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Titolo I della parte I del progetto di Trattato: definizione e obiettivi dell’Unione Europea


La lettura della Parte I (ARCHITETTURA COSTITUZIONALE) evidenzia che sono stati inseriti nove titoli, di cui il primo, oltre ad ipotizzare una definizione formale di Unione, ne indica anche gli obiettivi essenziali.
L’ART.1, infatti, dichiara che l’UE è istituita da una Costituzione «ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d’Europa»; questi ultimi sono autorizzati a conferire le competenze necessarie a realizzare gli obiettivi comunitari, secondo il modello realizzatosi nel corso di cinquanta anni di integrazione europea.
Un radicale rinnovamento istituzionale riconfigura il soggetto UE, non più composto da tre ambiti di competenza distinti (CE, PESC, GAI), ma individuato in un unico protagonista, sorto dalla fusione dei tre pilastri e destinato ad operare nei rapporti internazionali.
Dal punto di vista giuridico, la formulazione piuttosto contorta del testo normativo presenta alcune ambiguità; il primo comma, infatti, non indica i soggetti istitutivi della Costituzione, ma solo quelli ispiratori, che non si limitano ai soli Stati membri che stipuleranno il Trattato, ma, come espresso dal secondo comma, comprendono tutti gli Stati europei che rispettano i valori dell’UE e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
Ritenere l’Unione una realtà a tal punto policentrica, manifesta, quindi, la volontà della Convenzione di abbracciare non solo gli Stati membri attuali, ma anche quelli non ancora appartenenti;. in questo modo, l’Unione si identifica in un fenomeno giuridico unico nella sua specie, che non è circoscritto al proprio territorio (in altre parole, facendo riferimento alla nozione geografica di Europa), anzi esprime una potenzialità espansiva, che si traduce nell’indeterminatezza della propria stessa essenza.
Questa definizione così vaga è inoltre in contraddizione con le norme relative all’ammissione di nuovi Stati attraverso il metodo internazionale classico; a tal proposito, si rileva un’ulteriore ambiguità di formulazione del testo normativo, in quanto, nonostante la principale obiezione sollevata all’UE sia la scarsa trasparenza e democraticità delle proprie procedure, l’ampliamento del panorama comunitario a nuovi soggetti statali non coinvolge per nulla l’opinione pubblica europea, ma rimane ancora congelato in un meccanismo ormai superato, esclusivamente subordinato all’unanimità da parte di tutti gli Stati membri.
Inserito volutamente tra i primi articoli del Progetto, con l’intenzione di contribuire alla ristrutturazione dell’architettura europea, l’ART.2 riconferma i valori europei, già riconosciuti come principi costituzionali dall’ART.6 del Trattato dell’Unione europea (TUE). Contrariamente ai precedenti progetti, in cui la loro trattazione si limitava ad un elenco sommario, questa disposizione sottolinea la loro condivisione da parte di tutti gli Stati, nel rispetto del principio del pluralismo, il quale implica un’accettazione relativistica dei sistemi giuridici e di valore, finalizzata, come scopo ultimo, all’integrazione.
Strettamente collegato al precedente articolo è l’ART.3, che, tra i principali obiettivi, si prefigge quello di promuovere i valori dell’Unione e, contemporaneamente, il benessere dei suoi popoli e il mantenimento della pace, tematiche che già indussero alla stipulazione del Trattato CECA, per evitare motivi di conflitto e gestire collettivamente le risorse.
Disposte secondo una scala di valori diversa da quella attuale, le altre finalità sono relative a garanzie non solo sociali, ma anche economiche; nel rispetto della diversità culturale e linguistica emerge inoltre nuovamente il principio del pluralismo, uno dei cardini portanti del Progetto.
L’ART.5, a questo proposito, ribadisce la necessità di una società fondata sulla differenziazione e sulla democrazia; l’UE, infatti, rispettando l’autonomia statale, regionale e locale, permette di scegliere la propria struttura istituzionale allo Stato, che, a sua volta, si impegna a rispettare il principio di leale collaborazione, secondo il quale è tenuto a cooperare e non ad ostacolare il raggiungimento degli scopi prefissati dalla Costituzione europea.
L’ART.6 tipizza invece la personalità giuridica dell’UE, quale soggetto di diritto internazionale a pieno titolo, operante sulla scena mondiale e nell’ambito delle organizzazioni internazionali.

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