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Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato


Ai sensi del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda è non oltre la domanda stessa: come tale l'art. 112 c.p.c. pone un limite positivo e un limite negativo.
Per verificare se vi sia stata violazione o no dell'art. 112 c.p.c. occorre fare riferimento alla domanda (ed alle eccezioni).
È da ricordare che la sentenza dichiarativa dell'esistenza del diritto deve pronunciarsi su tutti i fatti costitutivi e su tutti i fatti impeditivi, modificativi, estintivi allegati e se necessario eccepiti dal convenuto, laddove la sentenza dichiarativa dell'inesistenza del diritto è sufficiente che accerti l'inesistenza di un fatto costitutivo o l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo.
Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione si ha allorché il giudice si pronunci al di là della domanda dell'attore o su eccezioni in senso stretto che non erano state fatte valere dal convenuto.
Il vizio di ultrapetizione, quale errore in procedendo che vizia la sentenza nel momento della sua formazione, determina nullità della sentenza: come tale, il vizio è destinato ad essere sanato ove non sia fatto valere, attraverso l'appello o il ricorso per Cassazione.
Il vizio di omissione di pronuncia va innanzitutto distinto dalla omessa pronuncia sulla domanda subordinata, perché è stata accolta la domanda principale; la domanda subordinata è proposta infatti in via sospensivamente condizionata al rigetto della domanda principale, così che nessun obbligo di pronuncia sulla domanda subordinata sorge ove sia accolta la domanda principale.
L'omissione di pronuncia va distinta a seconda che sia totale o invece parziale:
l'omissione totale di pronuncia integra gli estremi del diniego di giustizia, presupposto di proponibilità per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni contro lo Stato per responsabilità civile dei magistrati.
L'omissione totale di pronuncia, non facendo venire meno la litispendenza, non consente la riproposizione della domanda;
l'omissione parziale di pronuncia costituisce un vero e proprio vizio di attività che si ha allorquando il giudice non si pronuncia su tutta la domanda o, in ipotesi di sentenza dichiarativa dell'esistenza del diritto, su tutte le eccezioni.
Il vizio di emissione parziale di pronuncia, quale errore in procedendo che vizia la sentenza nel momento della sua formazione, determina di certo nullità della sentenza suscettibile di essere fatta valere attraverso l'appello o il ricorso per Cassazione.
Ove la parte ometta di far valere il vizio attraverso le impugnazioni e lasci passare in giudicato la sentenza, sembra occorra distinguere:
se l'omissione ha avuto ad oggetto una eccezione o una parte di una domanda relativa ad un diritto in sé unitario e non frazionabile in diversi giudizi, il passaggio in giudicato della sentenza sana il vizio e l'eccezione omessa o il frammento di domanda;
se invece l'omissione ha avuto ad oggetto un'intera domanda è difficile ammettere che il passaggio in giudicato della sentenza sani il vizio, poiché questo consiste proprio nella mancanza di pronuncia su di una domanda; di qui la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale volto ad ammettere, in tali ipotesi, l'autonoma riproponibilità della domanda.

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