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Seminario "Giustizia e Modernità":
Appunti del seminario "Giustizia e Modernità" collegato al corso di diritto penale I, tratta dei seguenti argomenti: binomio libertà/sicurezza nella società del rischio, il giudice come custode del metodo scientifico, principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sia nell'ordinamento italiano sia nell'ordinamento statunitense e la sua applicazione in casi concreti come in quello di OJ Simpson.
Dettagli appunto:
- Autore: Alessandra Alborghetti
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale I
- Docente: Gabrio Forti
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Giustizia e Modernità Appunti di Alessandra Alborghetti Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà: Giurisprudenza Corso di Laurea in Giurisprudenza Esame: Seminario collegato al corso Diritto Penale I Docente: Gabrio Forti A.A. 2021/202228 ottobre 2021 Argomento prima domanda all’esame GIUSTIZIA E MODERNITA’ Argomento incontro 1: Il difficile equilibrio libertà sicurezza nella società del rischio e le sue ricadute sulle regole probatorie e di giudizio nel processo penale. Giustizia e modernità è un libro tra i più importanti del professor Federico Stella maestro del diritto penale. Questi primi incontri sono dedicati alla illustrazione dei temi principali che il professor stella tratta in questo suo libro dal titolo giustizia e modernità. Il punto di partenza delle riflessioni del professor Stella è il fatto che gli ordinamenti giuridici, la scienza giuridica, gli studiosi e si trovano di fronte alla necessità impellente di confrontarsi con i cosiddetti problemi della modernità o della post modernità. Quali sono i problemi della modernità dei quali tratta il professor Stella e con i quali il giurista e il penalista in particolare è chiamato a confrontarsi? Si tratta di problemi legati al progresso scientifico, al progresso della medicina, della genetica al progresso e allo sviluppo economico. Progressi avanzamenti dell'umanità sui fronti scientifico economico sociale che certamente generano benessere per la popolazione per i cittadini, in specie negli Stati occidentali generano utilità, ma pongono in realtà numerosi problemi e criticità. Generano rischi per la salute in particolare l'avanzamento tecnologico, lo sviluppo di determinate tecnologie e anche talune sperimentazioni o attività di cosiddetta “ingegneria genetica” generano con riferimento allo sviluppo economico-finanziario generano conflittualità e conflitti che chiamano in causa il diritto penale perché creano divario fra paesi, fra ordinamenti, tra generazioni come accade ai nostri giorni, fra beni e classi sociali. Il libro del professor Stella nella sua prima edizione del 2001 e nella sua terza edizione nel 2003 chi lo legge ne riconosce tuttora una perdurante attualità e vitalità dii problemi della modernità o della postmodernità con i quali si confronta il professor stella con riferimento ai progressi detti prima nel campo tecnologico ma anche dello sviluppo economico, erano anzitutto il terrorismo, l'inquinamento del suolo delle acque dell'atmosfera, la crisi del capitalismo finanziario con i molti scandali che hanno segnato i primi anni 2000; problemi 1quindi della modernità legati al progresso dell'umanità e già il professor stella nel 2001-2003 argomentava la realizzazione di pericoli futuri potenziali che già descriveva nei suoi scritti. Quali sono oggi i pericoli con i quali siamo chiamati a confrontarci? Quali sono quegli avanzamenti della scienza o della tecnologia o dello sviluppo economico che generano conflitto e attentano in qualche modo alla sicurezza e alla libertà di noi come cittadini? Es: stiamo indossando tutti la mascherina perché stiamo vivendo una pandemia mondiale, nelle prime settimane del 2020 anche frutto possibile di un complotto farmaceutico o di esperimenti condotti in altri paesi. Ecco che il professor Stella già nei suoi scritti nel 2000 scriveva “l'altra constatazione è che restanti pericoli sono allo stadio potenziale ma sono provvisti di un grado elevato di plausibilità, intere popolazioni potrebbero essere decimate da nuovi virus magari frutto involontario di ricerche di ingegneria biogenetica altrettanto preoccupanti dei rischi creati dalle cattive intenzioni sono i rischi derivanti da errori umani o dagli effetti imprevisti di esperimenti tentati” Ora al netto della visione pessimistica degli studiosi della società del rischio, ai quali fa riferimento il professor stella in questa sua ricerca e con i quali si confronta e al netto poi della realizzazione dei rischi pandemici previsti dagli studiosi della società del rischio che prevedevano visto lo sviluppo veloce e insicuro di determinate scienze la possibilità che la popolazione mondiale nella sua interezza potesse essere esposta a rischi per la salute individuale e collettiva, dunque al netto di queste considerazioni la constatazione da cui parte il professor Stella è che questi rischi visto lo sviluppo veloce che viviamo in questi decenni, questi rischi non possono essere eliminati né rispetto ad alcuni fronti è pensabile una totale inversione di marcia ma soltanto il ripensamento dello svolgimento di determinate attività umane. Pensatre alla attualità del pericolo derivante dall'inquinamento, i fatti che in queste ore si stanno svolgendo e a Catania ma che nel nostro paese si verificano ciclicamente e non solo nel nostro come ci ha dimostrato l'esperienza tedesca, non è possibile una inversione di marcia rispetto allo sfruttamento a cui abbiamo sottoposto il nostro pianeta, ma è possibile un ripensamento della attività industriale, dello sfruttamento del suolo, della urbanizzazione tant'è che all'indice di tutte le agende dei paesi occidentali e non solo c'è il tema della sostenibilità ambientale. O ancora pensando sempre al periodo che stiamo vivendo e dunque alla emergenza pandemica derivante dal COVID-19, in medicina la stretta e rigida regolarizzazione delle sperimentazioni, in generale delle attività terapeutiche. Chi di voi poi si cimenterà nello studio ad esempio della responsabilità medica scoprirà come l'attività medica sia all'attenzione del legislatore nel tentativo di regolarla tramite il ricorso a protocolli, linee guida, buone pratiche ispirate alla sicurezza delle cure dunque al controllo. 