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Il rapporto di causalità nella medicina legale


Il primo e più importante dei problemi che il medico legale si trova ad affrontare nella sua attività è la valutazione del rapporto di causalità.
Assai spesso, infatti, gli viene chiesto di stabilire se un dato evento biologico sia stato causato da un fatto o da una condotta umana.
Il rapporto di causalità deve essere concepito in generale “come una catena in cui ciascun anello trasmette a quello che segue un impulso verso un fine determinato, impulso che a sua volta ha ricevuto dall’anello precedente”.
Gli anelli più importanti di questa catena sono in genere l’ultimo, che costituisce l’evento finale di danno, e il primo, che rappresenta l’evento lesivo iniziale; ma in pratica sono importanti dal punto di vista giuridico e medico-legale tutti gli anelli intermedi, poiché in realtà ognuno di essi può essere stato innescato, agevolato o determinato da una condotta umana illecita.
La differenza tra la “causa” e la “concausa” sta nel fatto che pur trattandosi in entrambi i casi di antecedenti necessari, solo la causa è da sé sola sufficiente alla produzione dell’evento.
La valutazione del nesso causale, in quanto ricerca che mira all’identificazione di cause imputabili all’uomo, è sempre fondata sull’analisi di un duplice ordine di rapporto:
a. rapporto di causalità giuridico-materiale o anatomo-patologica, si tratta di studiare il rapporto fisico od oggettivo esistente fra una certa condotta illecita (attiva od omissiva), di rilevanza medica e giuridica, e un determinato evento dannoso, pur esso di rilevanza medica e giuridica ad un tempo (danno biologico); questo studio rientra tipicamente nel novero delle competenze del medico legale;
b. rapporto di causalità psichica, gli antichi giuristi parlavano distintamente in sede penale della imputatio facti per riferirsi alla causalità giuridico-materiale e della imputatio iuris per riferirsi alla causalità psichica; con quest’ultima dizione si intende il rapporto psicologico soggettivo che intercorre tra la personalità del soggetto, autore della specifica condotta considerata, e l’insorgenza dell’evento dannoso in esame (imputabilità).
L’indagine medico legale, salvo rare eccezioni, può interessare non una sola persona e cioè il soggetto passivo del fatto illecito o del reato, ma anche il soggetto attivo.
Relativamente al primo si tratterà di accertare il rapporto di causalità giuridico-materiale (causazione del danno biologico obiettivato); relativamente al secondo il rapporto di causalità giuridico-psicologico (imputabilità e colpevolezza).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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