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La competenza per territorio


La competenza per territorio si distingue in inderogabile e derogabile per accordo delle parti.
L'art. 28 c.p.c. dispone che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti: a queste possono derogare, attraverso un accordo, ai criteri previsti dalla legge per determinare il giudice competente per territorio e, se lo stabiliscono espressamente, attribuire anche carattere esclusivo al foro convenzionale.
Il che vuol dire che se non vi è attribuzione esclusiva l'attore può scegliere fra il foro naturale e quello convenzionale, mentre se vi è attribuzione esclusiva il convenuto può eccepire l'incompetenza del giudice del foro naturale di fronte al quale sia stato citato.
Quando la clausola di deroga alla competenza per territorio è contenuta nelle condizioni generali di contratto, per essere valida deve essere espressamente approvata per iscritto.
In relazione ai fori, ossia gli uffici giudiziari territorialmente competenti, sono opportune alcune distinzioni: fori generali, delle persone fisiche e delle persone giuridiche, sono quelli davanti ai quali ognuno può essere convenuto per qualsiasi controversia e, non espressamente riservata ad altri fori cosiddetti speciali esclusivi; fori speciali sono quelli individuati specificamente per determinate controversie e che possono diventare esclusivi qualora il convenuto abbia diritto ad essere di tratto a preferenza di qualsiasi altro; fori elettivamente concorrenti si hanno allorché l'attore può scegliere a sua discrezione tra più fori, mentre fori successivamente concorrenti si hanno allorché l'attore può scegliere un foro solo in mancanza dell'altro; fori derogabili o inderogabili, a seconda che si rientri o no in una delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c.

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