2Questa impossibilità di neutralizzare il rischio, rischi che riguardano anzitutto la nostra salute come individui ma anche la salute collettiva di intere popolazioni deriva dalla impossibilità di rinunciare allo svolgimento di queste attività che sono dichiaratamente pericolose ma utili: la medicina industria, l'urbanizzazione, sono molteplici le attività rischiose consentite, una che riguarda tutti noi è la circolazione su strada, non sono eliminabili se non attraverso l'interruzione totale di queste attività i pericoli i rischi che possono essere generati da queste attività. Impossibile arrestare lo svolgimento di queste attività, ciò che è chiamato a fare ogni ordinamento è regolare lo svolgimento di queste attività. Una regolazione giuridica che a noi interessa nell'ambito del diritto penale perché anche il diritto penale concorre alla normazione di limiti allo svolgimento di queste attività. Nel fare ciò il diritto penale nella disciplina di queste attività rischiose pericolose ma irrinunciabili il diritto penale deve contemperare due esigenze apparentemente contrapposte: quella della libertà del singolo cittadino e quella della sicurezza sociale della comunità. Titolo lezione di oggi “il difficile equilibrio libertà sicurezza nella società del rischio e le sue ricadute sulle regole probatorie e di giudizio nel processo penale”. Ora concentriamoci sul binomio libertà del singolo e sicurezza collettiva. Un bilanciamento quindi tra la libertà di svolgere queste attività e la sicurezza di coloro i quali possono subire i danni dello svolgimento di queste attività o degli effetti dannosi- collaterali che queste attività recano con sé. Da un altro punto di vista ma strettamente legato al primo e che a noi interessa più da vicino perché chiama in causa in via diretta il diritto penale: da un lato la sicurezza collettiva delle persone che rischiano di subire i danni e la libertà del singolo che nello svolgimento di queste attività cagioni un danno ad altre persone , costui è il soggetto attivo delle fattispecie, il soggetto che può porre in essere la fattispecie penale incriminatrice. Gli studi del professor Stella si concentrano in questo libro sulle fattispecie di danno. Sulle fattispecie che prevedono nella descrizione la realizzazione di eventi naturalistici di tipo dannoso per i beni giuridici tutelati dalla norma, è questo il tipo di diritto penale che ha in mente il professor Stella nei temi trattati in questo libro, quindi un diritto penale della causalità dell'evento del danno e dunque si concentra sulla protezione del soggetto che potenzialmente pone in essere eventi dannosi per gli altri e della tutela delle vittime di tali comportamenti dannosi per i beni giuridici tutelati dalle fattispecie. Che vi sia sul primo piano quel contemperamento tra libertà di svolgere determinate attività e sicurezza delle potenziali vittime, che vi sia una regolazione anche di natura di tipo penale è una necessità imposta dall'alto valore degli interessi che potenzialmente sono esposti al rischio di lesione (la vita la salute e l'incolumità individuale). 3Il diritto penale vincola lo svolgimento di queste attività, il diritto penale regola l'attività lavorativa con il testo unico della sicurezza sul lavoro, regola le attività delle aziende con il sistema della responsabilità amministrativa degli enti del decreto legislativo 231 del 2001, presidia l'ambiente tramite le fattispecie del diritto penale ambientale, presidia lo svolgimento dell'attività medica, delle attività sanitarie. Il diritto penale su questo primo della regolazione interviene in funzione di prevenzione generale- negativa tramite la minaccia di pene di sanzioni di natura penale per coloro i quali provochino degli eventi lesivi ai beni giuridici nello svolgimento di determinate attività pericolose. A noi interessa anche il secondo piano cioè l'intervento del diritto penale a danno avvenuto e dunque la sua applicazione in sede processuale nei confronti del soggetto dalla cui attività condotta-azione si pensa sia derivato un danno a terze persone. In questo caso quel bilanciamento, quella esigenza di equilibrare la sicurezza collettiva degli altri dei cittadini rispetto alla libertà, non ha più a che vedere con la libertà di svolgimento delle attività ma alla libertà dei diritti individuali del soggetto imputato. Nella ricerca di questo equilibrio fra libertà e sicurezza, libertà del singolo che ha svolto attività pericolose ma consentite utili e necessarie e la sicurezza altrui, il professor Stella si domanda quale sia il ruolo che uk diritto penale deve giocare nella ricerca-nella pretesa di assicurare la sicurezza degli altri. Quando il danno è avvenuto che cosa ci aspettiamo dal diritto penale? In che misura siamo disposti ad assicurare la sicurezza collettiva limitando-ledendo i diritti e le libertà individuali del soggetto che viene coinvolto nel processo. Tutta la riflessione del professor Stella infatti si concentra nella prima parte nel richiamare i valori in gioco del diritto penale. L'intervento del diritto penale sul singolo che ha cagionato dei danni, il diritto penale nei suoi confronti ha delle potenzialità lesive altissime, quali sono i valori che vengono compromessi dalla applicazione del diritto penale? Qual è la caratteristica del diritto penale che lo distingue da tutti gli altri rami del diritto pubblico? Solo le sanzioni penali sono idonee a limitare la libertà personale tutelata dall'articolo 13 della costituzione. Quali sono gli altri valori potenzialmente offesi da un intervento del diritto penale che incidono dunque sulle libertà del singolo, sempre da inquadrare in questo binomio libertà del singolo e sicurezza degli altri, oltre alla sua libertà personale? La reputazione, l’onore e il buon nome sono compromesse irrimediabilmente già dalla notizia di un reato anche per il linguaggio utilizzato dai mezzi di informazione. 