 SIC.
I parchi nazionali e regionali sono stati inseriti nei SIC. In Italia ci sono 2284 SIC e 59 ZPS, circa il 20% della superficie naturale, 132 habitat, 87 specie di flora e 95 di fauna.
Guida ambienti e specie:
- Allegato A: tipi di habitat di interesse comunitario;
- Allegato B: specie animali e vegetali.
Esempio di scheda:
- Titolo dell’habitat in italiano e inglese
- Codice natura 2000
- Codice Corine e Eunis
- Regione biogeografia
- Fase diagnostica
- Combinazione fisionomica di riferimento
- Dinamica
- Specie alloctone
- Note e riferimenti bibliografici.
Valutazione di incidenza: si valuta l’impatto complessivo delle opere sul SIC.
Habitat naturali = zone terrestri o acquatiche definite naturali o seminaturali per le loro caratteristiche geografiche, biotiche e abiotiche.
Habitat naturali di interesse comunitario
A) habitat che rischiano di scomparire nelle zone originarie
B) che hanno area ridotta a seguito di regressione o perché di per sé ristrette
C) che costituiscono esempi notevoli di caratteristiche delle 5 regioni biogeografiche (alpina, atlantica, continentale, macaronesica, mediterranea).
La conservazione di questi habitat richiede la designazione di Special Area of Conservation (SAC).
Habitat naturali prioritari: Habitat che rischiano di scomparire e la comunità ha una responsabilità particolare (Allegato I della Direttiva). (Es. Saliceti di altitudine nel Parco nazionale del Gran Paradiso).
Specie di interesse Comunitario ( All. II e/o IV e V della Direttiva)
a) in pericolo;
b) vulnerabili, per le quali il passaggio alla categoria “in pericolo” è ritenuto probabile in futuro prossimo, se permangono i fattori di rischio
c) rare, con popolazioni di piccole dimensioni;
d) endemiche con specificità di habitat (Es. Cypripedium calceolus, Saxifraga florulenta in Piemonte)
Specie prioritarie (All. II direttiva)
Specie in pericolo con particolare responsabilità della comunità. (Es. Marsilea quadrifonia)
Sito di interesse Comunitario (SIC = Site of Communitarian Importance)
Sito che contribuisce a mantenere o ripristinare un habitat naturale dell’All. I o una specie dell’All. II o che contribuisce al mantenimento della biodiversità nella regione biogeografia. I criteri per la loro individuazione sono contenuti nell’All. 3 della Direttiva.
Nel 1992 viene recepita in Europa la “Convenzione sulla conservazione degli ambienti naturali”
Lo scopo della convenzione è la salvaguardia degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri. ( Allegato I)
Inoltre, la Convenzione costituisce un passo avanti rispetto a Berna: ribadisce infatti il principio della conservazione degli habitat in quanto tali. E’ in anticipo rispetto a Rio de Janeiro. Lo scopo della direttiva habitat è la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione dell’ambiente in cui si è generata.
Zona speciale di Conservazione ( ZSC = Special Conservation Zone)
E’ un sito di importanza comunitaria designato dagli stati membri mediante un atto( regolamentare,
amministrativo o contrattuale) in cui sono applicate le necessarie misure di conservazione.
Gli Stati stabiliscono le misure di conservazione necessarie con i relativi piani di gestione speciali
o integrati ad altri piani di sviluppo e le misure regolamentari, amministrative o contrattuali
opportune. Ogni Stato propone un elenco di siti e lo trasmette alla Commissione che elabora un elenco di Siti di importanza comunitaria e lo stato membro li designerà come Zone speciali di Conservazione. Qualunque progetto non direttamente connesso con la gestione del Sito ma che abbia possibilità di incidenza su di esso è soggetto a una valutazione di incidenza e riceverà il consenso delle autorità nazionali solo se non pregiudicherà la sua integrità.
Si forma in tal modo una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano dell’allegato I e gli habitat delle specie dell’Allegato II e le zone di protezione speciale.
