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Qualifiche giuridiche del medico e dell’odontoiatra


Agli effetti della legge penale il sanitario può assumere diverse qualifiche che è importante conoscere, dal momento che da esse può dipendere un diverso giudizio sulla responsabilità.
Più precisamente occorre distinguere:
1. pubblici ufficiali: impiegati dello Stato o di un altro ente o istituto pubblico o ogni altra persona, sebbene non dipendente dallo Stato, che esercita, sia pure temporaneamente, una funzione pubblica; i pubblici ufficiali formano o concorrono a formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione e la rappresentano nei rapporti con i terzi;
2. incaricati di un pubblico servizio: impiegati dello Stato o di altro ente pubblico oppure ogni altra persona che presti, permanentemente o temporaneamente e a qualsiasi titolo, un pubblico servizio; si intende per pubblico servizio una attività che lo Stato oppure un altro ente autorizzato, espleta, valendosi di persone all’uopo indicate, al fine di soddisfare i bisogni della collettività (il medico generico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, avendo poteri di certificazione, è da ritenere persona incaricata di pubblico servizio, ma non pubblico ufficiale, esulando dalle sue attribuzioni l’esercizio di qualsiasi potere autoritativo);
3. esercenti un servizio di pubblica necessità: privati cittadini che svolgono professioni forensi o sanitarie o altre professioni, il cui esercizio sia per legge vietata senza la speciale abilitazione dello Stato, quando della loro opera il pubblico per legge è obbligato a valersi, oppure i privati cittadini che adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione; la differenza fra pubblico servizio e servizio di pubblica necessità è che il primo viene espletato dallo Stato, sia pure mediante persone appositamente incaricate, l’altro viene espletato da privati che abbiano ottenuto dallo Stato una regolare abilitazione.;
4. ufficiali di polizia giudiziaria: persone alle quali la legge e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria.
Agli effetti della legge civile il medico assume la qualifica di esercente una professione intellettuale.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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