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Rischio nel contratto di assicurazione sulla vita


Il presupposto della validità e dell’efficacia del contratto assicurativo sta nella preliminare comprensione e nella esatta definizione del rischio assicurato.
Con il termine di rischio si intende la probabilità che si verifichi l’evento assicurato, cioè la morte del contraente, che, lo si ripete, non è solo in funzione della durata di vita già vissuta.
Il principali fattori che influenzano o modificano il rischio nella polizza di assicurazione sulla vita sono:
a. l’età,
b. la professione,
c. le abitudini e l’ambiente di vita,
d. la costituzione individuale,
e. l’ereditarietà,
f. le malattie pregresse,
g. le malattie in atto,
h. la tempestività e l’efficacia della diagnosi e delle cure.

La giurisprudenza ha affermato il principio che perché il contratto assicurativo sia valido occorre vi sia rispondenza tra il rischio obiettivo e quello reale; ma, secondo la maggioranza degli studiosi, nessuna dichiarazione anamnestica e nessuna visita medica sono in grado di rappresentare con assoluta fedeltà le condizioni di salute dell’assicurato.
Perciò, la rispondenza tra rischio obiettivo e rischio reale e assai difficile che si realizzi nei soggetti sottoposti a visita pre-assicurativa, con la conseguente frequente possibilità di contenzioso sulla validità ed efficacia della polizza.
CIRT
Lo studio dei rischi tarati fu iniziato nel 1917 e proseguì fino a che nel 1927 venne fondato, con il concorso di tutte le Compagnie allora esercenti in Italia, il CIRT (consorzio italiano rischi tarati).
Talora ci si trova di fronte a casi che presentano una certa difficoltà di valutazione; la maggior parte delle Compagnie invia allora la documentazione ad un apposito Comitato medico costituito presso il CIRT: detto consorzio ha lo scopo di consentire l’atto di previdenza alla maggior parte di coloro ai quali viene rifiutata l’assicurazione sulla vita in seguito a sfavorevoli constatazioni sanitarie.
Il Comitato medico esprime un parere in base al quale viene stabilito quale e quanto sia l’aggravamento specifico del rischio assicurativo; da esso dipenderanno il definitivo giudizio sulla assicurabilità e l’entità del sovra-premio da pagare.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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