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Mezzi di impugnazione




I mezzi di impugnazione previsti nei confronti dei provvedimenti applicativi di misure coercitive personali sono il riesame, l'appello e il ricorso per cassazione.
Il riesame (art, 309 c.p.p.) è previsto per i provvedimenti che dispongono misure coercitive e può essere proposto dall'imputato entro 10 giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento e dal difensore dell'imputato entro 10 giorno dalla notificazione dell'avvicinamento di deposito dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.
La richiesta di riesame può essere anche spedita per telegramma o per raccomandata. La richiesta può essere immotivata o contenere i motivi. Peraltro, chi ha proposto la richiesta di riesame ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto verbale prima dell'inizio della discussione. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio. L'avviso della data fissata per l'udienza è notificato all'imputato e al suo difensore almeno 3 giorni prima dell'udienza. Fino al giorni dell'udienza gli atti debbono rimanere depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
Ricevuta la richiesta di riesame, il presidente del tribunale ne fa dare avviso all'autorità procedente con l'invito a trasmettere gli atti necessari per la decisione. Gli atti da trasmettere sono soltanto quelli già inviati al giudice delle indagini preliminari. Tra gli atti da inviare al giudice sono oggi compresi anche gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Inoltre anche tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini che siano sopravvenuti dopo l'emissione del provvedimento cautelare. Se il tribunale della libertà decide senza previa acquisizione degli atti o in conseguenza di una acquisizione incompleta, deve ritenersi che la decisione dia nulla.
L'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame entro il giorno successivo, e, comunque, non oltre il quinto giorno dall'avviso, previa la perdita di efficacia della misura coercitiva.
La decisione del tribunale può essere di inammissibilità della richiesta oppure di annullamento o, infine, di conferma o di riforma dell'ordinanza applicativa della misura. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. È dunque pacifico che il tribunale possa integrare e completare la motivazione carente o insufficiente dell'ordinanza coercitiva.
Oltre che sugli atti e sugli elementi trasmessi al tribunale, la decisione si può basare anche sugli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Nell'ambito di tali elementi rientrano tutti i nuovi atti o i documenti che le parti vorranno produrre al giudice del riesame, anche se acquisiti successivamente all'applicazione della misura cautelare.
Se nei confronti delle ordinanze che dispongono l'applicazione di una misura coercitiva può essere proposta richiesta di riesame, nei confronti di tutte le altre ordinanze emesse dal giudice in materia di misure cautelari personali il p.m., l'imputato ed il suo difensore possono proporre appello, enunciandone contestualmente i motivi. Il termine e le forme previste per l'appello sono quelle stabilite per il riesame e identico è l'organo competente a giudicare sulla impugnazione. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, deve trasmettere al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio e fino al giorno dell'udienza gli atti rimangono depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale deve decidere entro 20 giorni dalla ricezione degli atti e se, in accoglimento dell'appello del p.m., dispone una misura cautelare, l'esecuzione della decisione del tribunale è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
Le decisioni emesse dal tribunale della libertà in seguito a richiesta di riesame o al appello sono suscettibili di ricorso per cassazione entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Legittimati a proporre l'impugnazione sono il p.m. che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore; ma il ricorso può anche essere proposto dal p.m.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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