4Sui valori in gioco nel processo penale, di nuovo prendo una pagina del libro del professor stella, li riassume: "questi valori sono costituiti dal diritto al buon nome, alla reputazione, alla libertà personale, dal diritto di attendere tranquillamente ai propri affari ordinari, dal diritto di prendere decisioni basilari circa il futuro, di partecipare alla vita della comunità, di sfruttare le opportunità di lavoro, di coltivare la famiglia e le relazioni sociali, di spostarsi da un luogo all’altro, di non prosciugare le proprie risorse finanziarie in spese legali, di ottenere una tutela della propria posizione di svantaggio nei confronti dell'onnipotente potere punitivo dello Stato, senza la protezione di questi diritti anche la protezione degli altri diritti civili costituzionalmente garantiti, quali la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto alla privacy e gli altri diritti fondamentali diventa un’utopia” Il diritto penale chi lo studia approfonditamente sa che anche il sottotitolo del libro del professor stella “la protezione dell'innocente e la tutela delle vittime” sta a significare che la prevenzione delle offese ai beni giuridici e ai diritti individuali non si persegue soltanto con il diritto penale ma si ricerca anche dal diritto penale, perché il diritto penale è il diritto più severo e più temibile che l'ordinamento predispone nei confronti dei consociati è il diritto penale che più di altri può arrecare delle offese alle libertà del singolo proprio con le sanzioni e le conseguenze offensive rispetto alla libertà personal, all'onore e al buon nome. Per tale ragione una delle caratteristiche fondamentali del diritto penale è la sussidiarietà o extrema ratio, un'esigenza quella espressa dal principio di sussidiarietà di relegare il diritto penale (il diritto più duro che l'ordinamento prevede nei confronti dei cittadini) a risorsa estrema per la protezione dei beni giuridici; soltanto quando la minaccia della pena (in funzione di prevenzione generale-negativa) o la sua applicazione a valle del processo (in funzione di prevenzione speciale negativa) si rivelino gli unici strumenti in grado di proteggere in maniera adeguata il bene giuridico tutelato dalla norma penale, quindi gli interessi sociali coinvolti. Gli studiosi del diritto penale sono infatti tutti concordi nel voler respingere quanto più possibile il ricorso al diritto penale, minimizzarne gli effetti e la sua ricorrenza nella vita dei cittadini e per allontanare lo spettro dell'intervento penale a questa esigenza sono evocati tutti i principi fondamentali della materia penale: il principio di legalità (quindi la necessità che le norme penali siano previste in fonti legali e valide), il divieto di analogia, la necessità di una applicazione tassativa da parte del giudice delle norme penali, nei reati di evento una attenta ricostruzione del nesso di causalità, il riscontro in sede giudiziale della colpevolezza quale presupposto indefettibile per applicare una pena che fondata su un autentico rimprovero per la violazione della norma penale possa davvero tendere alla rieducazione del condannato. Posta l'importanza dell'altissimo valore degli interessi e dei beni diritti che si trovano potenzialmente compromessi nel diritto penale, una delle domande fondamentali dalle quali parte il professor stella, è quello di bilanciare il binomio libertà e sicurezza e chiedere fino a che punto nella ricerca-nella pretesa di assicurare la sicurezza collettiva siamo disposti nel processo a sacrificare i diritti del singolo imputato. 5Da qui una domanda: cos’è preferibile tra condannare un innocente o correre il rischio che un colpevole venga lasciato libero? Correre il rischio che il singolo colpevole venga lasciato libero, questo è un principio che nella cultura giuridica italiana in realtà non è così risalente e che è costantemente messo alla prova proprio dai problemi della modernità. Su questo punto lettura delle pagine del professor stella che richiama gli scritti degli Derschweiz professore ad Harvard di diritto penale: “ogni bambino americano impara a scuola una massima fondamentale del sistema giudiziario penale è meglio che 10 criminali colpevoli finiscano liberi piuttosto che condannare anche una sola persona innocente, non dovrebbe sorprendere nessuno venire a sapere che questa massima è ben antecedente alla costituzione degli Stati Uniti, i libri di diritto dei nostri giorni ne attribuiscono la paternità William Blackstone ad altri chiusatori del diritto inglese ma secoli prima della loro esistenza il filosofo e medico ebraico Maimonide scrisse “se anche in presenza di forti probabilità non puniamo al massimo succederà che un peccatore verrà liberato, ma se la punizione viene adottata sulla base della probabilità e dell'opinione possibile che un giorno potremmo uccidere un uomo innocente ed è meglio e più auspicabile che siano liberati 1000 peccatori piuttosto che venga ucciso un solo innocente””. Questo è un principio guida di giustizia che deve guidare lo studio del diritto penale e lo studio del processo e delle sue regole e che anima i principi fondamentali già del diritto penale sostanziale, è un principio di natura processuale, che anche questo segnerà un po’ il filo delle ricerche del professor stella in questo libro, che è il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, una regola per la pronuncia di una sentenza di condanna per la affermazione della responsabilità del singolo, un principio