Le parti processuali. Parti necessarie e parti eventuali
Il concetto di "parte" è stato fissato dalla dottrina con riferimento a quei soggetti "il cui agire, in un quadro di ricerca cooperativa della verità, è orientato alla disputa e, quindi, al successo di una tesi" (De Luca), i quali richiedono una determinata decisione giurisdizionale in accoglimento di essa, vedendosi, a tal fine, riconosciuto il potere di usare mezzi giuridici per far valere quella tesi e far accettare quella richiesta. O, il che è lo stesso, vedendosi riconosciuto il potere di contraddittorio, quale effettiva ed efficiente partecipazione di chi deve subire gli effetti di un determinato atto alla formazione dell’atto stesso.
L’enucleazione della figura di parte va fatta unicamente sul piano del diritto processuale, in quanto l’attribuzione degli strumenti giuridici utilizzabili per far valere una determinata tesi prescinde dall’esistenza di sottostanti diritti sostanziali. La situazione processuale è cosa diversa dalla fattispecie di diritto sostanziale, e il suo contenuto è dato dal diritto delle parti a una giusta decisione e dal dovere del giudice di emanare la decisione, ossia di prestare la tutela giurisdizionale.
Il pubblico ministero è il soggetto che attraverso il promovimento dell’azione penale domanda al giudice una decisione che accolga le ragioni dell’accusa; tutto il sistema è orientato nel senso di riconoscere al pubblico ministero la qualifica di parte.
L’altro dei soggetti a cui va riconosciuta la qualifica di parte è l’imputato: "ciò che gli conferisce funzione di parte del processo è unicamente l’incolpazione che gli viene rivolta dal pubblico ministero" (Guarneri). Il modulo accusatorio accentua la posizione di istituzionale antagonismo dell’imputato rispetto al pubblico ministero: una posizione che nasce non appena si delinei la formulazione dell’accusa e che, per ciò solo, conferisce all’imputato una serie di diritti e di facoltà processuali, esplicazione del contraddittorio e della par condicio.
L’immagine della parte viene a delinearsi soltanto nel contesto di una situazione contrassegnata dalla presenza attuale del soggetto avanti al quale sia possibile formulare la richiesta di una decisione giurisdizionale, ossia del giudice. Ciò implica che nel corso del procedimento per le indagini preliminari, tanto il pubblico ministero quanto la persona sottoposta alle indagini non agiscono ancora nella veste di parti; in tale fase va loro riconosciuto un ruolo di "parti potenziali".
Parti sono anche la parte civile e il responsabile civile: alla prima vengono accordati mezzi giuridici processuali per sollecitare una decisione giurisdizionale che realizzi una pretesa di restituzione o di risarcimento del danno derivante dal reato; il secondo è titolare di mezzi giuridici di difesa concessigli per resistere alla pretesa della parte civile.
Parte è infine il civilmente obbligato per la pena pecuniaria che vanta diritti di natura difensiva collegati alla sua posizione processuale di ente giuridico chiamato a rispondere per la pena della multa o dell’ammenda inflitta al condannato insolvibile al quale è legato da un particolare rapporto di autorità, direzione o vigilanza.
Soggetto che sfugge alla qualifica di parte è la persona offesa dal reato alla quale si consente soltanto di apportare "mediante forme di adesione all’attività del pubblico ministero ovvero di controllo su di essa, una sorta di con tribunaleuto all’esercizio o al proseguimento dell’azione" promossa dallo stesso pubblico ministero al quale rimane, in ogni caso, affidata la titolarità della richiesta di una decisione che recepisca le argomentazioni dell’accusa.
La qualità di parte è altresì negata alla polizia giudiziaria, i cui organi affiancano il pubblico ministero nello svolgimento dell’attività investigativa.
Con riferimento al pubblico ministero e all’imputato si parla di parti necessarie, mentre di parti eventuali si parla con riferimento alla parte civile, al responsabile civile e all’obbligato per la pena pecuniaria. Vi sono tuttavia ipotesi concrete in cui una parte, non necessaria per integrare la struttura di un determinato processo, diviene necessaria in relazione ad un altro processo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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