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Il primo libro sulle disposizioni generali


Il legislatore ha avuto la pretesa di ricomprendere in questo libro le disposizioni generali che, come tali, dovrebbero poter trovare applicazione in tutti i processi disciplinati dai tre libri successivi.
L'operazione è solo in parte riuscita poi che numerosissime disposizioni contenute nel primo libro sono formulate con riferimento esclusivo ai processi di cognizione di cui al libro II.
Il primo titolo del libro I è dedicato agli organi giudiziari che si suddivide al suo interno in tre capi intitolati "del giudice", "del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario", "a del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice".
L'ufficio giudiziario è costituito non solo dal giudice e, ma anche da altre persone fisiche che rappresentano gli ausiliari del giudice; tali ausiliari possono essere fissi o eventuali: alla prima categoria appartengono il cancelliere (il soggetto cui sono devolute le funzioni di segreteria) e l'ufficiale giudiziario (che provvede alla notificazione degli atti, all'esecuzione degli ordini del giudice), alla seconda categoria appartengono i consulenti tecnici, i custodi e gli altri ausiliari, quali ad esempio i traduttori, gli interpreti, i notai, ecc…
Il secondo e il terzo titolo del libro I sono dedicate al pubblico ministero (che nel processo civile assume sempre un ruolo marginale) e alle parti private (e ai loro difensori).
Riassuntivamente i primi tre titoli del libro I individuano i soggetti di ogni processo giurisdizionale: le parti (normalmente private, o anche eccezionalmente pubbliche) e il giudice.
I titoli quarto e quinto del libro I ci conducono al nucleo centrale del fenomeno processuale: all'azione (titolo IV) e alla giurisdizione (ovvero poteri del giudice, a titolo V).
L'azione altro non è se non il potere di far valere un diritto in giudizio allo scopo di ottenere un provvedimento del giudice che si pronunci sulla richiesta di tutela.
Caratteristica del processo giurisdizionale è che il giudice non possa provvedere se la parte, contro cui è richiesta la tutela, non sia stata prima messa in condizione di far valere le proprie ragioni (principio del contraddittorio).
Il titolo sesto del libro I è dedicato agli atti processuali.
Il processo non è altro che un complesso di atti ordinati nel tempo poste in essere dalle parti e dal giudice.
Il livello di astrazione a cui il legislatore si muove è tale da rendere spesso prive di specifico contenuto normativo molte disposizioni contenute in tale titolo poiché tutti libri II, III e IV non sono altro che disciplina di processi, cioè di atti e provvedimenti.

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