Per l’individuazione e la protezione delle aree di particolare interesse conservazionistico sono state elaborate due principali iniziative comunitarie:
- Progetto Biotopi CORINE ( CO-oRdination of Information on the Environment)
- Rete Natura 2000
Progetto Biotopi Corine (CO-oRdination of Information on the Environment)
- Nato nel 1985 per volere del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea
- È stato coordinato da una speciale commissione nel periodo 1985- 1990 e continuato dalla Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) fino al 1995
- raccogliere informazioni sullo stato dell’ambiente
- coordinare le iniziative nazionali e migliorare l’informazione a livello internazionale
- creare standards per la raccolta e la gestione dei dati a livello internazionale.
Rete Natura 2000
Nasce dalla Direttiva Habitat e prevedeva una rete ecologica europea coerente di Zone speciali di Conservazione da realizzare entro l’anno 2000. L’obiettivo è quello di mantenere e all’occorrenza ripristinare un soddisfacente stato di conservazione dei tipi di habitat naturali e dellespecie europee a rischio. La Rete prevede due tipi di aree:
- Zone speciali di conservazione (SAC – Special Areas of Conservation per habitat e specie naturali che non siano uccelli ( All.1 e 2)
- Zone di protezione speciale (Special Protection Areas (SPA) previste dalla direttiva uccelli)
Formulario Natura 2000
Ogni Stato ha compilato un formulario per ciascuno dei SIC proposto per poterlo sottoporre all’esame della Commissione europea ai fini della redazione dell’elenco definitivo. Alcuni campi sono obbligatori, altri facoltativi. Prevede:
- identificazione del sito (tipo, codice, relazione con altri siti, responsabile,nome del sito)
- localizzazione del sito (coordinate e quota, regione amministrativa, regione biogeografia, % copertura del sito)
- informazioni ecologiche ( Tipi di habitat e relativa valutazione del sito, specie dell’allegato II e relativa valutazione, altre specie)
- descrizione del sito (qualità, importanza, proprietà)
- stato di protezione e relazione con siti Biotopi Corine, tipo di protezione a livello nazionale e regionale
- fenomeni ed attività del Sito e dell’area circostante
- mappa del sito
- materiale fotografico documentale
Competenze:
- DPR 24/7/1977 n. 616 Gli Enti per la gestione delle aree protette sono designati dalle Regioni che hanno funzioni amministrative sulle aree protette , sulle Riserve e sui Parchi Naturali.
- Legge 8/7/1986 n. 349 La Competenza in materia di Parchi spetta al Ministero dell’Ambiente
- Legge 8/6/1990 n. 142 Le Province hanno funzioni amministrative concernenti flora, fauna parchi e riserve naturali.
- Legge 24/11/1978 n. 812 recepisce la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli(Parigi)
- Legge 8/8/ 1985 n. 431 (Legge Galasso) introduce limitazioni su ampie categorie di elementi territoriali, e non solo su siti specifici, per la loro conservazione, Le Regioni hanno l’obbligo di predisporre piani territoriali.
- Legge 6/12/1991 n. 349 Legge quadro sulle aree protette che contiene i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette. Si definiscono le competenze di Stato, Regioni, Enti di gestione delle Aree protette.
DPR. (7)/1997 n. 357
- Contiene il Regolamento attuativo della Direttiva 92/43 CEE per la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali di flora e fauna selvatiche:
- I siti di interesse vengono individuati dalle Regioni
- Le Regioni li comunicano al Ministero dell’Ambiente
- Il Ministero formula le proposte per l’istituzione di SIC alla Comunità Europea
- Il Ministero trasmette alla Commissione la stima per il cofinanziamento comunitario per l’attuazione dei piani di gestione
- Entro 3 mesi dall’inclusione di un SIC nell’elenco della Commissione europea le Regioni devono adottare le misure per evitarne il degrado; entro 6 mesi devono adottare misure di conservazione
- Alle Regioni spetta il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie
- In Ministero dell’Ambiente trasmette le relazioni alla Commissione europea.
Progetto BioItaly
E ‘stato promosso attraverso il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell’ambiente per applicare sul territorio nazionale la Direttiva Habitat., con la collaborazione di Regioni, Province autonome, Unione Zoologica italiana, Società Botanica Italiana, Società italiana di Ecologia.Il progetto riguarda fondamentalmente la raccolta, l’organizzazione e la sistemazione delle informazioni sui biotopi ( microambienti naturali in cui si mantengono, si riproducono e si diffondono specie vegetali ed animali altrove scomparse).
