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Lesioni da arma da fuoco nella medicina legale


La legge distingue due fondamentali categorie: le armi da guerra e tipo guerra e le armi comuni da sparo.
In generale, le armi da fuoco sono da considerare congegni meccanici capaci di lanciare a distanza masse più o meno pesanti grazie all’energia sviluppata dall’espansione dei gas generati dalla combustione di miscugli esplosivi (polveri da sparo).
Le munizioni per armi a canna liscia (fucili da caccia) sono dette comunemente “cartucce”; per esse sono costituite fondamentalmente da tre parti:
1. il bossolo, formato da un cilindro di plastica o di cartone pressato provvisto di una base fornita di copertura metallica (fondello); la parte centrale del fondello contiene una nicchia metallica, detta capsula, che racchiude l’apparato di accensione.
La capsula a sua volta comunica mediante uno dei due forellini con l’interno del bossolo, ove è contenuta la carica di lancio, ossia la “polvere”;
2. la borra, dispositivo di materiale vario che poggia sulla parte superiore aperta del bossolo (colletto), e che ha il compito di distribuire uniformemente la forza propulsiva del gas ai proiettili;
3. i proiettili, che poggiano, con l’interposizione o meno di un dischetto di cartone, sulla borra.
Le munizioni per canne rigate sono strutturalmente analoghe a prescindere dalla lunghezza della canna; si differenziano da quelle per canne lisce per la mancanza della borra e per il fatto che nel bossolo è direttamente incastonata la base del proiettile.
Il piombo, un tempo adoperato per la fabbricazione dell’intero proiettile, oggi ne costituisce in genere solo il nucleo.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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