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Concetto giuridico di nascita

Concetto giuridico di nascita


Per nascita si intende la completa fuoriuscita dal corpo materno di un feto vivo e cronologicamente vitale che abbia respirato.
Quando tutto il feto è fuoriuscito dall’alveo materno, si considera avvenuta la nascita e si parlerà a seconda dei casi di nato vivo o di nato morto.
Perché il nato acquisti “capacità giuridica” occorre che sia completamente fuoriuscito dall’alveo materno e che abbia respirato: dunque, se il nato muore nella fase apnoica della vita extra-uterina, pur essendo ormai completamente fuoriuscito, non avrà acquistato capacità giuridica.
L’avvenuta respirazione può essere documentata mediante le prove docimasiche (può avvenire che dopo qualche atto respiratorio il neonato muoia: nondimeno gli si riconoscerà l’acquisto della capacità giuridica; diversamente si concluderà nel caso di insufflazione passiva di aria nei polmoni).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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