in forza della quale la prova della commissione del fatto e la prova della colpevolezza dell'imputato deve superare lo standard dell' oltre ogni ragionevole dubbio, non vi sono alternative a questo principio. E’ un principio che ha dei riferimenti nella nostra costituzione, nella cultura giuridica europea e soprattutto nella giurisprudenza anglo- americana ma ha anche radici molto più profonde nel diritto romano, è un principio che segna la prima delle due istanze che trovate nel titolo di questo libro cioè “la protezione degli innocenti “, un principio che assicura che l'innocente non venga condannato, piuttosto si correrà il rischio di lasciar libero un colpevole. Un principio che ritroviamo quindi nei testi giuridici del nostro ordinamento e un principio in forza del in generale gli ordinamenti democratici liberali dichiarano pubblicamente che non sono disposti a sacrificare la libertà personale, il buon nome, l'onore e la reputazione degli imputati potenzialmente colpevoli e si dichiara che nessuno può essere punito per un fatto che è previsto dalla legge come reato se non viene data prova certa oltre ogni ragionevole dubbio che è stato proprio quell’individuo con quella particolare condotta a provocare un danno determinato. 6Questa dichiarazione pubblica del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e della preferenza nel binomio fra libertà dell'imputato dell'innocente e sicurezza collettiva delle potenziali vittime, questa preferenza per la libertà del singolo deve guidare la costruzione e lo studio del diritto penale noi la ritroviamo anzitutto nella nostra costituzione agli articoli 2 prima parte, 13, 25 comma 2 e 27. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, libertà onore reputazione e buon nome” “La libertà personale è inviolabile” “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” “La responsabilità penale è personale” “L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” Sono articoli della nostra costituzione che veicolano i principi fondamentali del diritto penale (si tratta di riferimenti irrinunciabili anche ai fini dell'esame del diritto penale,quindi lo studio del diritto penale è uno studio impegnativo, non sono molti gli articoli che dovete imparare però vi sono alcuni articoli della costituzione e a una decina del codice che contengono i principi fondamentali di questa materia che guidano la costruzione anche degli istituti che poi studierete nel secondo semestre). Il diritto penale interviene nella regolazione di queste attività pericolose ma necessarie e imprescindibili e poi interviene nella punizione eventuale del soggetto che nello svolgimento di questa attività potrebbe aver cagionato un danno, per questa ragione chi studia il diritto penale e chi poi studierà il diritto processuale penale, scoprirà che si tratta di diritti intrisi di regole e principi che tendono alla difesa dell’innocente, alla tutela dell'imputato da una condanna ingiusta. Le regole del diritto penale sono così stringenti perché l'obiettivo è quello di evitare che gli innocenti vengano condannati. Per questo alle volte nella percezione sociale i cavilli processuali o l'impossibilità di applicare determinate fattispecie viene vissuta come un ostacolo all'affermazione di una presunta o pretesa giustizia sostanziale quando è invece dobbiamo imparare a leggere in quelle regole delle barriere degli ostacoli non all'affermazione della giustizia ma alla potenziale lesione dei diritti delle libertà dell’innocente, dunque alla pronuncia di condanne ingiuste. 7I principi citati ci dicono che la condanna dell'innocente è un esito che le democrazie liberali, il nostro ordinamento in particolare, non si può permettere. Cosa accade però di fronte alle problema della modernità o della post modernità? Che cosa accade nei nostri giorni allorquando vi si si verificano dei macro fenomeni che in qualche modo scuotono le coscienze collettive e ci rendono insicuri? Es: la pandemia mondiale e la richiesta dell'ordinamento di limitare la nostra libertà, l'esposizione dei luoghi in cui viviamo all'inquinamento (es Taranto). Ecco che di fronte a macro eventi che chiaramente mettono a repentaglio l'incolumità di tutti riemerge una certa pretesa di ricorrere al diritto penale e al processo penale quale strumento per rimediare alla incapacità dell'ordinamento di difenderci dall'avanzamento tecnologico. Tutti i principi fondamentali del diritto penale sostanziale e il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per il processo dichiarano in qualche modo la preferenza del nostro ordinamento per la libertà del singolo, quando anche imputato in un processo di creato un danno ad altri soggetti o di aver svolto attività potenzialmente pericolose per la sicurezza collettiva. Tanto che tutto il diritto penale, la disciplina dei singoli istituti e le regole del processo sono tesi a evitare l'ingiustizia cioè la condanna dell’innocente. Questa esigenza di proteggere l’innocente, anche a scapito alle volte della tutela di chi percepisce di essere stato vittima di un comportamento offensivo, questa esigenza di difesa forte irrinunciabile dell'imputato vacilla di fronte a eventi macroscopici, fenomeni che in qualche modo ci rendono insicuri rispetto allo svolgimento alla nostra normale vita quotidiana. Es: un periodo del genere lo stiamo vivendo rispetto alla pandemia quindi una insicurezza rispetto alle regole della vita sociale che ci impongono determinate restrizioni e rispetto alla capacità della medicina di assicurarci di salvarci. Un simile approccio anima le paure di coloro i quali non vogliono sottoporsi alla vaccinazione perché si tratta di un obbligo di somministrazione di una sostanza che secondo alcuni non è stata sufficientemente testate per loro è un azione dello Stato che in nome della sicurezza collettiva limiterebbe o comunque costringerebbe i diritti individuali, nella impostazione di chi rifiuta la vaccinazione pur in assenza di ragioni che giustifichino qualsiasi tipo di di estensioni. Negli anni in cui scriveva il professor stella un problema molto sentito era quello dell'inquinamento derivante dall'attività industriale ed è un tema che anche noi oggi preoccupa se pensiamo al caso Ilva e se pensiamo alla storia ancora nel vivo della sua evoluzione processuale dell'amianto di cui effetti purtroppo raggiungono il picco proprio in questi anni in termini di contagi e di sviluppo di patologie nei confronti di chi ha respirato fibre di amianto negli ultimi anni del 900. 