Articolo 2087 c.c. e risarcimento del danno biologico
L’art 2087 c.c. (“tutela delle condizioni di lavoro”) così dispone: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L’inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c. e dalla l. 626/94, dà luogo all’obbligazione, di natura contrattuale, del risarcimento del danno che il lavoratore abbia subito.
L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile opera nell’ambito della copertura assicurativa INAIL e quindi non comprende il danno biologico al di sotto del 6% né il risarcimento del danno morale, né l’eventuale danno alla capacità lavorativa fino al 15%.
Quindi, ai fini del risarcimento complessivo del danno subito, il legislatore può iniziare un’azione giudiziaria diretta, se ne esistono i presupposti, nei riguardi del proprio datore di lavoro.
Resta invece escluso qualsiasi obbligo risarcitorio, qualora si verifichino eventi che dipendano da caso fortuito, forza maggiore o da colpa esclusiva dello stesso lavoratore.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Medicina Legale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Compendio di medicina legale
- Autore del libro: L. Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Boni, N.M. Di Luca e T. Feola
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