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Cause scindibili


L’art. 332 c.p.c., sotto la rubrica “notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili”, recita: “se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcune delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l’udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli artt. 325 e 327 c.p.c.”.
Il meccanismo del primo comma prevede che l’impugnazione, proposta solo nei confronti di alcune delle parti hanno partecipato al giudizio di primo grado, in materia di cause scindibili, comporta che il giudice fissi un termine per la notificazione dell’impugnazione alle altre parti; ma, a differenza della materia oggetto di cause inscindibili, per un verso, nei confronti delle altre parti non va proposta impugnazione, ma solo notificata l’impugnazione già proposta (con funzione di provocatio ad impugnandum), per altro verso la notificazione va effettuata soltanto nei confronti di quelle parti rispetto alle quali il potere di impugnazione non è precluso o escluso.
In queste ipotesi, il legislatore vuole assicurare non la partecipazione necessaria al giudizio di impugnazione di tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, ma solo la non biforcazione dei giudizi; ciò è testimoniato dal fatto che sia nei confronti di alcune delle parti del giudizio di primo grado si è formato un giudicato, queste non debbono partecipare al giudizio di impugnazione.
La differenza rispetto all’art. 331c.p.c. è ancora più netta se si valutano le conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine di notificazione: non la inammissibilità dell’impugnazione, ma semplicemente la sospensione del processo, l’entrata del processo in una fase di quiescenza, in attesa che siano decorsi i termini per impugnare, con conseguente formazione del giudicato nei confronti di quelle parti che non erano state chiamate a partecipare al giudizio di impugnazione.
La disciplina dell’art. 332 c.p.c. mira unicamente ad evitare che il giudizio di primo grado svolto tra più parti possa biforcarsi in sede di impugnazione in due giudizi separati; ma, una volta eliminato questo rischio a causa del passaggio in giudicato nei confronti di alcuna di queste parti, le restanti possono tranquillamente dare corso al giudizio di impugnazione senza incorrere in alcuna conseguenza.
Per tentare una ricostruzione sistematica dell’ambito di applicazione rispettivamente dell’art. 331e dell’art. 332 c.p.c. è opportuno passare in rassegna le ipotesi di connessione tra parti diverse, prospettando l’inquadramento nell’una o nell’altra disciplina.

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