8E si tratta di macro fenomeni che hanno chiamato in causa il diritto penale perché per risolvere il conflitto tra classi dipendenti, operai, classe dirigenti… il ricorso al diritto penale è stato evocato a gran voce e utilizzato, laddove invece in altri ordinamenti hanno invece demandato più correttamente la tutela delle vittime ad altri rami dell’ordinamento, più idonei a tutelare le vittime sul piano dei risarcimenti e sul piano della mappatura e prevenzione dei potenziali rischi ancora inespressi di questi fenomeni (diritto amministrativo diritto civile responsabilità dello Stato per aver permesso la costruzione l'uso e l'utilizzo il ricorso all' amianto fino agli anni 90). Il diritto penale dovrebbe invece essere chiamato a intervenire soltanto come extrema ratio e non a fini risarcitori e affini di affermazioni di responsabilità penali soltanto allo scopo di ottenere narrazioni di verità su ciò che si è verificato in anni in cui le conoscenze scientifiche non consentivano adeguate precauzioni nell'uso di queste sostanze chimiche nocive. Qui le riflessioni del professor stella partono da una domanda: a cosa serve il processo penale? Qual è lo scopo del processo penale? L'obiettivo dello scopo del processo penale non è raccontare la verità su determinati accadimenti, ricostruire una vicenda all'insegna di presunte o pretese verità sostanziali ma accertare la verificazione di un fatto, verificare che questo fatto corrisponda a una fattispecie incriminatrice valida (e quindi la cosiddetta sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta), verificare che questo fatto sia stato commesso dall’imputato e che la responsabilità degli imputato non rilevi solo sul piano oggettivo (cioè sulla materiale tenuta di una condotta o causazione di un evento) ma anche sul piano soggettivo (vi sia la cosiddetta colpevolezza e che dunque ii fatto sia stato commesso con dolo o per colpa); e solo a queste condizioni infliggere applicare una sanzione che tenda, in quanto fondata su un rimprovero, alla rieducazione di un singolo soggetto che ha adottato determinate decisioni e che tutto ciò sia approvato oltre ogni ragionevole dubbio. Questo scopo del processo penale e l'esigenza che il processo risponda a queste esigenze alle volte è messa in crisi proprio da fenomeni rispetto ai quali non ci sono evidenze scientifiche della materiale causazione di determinati eventi, non sappiamo neanche come gli stessi si stiano realizzando, quando fra 20-50 anni scopriremo che i telefoni cellulari provocano dei danni è possibile che saranno chiamati a rispondere i dirigenti delle aziende che producono tali dispositivi ma nessuno di noi mette in dubbio oggi l'utilizzo di queste risorse il tenere il telefonino acceso sul comodino anche durante la notte, così era rispetto all'utilizzo dell'amianto che era addirittura obbligatorio negli edifici pubblici (scuole ospedali ) obbligatorio il suo utilizzo addirittura nei sistemi di protezione individuali (guanti tute fabbricate in amianto perché materiale che proteggeva dagli incendi). 9Il diritto penale italiano e il processo secondo le regole del codice di procedura alle volte non sono adatti a spiegare la verità e a affermare la verità di come si sono svolte determinate vicende molto dolorose nel nostro paese, soprattutto con riferimento ai disastri ambientali, ai disastri sociali che la produzione industriale ha determinato in certe aree del territorio, allo spaventoso numero di morti e persone che hanno subito delle menomazioni e delle offese alla propria salute per l'uso di queste sostanze. Il diritto penale perché alle volte e il processo penale non sono gli strumenti adatti per la ricerca di questa verità? Il nostro diritto penale è un diritto penale del fatto, non delle intenzioni, è un diritto penale che si rivolge ai comportamenti umani tendenzialmente lesivi dei beni giuridici, è un diritto penale ispirato al principio di offensività e dunque comportamenti umani che offendono nella forma della lesione i beni giuridici e quindi è un diritto penale del danno e fondato sulla causalità che è l'oggetto principale degli studi del professor stella. E’ un diritto penale che ha come destinatarie condotte umane preferibilmente posti in essere con dolo, quindi non solo con coscienza e volontà ma con rappresentazione e volizione della realizzazione di questi fatti o eccezionalmente con colpa, cioè non volontariamente non ricercando la causazione di questi risultati ma per la colpevole violazione di regole cautelari che dovrebbero guidare lo svolgimento di queste attività pericolose ma consentite (la produzione industriale…)Perché? Perché queste caratteristiche del nostro diritto penale impediscono alle volte al processo di conseguire quei risultati che invece l'opinione pubblica vorrebbero invece attribuire al processo? Il professor Stella scrive: “causalità e colpevolezza dovrebbero servire a stabilire che è proprio l'imputato il responsabile dell'evento dannoso, responsabilità per fatto proprio (articolo 27 primo comma nel suo significato minimale) e che è proprio l'imputato che deve essere punito perché quell'evento è stato da lui voluto o poteva da lui essere evitato usando la diligenza richiesta (principio della personalità della responsabilità penale di nuovo articolo 27 primo comma in un significato più profondo fatto proprio dalla Corte costituzionale italiana) ma è chiaro che l'obiettivo di punire proprio chi ha colpevolmente causato l'evento non può essere raggiunto se causalità e colpevolezza non sono provate al di là di ogni ragionevole dubbio, finché sussiste un dubbio ragionevole sarà impossibile asserire che è proprio l'imputato il responsabile dell'accaduto e si dovrà perciò prendere atto che le norme sulla causalità e sulla colpevolezza non possono essere a lui applicate per il mancato raggiungimento del loro scopo”. Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio dunque costituisce, secondo il professor stella, il rovescio della medaglia delle regole dei principi che governano causalità e colpevolezza, le regole sull'imposizione materiale obiettiva del fatto al suo autore sul riconoscimento della responsabilità penale personale, è una regola che deve guidare il processo, è una regola che 10non ci deve far dimenticare che i principi fondamentali del diritto penale non possono essere flessibilizzati, non possono essere piegati a esigenze di giustizia di macro fenomeni che hanno colpito il nostro paese e che non possono però essere regolati dal diritto penale perché il diritto penale non può tramite il processo essere applicato per sanzionare eventuali danni provocati dallo svolgimento di queste attività sulle quali c'è molta insicurezza, ci mettono in ansia, provocano delle paure ma non sono eliminabili e non ci sono evidenze scientifiche sulla loro dannosità, sono altri rami dell'ordinamento che devono regolare lo svolgimento di queste attività e che devono imporre l'adozione di cautele e precauzioni ma la norma penale che minaccia una sanzione per la violazione della stessa e per la causazione di offese agli individui può intervenire solo laddove sia rintracciabile una volontà colpevole di cagionare i danni ad altre persone. Proprio di fronte a questi problemi posti dalla modernità, a questi fenomeni che ci preoccupano, rispetto ai quali anche noi come cittadini alle volte avanziamo una pretesa di punizione ai governanti alle autorità in generale e restiamo alle volte delusi dai risultati del processo, questa richiesta che il diritto penale con la punizione intervenga per governare lo svolgimento di queste attività e punire gli esiti negativi collaterali che hanno colpito determinate popolazioni ha invogliato una parte della popolazione e una parte nella storia taluni governi o in certi casi da lui orientamenti della giurisprudenza a sottoporre tentativi di flessibilizzazione il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e le regole sulla causalità. In particolare ciò è stato fatto rilanciando storicamente il principio del libero convincimento del giudice. Fine prima parte lezione. 11Il rilancio del principio del libero convincimento del giudice in opposizione al più moderno e più garantito principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è il ricorso alla categoria della causalità generale in contrapposizione al nesso di causalità e alle regole della causalità individuale. Gli scritti del professor Stella si concentrano molto sui temi della causalità , le sue ricerche costituiscono un punto di arrivo negli studi sulla causalità ancora insuperato anche nella prassi nel formante giurisprudenziale. Il diritto penale italiano ha una preferenza per i reati di evento. Classificazione dei reati: ai reati di mera condotta laddove l'ordinamento punisce la tenuta di un determinato comportamento si contrappongono i reati di evento, ad esempio l’omicidio, quei reati la cui fattispecie incriminatrice contiene nella descrizione un evento naturalistico (la morte di un uomo), nei reati di evento un soggetto è punito per la causazione dell'evento e dunque la sua condotta attiva o omissiva deve essere causalmente legata alla verificazione di questo evento e quindi deve essere accertato il cosiddetto “nesso di causalità”. Il nesso di causalità nei reati di evento è un elemento costitutivo del reato, si deve realizzare, deve essere accertato in giudizio che vi sia un legame eziologico o causale tra la condotta umana e la realizzazione dell’evento. Il nesso di causalità non può essere presunto ma deve essere provato in giudizio oltre ogni ragionevole dubbio. Es: io devo provare in giudizio facile che il colpo di pistola che ha colpito il cuore del mio nemico ha cagionato la morte di costui, difficile che la somministrazione di un dosaggio sbagliato di un determinato farmaco abbia provocato arresto cardiaco del paziente, difficilissimo che la somministrazione di un determinato vaccino abbia causato un particolare disagio nei confronti del vaccinato. Questi sono i problemi di causalità con i quali si confrontano i processi penali che raramente hanno a che vedere con fattispecie concrete semplici come la prima e molto più spesso, responsabilità medica, casi come il secondo o nei nostri giorni il terzo. è E’ facile affermare che debba essere sempre provato il nesso di causalità invece diventa più difficile pensare che questa prova possa essere facilmente raggiunta in giudizio. Questi problemi della causalità e della prova della causalità da parte dell'accusa e dell'accertamento del fatto e della sua materiale causazione da parte dell'imputato da parte del giudice sono i problemi di causalità che animano gli scritti degli studi del professor Stella e sui quali ha fatto luce determinando anche la giurisprudenza italiana a importanti affermazioni sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio rispetto all' accertamento del nesso causale. 