Skip to content

Il codice civile del 1865: la “locazione delle opere”


In passato il lavoro subordinato non trovava una specifica ed organica regolamentazione né nel codice di commercio del 1882 né nel codice civile del 1865.
Questo disciplinava in generale la “locazione delle opere”, nella quale erano ricompresi tanto il lavoro subordinato (locatio operarum) che il lavoro autonomo (locatio operis).
In tale ambito, la disciplina del contratto di locazione delle opere si occupava quasi esclusivamente del lavoro autonomo o locatio operis contemplato nelle sue forme tipiche del trasporto e dell’appalto, regolando le obbligazioni e la responsabilità delle parti.
L’unica norme specificamente riferibile al lavoro subordinato era l’art. 1628 c.c., dove si disponeva che “nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa”, con ciò vietando, in sostanza, la perpetuità o la tendenziale perpetuità del contratto anche se era concordemente ammessa la stipulazione del contratto sine die, giustificato come contratto sottoposto a disdetta.
Gli artt. 1627 e 1628 c.c. rappresentavano il punto di arrivo di una tradizione millenaria, risalente addirittura al pensiero e all’insegnamento dei giuristi romani, secondo cui la determinazione del contenuto della locatio operarum era lasciata alla più ampia e indiscriminata autonomia della volontà privata.


Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.