Skip to content

Articolo 2087 c.c. e risarcimento del danno biologico


L’art 2087 c.c. (“tutela delle condizioni di lavoro”) così dispone: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L’inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c. e dalla l. 626/94, dà luogo all’obbligazione, di natura contrattuale, del risarcimento del danno che il lavoratore abbia subito.
L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile opera nell’ambito della copertura assicurativa INAIL e quindi non comprende il danno biologico al di sotto del 6% né il risarcimento del danno morale, né l’eventuale danno alla capacità lavorativa fino al 15%.
Quindi, ai fini del risarcimento complessivo del danno subito, il legislatore può iniziare un’azione giudiziaria diretta, se ne esistono i presupposti, nei riguardi del proprio datore di lavoro.
Resta invece escluso qualsiasi obbligo risarcitorio, qualora si verifichino eventi che dipendano da caso fortuito, forza maggiore o da colpa esclusiva dello stesso lavoratore.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.