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Aiuto statale: la sentenza Altmark


La soluzione offerta dalla Corte nella sentenza Altmark si ispira in parte ad elementi presenti in questo dibattito, ma non ricalca esattamente nessuna delle tre soluzioni avanzate in precedenza.
In particolare, la Corte dà seguito alla proposta di distinguere tra situazioni che ricadono nella definizione di aiuto statale e situazioni che possono, fin dall’inizio, rimanere immuni dei vincoli del Trattato.
Si istituisce così una presunzione di compatibilità con il Trattato, ammesso che vengano simultaneamente rispettate quattro condizioni:
l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole;
quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media avrebbe dovuto sopportare per adempiere a tali obblighi.
La sentenza Altmark rappresenta un interessante punto di incontro tra diverse linee giurisprudenziali.
Essa pare ispirata ad una logica che combina criteri di razionalità economica propri della concorrenza e criteri derivanti da principi di solidarietà.
Sul piano applicativo, tuttavia, nel tentare di colmare un vuoto normativo, ne ha aperto un altro: la mancata chiarezza rispetto alla classificazione giuridica di situazioni che non soddisfino le quattro condizioni appena menzionate ha spinto la Commissione ad emanare strumento legislativi che mirano a colmare la lacuna creatasi.
Non si può, inoltre, fare a meno di rilevare che la giurisprudenza Altmark si applica unicamente a quei servizi pubblici che ricadono nella categoria dei “servizi di interesse economico generale”, e non ai “servizi di interesse generale”.
Questa distinzione si fonda sulle stesse premesse su cui si regge la determinazione dell’ambito applicativo del diritto comunitario della concorrenza: la nozione di attività economica e la nozione di impresa.
La rilevanza di questa giurisprudenza per l’applicazione della disciplina degli aiuti statali è duplice.
In primo luogo essa si fonda sulla distinzione tra attività economica ed attività non economica che è al centro della distinzione tra le due categorie di servizio pubblico previste dal diritto comunitario.
Dall’altro essa è di rilievo pratico fondamentale dal momento che un’entità che non costituisca un’impresa ai fini degli artt. 81 e 82 Trattato CE non può altresì esser ritenuta beneficiaria di una misura costituente aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 Trattato CE.
I problemi interpretativi sollevati dalla giurisprudenza nell’ambito del diritto antitrust si ripetono dunque nel campo degli aiuti statali.

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