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Contratto d'opera e appalto


Sono molto simili tra loro ma la loro disciplina differisce in alcuni punti salienti. In entrambi i casi, un soggetto (appaltatore o il prestatore d'opera), si impegna verso un altro (committente) ad eseguire un'opera o servizio in autonomia, con retribuzione.

Differenza: essa si basa sull'organizzazione dei fattori della produzione.
1. Elemento soggettivo: natura di media o grande impresa dell'assuntore dell'opera.
2. Elemento oggettivo: Complessa organizzazione di fattori produttivi a proprio rischio, con totale o prevalente utilizzazione di manodopera dipendente.
Nell'appalto prevale il momento organizzativo-gestionale dei fattori di produzione; nel contratto d'opera prevale il lavoro manuale e personale del prestatore.

Contratto di appalto
1655 cc: L'appalto è il contratto con il quale l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, con una rispettiva retribuzione da parte del committente.

Caratteristiche del contratto di appalto
È un "contratto d'impresa" stipulato normalmente per l'esercizio di una attività economica. Onerosità del contratto. Assunzione del rischio. Contratto ad esecuzione prolungata.
L'appaltatore assume su di sé una obbligazione di risultato, ovvero la prestazione risulta compiuta correttamente solamente se la realizzazione ha le caratteristiche descritte nel contratto e se viene adempiuta
con la corretta diligenza richiesta.

Il contratto d'opera
Articolo 2222: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, si applicano le norme di questo Capo.
1. Obbligo del prestatore: compiere opera o servizio
2. Obbligo del committente: dare il pagamento
3. Carattere prevalente: lavoro manuale e personale del prestatore d'opera
4. Qualifica del prestatore: piccolo imprenditore o prestatore d'opera occasionale
5. Prevalenza assoluta dell'intuitus personae
6. Contratto oneroso, a forma libera e ad esecuzione prolungata

Il contratto d'opera intellettuale
È un sottoinsieme del contratto d'opera
Articolo 2230: Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e dalle disposizioni del Capo precedente. Riguarda le prestazioni di opera intellettuale da parte di professionisti iscritti ad albi.
Il prestatore d'opera è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto, ma può comunque avere collaboratori e sostituti, sempre che sia previsto dal contratto. Il compenso a seguito di un'attività svolta deve essere adeguata all'importanza del lavoro svolto.
Il professionista deve osservare l'obbligo di diligenza e adeguarsi alla natura dell'attività esercitata; in caso di negligenza risponde dei danni subordinati dal committente.

Articolo 2237 Recesso: Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO DEL LAVORO di Davide Monteverde
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