Il progetto è suddiviso in due fasi:
- individuazione e delimitazione dei SIC; la lista va sottoposta alla Commissione Europea in applicazione della Direttiva
- completamento dell’informazione sui siti mediante la compilazione di una scheda predisposta.
importanza Regionale.
Le informazioni sono aggiornate attraverso collegamento informatico.
La lista definitiva ( aggiornabile) , validata dal Comitato scientifico BioItaly , corredata dalle
cartografie è stata inviata alla Commissione Europea nel giugno 1997 ed approvata nel
luglio 2004. Su questa base è stata realizzata una rete di zone protette e le informazioni acquisite sono di base per la Carta della Natura strumento per l’individuazione delle linee di assetto del territorio per l’attuazione delle politiche gestionali.
Regione Piemonte
La legge regionale 3 aprile 1995,n.47 è ispirata al progetto Biotopi Corine. Per questa legge il Piano Regionale delle Aree protette è integrato con l’Elenco Regionale dei Biotopi che entrano a far parte del Sistema delle Aree Protette della Regione Piemonte . L’Inserimento nell’elenco costituisce l’istituzione di un Biotopo.- Legislazione della Regione Piemonte
- Legge 3/4/1985 n. 47
- piano regionale delle aree protette integrato con l’elenco regionale dei biotopi che entrano a far parte del Sistema regionale delle aree protette. L’inserimento nell’elenco dei biotopi costituisce l’istituzione di un biotopo
- Banca dati dei Biotopi e carta degli ambienti naturali di interesse regionale (elemento della Carta della Natura)
- vincolo ambientale sui Biotopi
- utilizzo e fruizione sono disciplinati da leggi regionali. La Regione può procedere ad espropriazione. La gestione è affidata ad Enti di Gestione, Comuni, Comunità montane ecc.
Utilizza molti simboli per dividere gli habitat:
- lande e arbusteti temperati
- macchie e boscaglie di sclerofille
- formazioni erbacee naturali e seminaturali
- torbiere e paludi
- habitat…
- foreste.
- denominazione e codice natura 2000
- fisionomia e ambiente: caratteristiche generali dell’ecosistema
- localizzazione e quote
- specie vegetali caratteristiche
- habitat associati ad un contatto: habitat che si trovano in vicinanza rispetto a questi; i tipi vegetazionali sono della stessa linea evolutiva; contatto seriale o contatto catenale (ad esempio, campo di mais vicino ad uno stagno è un contatto casuale e non di serie dinamica.
Sono indicate anche le specie dell’Allegato B della direttiva “Habitat”.
Liste Rosse
Le liste rosse delle specie rare o in pericolo sono interessanti dal punto di vista dell’informazione anche se non costituiscono il punto di partenza per i progetti precedentemente citati ( non sono statecompilate con gli stessi criteri e ogni nazione ha utilizzato propri parametri).
Nel 1978 l’I.U.C.N. ha dato una definizione di “rarità” per la compilazione del Libro Rosso delle specie di tutto il mondo. A questa definizione ci si è attenuti per la compilazione della lista Italiana. Nel 1971 e nel 1979 si è pubblicato il “Censimento dei Biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia” a cura del Gruppo per la conservazione della natura della SBI, che riporta il repertorio delle specie della flora italiana soggette a vincolo di protezione, l’elenco delle specie rare ed interessanti accantonate nei biotopi citati.
Nel 1992 è stato pubblicato il Libro Rosso delle piante d’Italia realizzato con il contributo del Ministero dell’Ambiente , Direzione generale per la valutazione dell’Impatto ambientale. Nella Lista sono elencati anche Licheni e Briofite.
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Autore:
Marco Cavagnero
[Visita la sua tesi: "Utilizzo operativo di modelli numerici per la valutazione dell'inquinamento atmosferico e l'elaborazione di un indice di qualità dell'aria"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Docente: Prof.ssa Consolata Siniscalco
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