L'intercettazione
L'intercettazione di conversazioni telefoniche e di comunicazioni tra persone presenti, disciplinata negli artt. 266 e seg. c.p.p., costituisce una forma di limitazione del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni.
L'intercettazione è l'atto con il quale un soggetto prende conoscenza di una conversazione o di una comunicazione riservata intercorrente tra altri soggetti. Oggetto dell'intercettazione possono essere sia normali colloqui tra persone presenti, sia comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione, sia, infine, un flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi. Perché l'indebita presa di cognizione acquisiti i connotati dell'atto intercettivo, è tuttavia necessario che la stessa sia ottenuta dal terzo con l'indispensabile ausilio di uno strumento meccanico o elettronico e all'insaputa di entrambi gli interlocutori.
I presupposti per l'ammissibilità di dette intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono integrati dall'esistenza di gravi indizi di reato e dal fatto che l'intercettazione risulti assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Non si può tenere conto delle informazioni provenienti dagli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza, se i medesimi non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni testimoniali.
Per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e di minaccia con il mezzo del telefono, è richiesto, al fine di procedere a intercettazione, che ricorrano indizi di reato sufficienti e che l'atto intercettivo appaia necessario in chiave investigativa.
Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
L'intercettazione è disposta con decreto motivato del p.m. in seguito ad autorizzazione concessa dal giudice delle indagini preliminari, il quale dovrà accertare l'esistenza dei presupposti di ammissibilità. Nei casi di urgenza, vale a dire quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il p.m. dispone l'intercettazione con decreto motivato da comunicarsi immediatamente e, cmq, non oltre le 24 ore al giudice delle indagini preliminari, che deve decidere sulla convalida del decreto entro 48 ore dal provvedimento. La durata delle intercettazioni non può superare i 15 giorni, ma può essere prorogata, sempreché permangano i presupposti di ammissibilità, dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni.
Di norma il p.m. dovrebbe procedere alle operazioni personalmente; egli tuttavia può farsi coadiuvare da un ufficiali di polizia giudiziaria o anche da un agente nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e di minaccia con il mezzo del telefono. Le intercettazioni non sono consentite ai privati.
Le intercettazioni devono essere registrate e delle relative operazioni deve essere redatto verbale, nel quale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente mediante impianti installati nella procura della Repubblica a meno che, per insufficienza o inidoneità degli impianti stessi oppure per eccezionali ragioni di urgenza, il p.m. non abbia disposto il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
L'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni è vietata in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, a meno che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza. I divieti di utilizzazione sussistono nel caso in cui le intercettazioni siano state compiute al di fuori dei limiti di ammissibilità, nonché nel caso in cui siano state rispettate le prescrizioni relative ai presupposti e alle forme del provvedimento nonché alle modalità previste per l'esecuzione delle operazioni ed infine allorquando le intercettazioni siano relative a conversazioni o comunicazioni di persone vincolate dal segreto professionale ed abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione.
Sono sempre inutilizzabili le intercettazioni avute con spie sonore nascoste nel domicilio dei privati, mentre è sempre ammissibile la testimonianza su quanto sentito da conversazioni altrui senza l'utilizzo di mezzi meccanici.
Sono sempre ammissibili le registrazioni di conversazioni non private e quelle effettuate da uno degli interlocutori anche a insaputa degli altri.
L'acquisizione dei cosiddetti tabulati telefonici, ossia la documentazione del traffico telefonico conservata presso le aziende che gestiscono il servizio telefonico è lesiva del diritto alla segretezza delle comunicazioni, e va pertanto acquisita nel rispetto delle garanzie minime: cioè con un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria sorretto da un'adeguata e specifica motivazione diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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