12A noi ora serve ricordare che nei reati di evento (che sono i tipici reati che prende in considerazione il professor stella in questo suo testo) deve sempre essere accertato ogni oltre ogni ragionevole dubbio il nesso di causa e che il nesso di causa va accertato tramite il ricorso a leggi scientifiche che dimostrino il legame tra la condotta dell'imputato (medico, datore di lavoro che ha messo a disposizione le tute di amianto dei lavoratori, dirigente che ha consentito la produzione industriale nociva per il territorio per le falde acquifere delle acque poi bevute da un intero comune a valle nello stesso territorio dell’industria…) che queste condotte siano causalmente legate alla verificazione di un singolo danno nei confronti di una persona fisica ben precisa. A noi in questa sede interessa che il giudice per lungo tempo anche in Italia ha potuto confermare l'esistenza del nesso di causa, anche rispetto a casi molto problematici, in forza del principio del libero convincimento. Principio che sussiste tuttora, non va sconfessato, ma che era inteso come convincimento libero dal rispetto delle leggi scientifiche (sciolto da qualsiasi vincolo del giudice rispetto all'accertamento del fato), un un convincimento fondato su convinzioni personali del giudice che a dispetto della insussistenza o inesistenza di prove scientifiche che dimostrassero l'esistenza del nesso di causalità, confermava l’esistenza dello stesso e condannava imputati specifici per reati di evento e quindi per aver causato materialmente con colpa o con dolo determinati eventi lesivi ai danni di terze persone. Per lungo tempo il libero convincimento del giudice è stato utilizzato per aggirare l'assenza o la scarse conoscenze scientifiche in materia medica, sulla farmacologia… per lungo tempo è valso a consentire alla magistratura di ricorrere alle personali intuizioni del singolo giudice in assenza di prove certe, nel vuoto probatorio rispetto alla commissione del fatto e alla causazione materiale di eventi lesivi; è la scienza invece che deve spiegare quali sono le cause di ogni evento e individuare eventualmente fra queste cause anche la condotta umana come “condicio sine qua non” dell’evento. Il libero convincimento del giudice per lungo tempo è stato sfruttato come strumento per aggirare il ricorso alle leggi scientifiche nel processo e allontanare un’affermazione, che poi dal 2002 in avanti ormai è invertibile che è la conferma del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale da noi in Italia, in particolar modo in relazione ai reati di evento per i quali è necessario scientificamente legare la realizzazione dell'evento alla condotta dell’imputato. Su questo secondo fronte quello del processo, il ricorso al principio del libero convincimento del giudice, segna inevitabilmente uno sbilanciamento in quel rapporto tra libertà del singolo (l’innocente che rischia la punizione ingiusta) e la sicurezza collettiva della società dei terzi quali ritengono di aver subito una lesione della condotta altrui, pur in assenza di evidenze scientifich. 13Il secondo tentativo di flessibilizzazione delle regole di giudizio è il ricorso alla causalità generalE.. Noi studieremo la causalità individuale, articoli 40 e 41 del codice penale, che mette in relazione la condotta umana (attiva o omissiva) e la realizzazione di eventi specifici e da studiare secondo la teoria condizionalistica (o della condicio sine qua non ) appunto il ricorso alla scienza. Il ricorso all'ausilio della causalità individuale deve costituire la regola minima per l'imputazione di un evento al suo autore, un baluardo invalicabile e una condizione indispensabile per l'imputazione sul piano oggettivo di un evento all’imputato. Causalità generale si distingue dalla causalità individuale perché non individua relazioni fra condotte di singoli autori e specifici accadimenti ma relazioni fra tipologie di condotte e tipologie di eventi. Es: viene spiegato attraverso il ricorso alla causalità generale ad esempio l'idoneità di una certa sostanza a cagionare un certo numero di eventi nella popolazione, la somministrazione o l'assunzione di determinati farmaci la percentuale di probabilità che ha di provocare determinate malformazioni, danni alla salute nei confronti delle delle popolazioni.. La causalità generale non individua il nesso causale, ai fini del diritto penale e quindi del processo oltre ogni ragionevole dubbio per imputare un fatto al suo autore, ma vale a collegare tipologie di comportamenti e verificare se un dato comportamento in generale è idoneo a provocare un certo tipo di danni nella popolazione. Es: è certo che l'esposizione ad amianto provochi nelle popolazioni esposte e colpite un aumento di certe tipologie di malattie, altro conto è invece stabilire che la condotta del singolo datore di lavoro in un determinato anno in cui ha rivestito una carica all'interno dell'azienda abbia cagionato anni dopo l'insorgere di quella determinata malattia che potrebbe avere anche altre origini in un determinato lavoratore, questo perché le leggi scientifiche non sempre ci dicono quando sussiste il nesso di causa fra una condotta specifica e uno specifico evento ma alle volte trattandosi di leggi si scientifiche ma ha validità soltanto statistica non universale, ci possono dire che tendenzialmente taluni comportamenti provocano determinati eventi ma non sa rispondere alla domanda sulla causalità individuali. Ricorrere alla causalità generale nei processi penali è sbagliato proprio per quello che abbiamo detto essere lo scopo del processo, non affermare delle verità su eventi che hanno colpito il nostro paese ma individuare un nesso di causalità specifico tra un determinato comportamento e l'insorgere di una specifica malattia in un dato soggetto, malattie che alle volte sono per così dire firmate cioè si sa che derivano esclusivamente dalla esposizione ad amianto altre volte purtroppo le tantissime patologie che hanno afflitto i lavoratori nel nostro paese nelle fabbriche e nelle aziende che utilizzavano l'amianto possono avere anche altre cause, il fumo o esposizione all'inquinamento ambientale, per cui non è possibile ricostruire il 14nesso di causalità individuale rispetto al comportamento omissivo del singolo datore di lavoro negli anni in cui ha rivestito questa carica. In altri paesi, ed è un po questo l'auspicio del professor stella poi nelle conclusioni del suo libro, sono stati altri rami dell'ordinamento a risolvere la verità e la giustizia di questi casi tramite non solo i risarcimenti ma anche il ricorso e l'aiuto da parte dello Stato alla prevenzione dell'insorgere il monitoraggio di queste malattie, il ricorso alla causalità generale nei processi è un tentativo di flessibilizzazione delle regole stringenti sulla causalità che non può essere accettato sempre in vista della protezione dell'innocente perché la tutela delle vittime future e la protezione della sicurezza collettiva non può costare la lesione dei diritti dell'individuo del singolo esposto al rischio di lesione del processo penale. Il ricorso alla causalità generale così come un ricorso spregiudicato al libero convincimento non come regola di valutazione delle prove slegata dalle leggi scientifiche ma come ricorso all'intuizione all'idea che si è fatto il giudice del caso pur in assenza di evidenze scientifiche, reca con sé il rischio di un sovvertimento delle caratteristiche fondamentali del nostro diritto penale, che non sarebbe più un diritto penale del fatto ma un diritto penale spinto verso la tutela alla prevenzione dei pericoli (anche dei pericoli non solo astratti ma anche immaginari, pericoli derivanti da comportamenti vagamente pericolosi ma dei quali non si conosce la potenzialità lesiva), diritto penale dei comportamenti scientificamente ignoti o oscuri, un diritto penale che risulterebbe alla fine svincolato anche dal principio di colpevolezza in quanto nessuna prevedibilità di eventi dannosi può essere rintracciata rispetto a macro fenomeni di cui non si conoscono le cause di realizzazione, un diritto penale in cui in definitiva verrebbe sconfessato anche il suo fondamento sul rimprovero di una volontà colpevole, un diritto penale che finirebbe per applicare pene che non possono ontologicamente tendere alla rieducazione del condannato perché a questo condannato non può essere mosso alcun autentico rimprovero, il condannato che in definitiva percepirebbe come ingiustificate e dunque ingiusta la sanzione che subisce, con effetti distorsivi dei meccanismi anche di prevenzione (non solo speciale ma anche generale o collettiva in positivo o in negativo cioè l'inflazione da parte dello Stato di condanne sommarie ingiuste, la condanna dell'innocente nei casi palesi che hanno caratterizzato la storia del nostro paese, il caso Tortora, ma appunto condanne sommarie per la posizione rivestita dalla classe dirigente rispetto a fatti ed eventi scientificamente non conosciuti all'epoca della loro verificazione come nei casi dei processi di amianto o di disastro di inquinamenti ambientali), un diritto penale che alla fine non riuscirebbe a svolgere quella funzione anche di orientamento culturale dunque di prevenzione generale positiva che dovrebbe svolgere nei confronti di tutti. Un diritto penale che alla fine accorderebbe la sua sofferenza non alla protezione dell'imputato ma costi quel che costi alla condanna dell’imputato, quindi anche potenziale innocente, in nome della sicurezza collettiva. 1510 novembre 2021 Incontro 2: La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nella sua dimensione pratica. Analisi di un processo penale, sul dubbio insuperabile tra omicidio e suicidio. Oggi pomeriggio dobbiamo approfondire il tema relativo oltre ragionevole dubbio che è uno dei temi sui quali questo libro si sofferma perché rappresenta una sorta di coordinata preliminare che è fondamentale fissare quando si discute del senso del diritto penale. Il diritto penale presuppone un momento di applicazione di una pena che un determinato soggetto sia stato ritenuto responsabile di un fatto di reato. La valutazione circa la responsabilità di questo soggetto è una valutazione che deve essere filtrata da questo standard probatorio, si può punire una persona solo ed esclusivamente la misura in cui chi lo deve giudicare possa dire di essere certo della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, perché è questa certezza che ci consente di mitigare il rischio di condanna di innocenti. Perché dico di mitigare e non di eliminare? Sarebbe certamente più bello se potessi dire di eliminare il rischio di condanna di innocenti però sappiamo che in realtà è un obiettivo verosimilmente irrealizzabile perché abbiamo una serie di esempi di casistiche che ci dimostrano come talvolta la condanna dell'innocente sia conseguenza anche di un processo che è stato svolto correttamente, quali possono essere le cause in questi casi? per esempio l'evoluzione delle conoscenze scientifiche, c’è un libro di Garrett il quale analizza una serie di casi di “revisione” relativi a condanne di omicidio che si fondavano sulla prova del DNA quando quella prova poteva essere svolta con accertamenti oggi considerati superati, accertamenti come quelli che oggi sono esperibili hanno in quei processi dimostrato che il DNA del l'imputato condannato non era compatibile con quello rinvenuto sul luogo del delitto, al momento in cui quelle persone sono state condannate le giurie erano sicure di avere a che fare anche con una prova forte perché qualcuno gli è andato a raccontare che la prova del DNA era una prova sostanzialmente salvifica e risolutiva dei problemi di accertamento processuale e in realtà quella prova si è rivelata poi alla prova del tempo e dei fatti fallace perché superata dalle conoscenze scientifiche successive. Quindi in realtà dobbiamo sempre tenere in considerazione lo scostamento inevitabilmente che interviene tra certezza processuale-certezza raggiungibile nell'ambito di un processo di un processo e certezza a quello che effettivamente è avvenuto nel mondo reale, perché questo spostamento inevitabile? perché il giudice conosce e valuta sulla base di quello che le parti gli raccontano. 16